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Solidarietà passiva per debiti ereditari
Pubblicata il 18/10/2007
Pertanto, se da un lato il creditore può agire a sua discrezione nei confronti dell'uno piuttosto che dell'altro dei condebitori per ottenere l'intero soddisfacimento del suo credito, dall'altro lato ciascuno dei debitori solidali può attivarsi per l'adempimento dell'intera obbligazione esercitando poi il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 primo comma c.c.. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con sentenza del 12 ottobre 2007, n. 21482. La S.C. è stata chiamata a pronuciarsi sulla vicenda di tre fratelli, condebitori solidali nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato per imposta di registro ed Invim.
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Con sentenza del 14.12.1999 il Tribunale di Siena dichiarava suddivisa tra i tre condebitori Luigi Nencini, Sergio Nencini e Bruno Nencini. per l'ammontare di lire 19.388.000 ciascuno, l'obbligazione da essi solidalmente contratta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato per imposta di registro ed Invim, dovute in forza della sentenza di divisione ereditaria dello stesso Tribunale n. 54/1994 e del successivo sorteggio dei lotti del 18.10.1994; accertava altresì l'obbligo di Bruno Nencini del pagamento di ogni sovratassa dopo il 27.10.1997.
A seguito di gravame, da parte di Bruno Nencini, cui resisteva Luigi Nencini, mentre Sergio Nencini restava contumace, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 22.4.2002, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'Invim dalla obbligazione tributaria suddivisa in parti uguali tra i condividenti ed ha altresì escluso l'obbligo dell'appellante del pagamento di ogni sovratassa successivamente al 27.10.1997.
Il Giudice di Appello, ritenuta la natura solidale dell'obbligazione dei condividenti verso l'erario per l'imposta di registro, relativa alla suddetta sentenza di divisione ereditaria, ha conseguentemente affermato che ciascuno degli obbligati era tenuto per l'intero nei confronti dell'erario, ed ognuno di essi avrebbe dovuto e potuto provvedere al pagamento nel termine fissato nell'avviso di liquidazione dell'imposta suddetta salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri creditori; ha poi rilevato che il danno paventato era futuro ed incerto, non essendo risultato ancora alcun pregiudizio per Luigi Nencini e per Sergio Nencini in dipendenza del mancato pagamento dell'imposta in questione.
Avverso tale sentenza Luigi Nencini ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui Bruno Nencini ha resistito con controricorso; Sergio Nencini non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo omessa o insufficiente motivazione e violazione o falsa applicazione degli articoli 1292 – 1298 e 1299 c.c. in relazione agli articoli 1175 e 1176 c.c., censura la sentenza impugnata per aver applicato le norme sulla solidarietà passiva in maniera riduttiva ed errata, con riferimento soltanto alla disciplina dei rapporti tra creditore e debitori solidali e non invece a quella relativa ai rapporti interni tra questi ultimi; in particolare il richiamo alle esperibilità dell'azione di regresso nei confronti degli altri debitori solidali, da parte del debitore solidale che ha pagato l'intero debito, non tiene conto del fatto che ciascun condebitore deve agire con correttezza, buona fede e diligenza mettendo a disposizione degli altri condebitori sufficienti risorse, pari o superiori alla sua quota di debiti, per evitare l’aggravemento della posizione comune.
Il ricorrente rileva poi che, mentre non era in contestazione che ciascuno dei tre fratelli Nencini fosse obbligato per l'intero verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato per tutte le voci di imposta da essa pretese, occorreva invece accertare la responsabilità di Bruno Nencini nei confronti degli altri due fratelli per l'inerte comportamento tenuto di fronte all'avviso di liquidazione dell'imposta notificata dall'Ufficio del Registro di Siena.
Con il secondo motivo Luigi Nencini, denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 115 secondo comma - 278 c.p.c. e 2697 c.c., assume che erroneamente il Giudice di Appello ha ritenuto insussistente allo stato il danno subito dall'esponente e dal fratello Sergio Nencini a causa del comportamento inadempiente del condebitore solidale Bruno Nencini, posto che il danno derivante dal mancato adempimento della imposizione fiscale era futuro ma non incerto, posto che l'inadempimento al pagamento dei tributi comporta l'iscrizione a ruolo presso il locale concessionario dei tributi con conseguente imposizione di sovratasse e sanzioni o quantomeno di interessi moratori.
Il ricorrente infine fa presènte di aver già pagato in data 10.12.2001 la somma di lire 30.431.213 (pari ad un terzo di quanto a quella data solidalmente dovuta) a favore del Serit - Concessione Banca M.P.S. della Provincia di Siena, che invero accetta anche pagamenti parziali.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.
La sentenza impugnata, premessa la natura solidale dell'obbligazione sorta a carico dei tre fratelli Nencini nei confronti dell'erario riguardo all'imposta di registro dovuta in base alla sentenza di divisione ereditaria del Tribunale di Siena n. 54/1994, ha ritenuto che ciascuno degli obbligati era tenuto per l'intero verso l'Amministrazione Finanziaria, ed avrebbe dovuto e potuto provvedere al pagamento nel termine fissato nell'avviso di liquidazione dell'imposta salvo il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.
Tale convincimento è condivisibile in quanto conforme alla natura ed alle finalità dell'obbligazione solidale passiva, tendente a rafforzare il vincolo obbligatorio ed a garantire in maniera più efficace le ragioni del creditore, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre la solidarietà passiva non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali (Cass. 22.11.1985 n. 5802).
Pertanto, se da un lato il creditore può agire a sua discrezione nei confronti dell'uno piuttosto che dell'altro dei condebitori per ottenere l'intero soddisfacimento del suo credito, dall'altro lato ciascuno dei debitori solidali può attivarsi per l'adempimento dell'intera obbligazione esercitando poi il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 primo comma c.c.; quindi nella fattispecie ognuno dei tre fratelli avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento in favore dell'erario dell'intero debito di natura tributaria.
Sotto tale profilo, quindi, il richiamo del ricorrente alla domanda da lui introdotta dinanzi al Tribunale di Siena nel primo grado del presente giudizio con cui egli chiedeva accertarsi, secondo quanto dedotto nello stesso ricorso, la quota di obbligazione gravante a suo carico nei rapporti interni, non tiene conto del fatto che tale questione si pone soltanto qualora uno dei condebitori abbia pagato l'intero debito; infatti solo in tale ipotesi egli potrà agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenére le parti dell'intero debito di loro rispettiva spettanza, parti che, se non risulta diversamente, si presumono uguali (art. 1298 secondo comma c.c.).
Inoltre la sentenza impugnata ha altresì osservato che il danno lamentato era futuro ed incerto, non essendo stato provato alcun pregiudizio a carico di Luigi Nencini e di Sergio Nencini in conseguenza del mancato pagamento del suddetto debito verso l'erario.
In proposito il ricorrente, nel prospettare come certo il danno derivante dal pagamento tardivo del tributo dovuto, non considera che, in mancanza del pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori, non sussiste alcun pregiudizio concreto ed attuale che possa essere fatto valere nei confronti degli altri debitori solidali.
Infine è appena il caso di rilevare l'inammissibilità di quel profilo di censura con cui il ricorrente, assumendo per la prima volta di aver corrisposto in data 10.12.2001 la somma di lire 30.431.213 (pari ad un terzo di quanto a quella data solidalmente dovuto dai tre fratelli Nencini) in favore del Serit -Concessione Banca M.P.S. della Provincia di Siena, introduce in questa sede di legittimità una questione di fatto nuova, come tale non dibattuta nella precedente fase di merito.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.