Sulla determinazione della quota di legittima lesa

Per verificare se vi è stata lesione della quota legittima e l'entità della stessa, è necessario determinare il valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della quota di riserva che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore all'atto dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia(cioè con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (articoli 747 e 750 del Cc, rispettivamente relativi ai beni immobili e ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (articolo 751 del Cc), calcolando poi la quota disponibile e la quota legittima sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum e imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione in concreto della quota a esso spettante. (Tribunale Salerno Civile, Sentenza del 17 aprile 2008, n. 1038)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

II SEZIONE CIVILE

In composizione collegiale e nelle persone di:

dr. Nicola De Marco - Presidente

dr.ssa Sofia Rotunno - Giudice

dr.ssa Rosa D'Apice - Giudice Estensore

estensore ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado, iscritto al n. 330/88 trattenuto in decisione all'udienza del 17/10/2007 con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica tra:

Lo.Gu. rappresentato e difeso dall'avv. El.Ca., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Sa. alla via Ba.N.(...)

attore

e

Ca.Ma., Lo.Fr., Lo.Ri., Lo.Pi., Lo.Ma e Lo.Ma. - in qualità di eredi di Lo.Vi. - rappresentati e difesi dall'avv. Gi.Mo. e domiciliati presso lo studio del predetto difensore, sito in Sa. alla via F.Ca.N.(...)

Convenuti

e

Lo.El., rappresentata e difeso dall'avv. Ni.Be., domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Sa. alla via Ni.N.(...)

Convenuta

Avente ad oggetto: azione riduzione

Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/10/2007, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26/1/1988 e 27/1/1988 Lo.Gu. - premesso che in data 1/2/1968 decedeva la madre Na.Er. lasciando a sé superstiti i figli Lo.Gu., Lo.Vi., e Lo.El. - esponeva che la de cuius aveva disposto dei suoi beni con testamento del 7/8/1966, pubblicato in data 16/10/1987, soltanto in favore dei figli Lo.Vi. e Lo.El., lasciando al primo il piano terra del fabbricato sito in Sa. di Ba. alla via Re.Ma.Mu., il retrostante giardino dell'estensione di mq. 1367, di cui mq 800 edificabili, con annesso casotto (già cabina elettrica) e con pozzo (per una quota pari alla metà), un terreno in At. di Ba. con casa colonica e la metà dei beni mobili presenti nella sua abitazione e alla seconda un appartamento situato in Na. alla via Ra.Sa.Ma.N.(...), i risparmi in denaro (non quantificati) e la metà dei beni mobili presenti nella sua casa.

L'attore precisava che la madre in vita con atto pubblico del 20/8/1955 gli aveva donato la quota ili 2/15 relativa alla proprietà del secondo piano del fabbricato sito in Sa. di Ba. alla via Re.Ma.Mu. e che aveva ricevuto altresì una donazione in denaro dell'importo di Lire 4.416.000.

Aggiungeva che la madre aveva donato al figlio Lo.Vi. con atto pubblico del 22/8/1955 la quota di 2/15 relativa alla proprietà del primo piano del fabbricato sito in Sa. di Ba. alla via Re.Ma.Mu. mentre alla figlia Lo.El. aveva donato la somma di Lire 5.000.000..

Lo.Gu., ritenendo che le disposizioni testamentarie fossero lesive della sua quota legittima, conveniva in giudizio i germani Lo.Vi. e Lo.El. e concludeva affinché, in accoglimento della domanda, venisse effettuata in suo favore la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva e che venisse disposto che i frutti percepiti venissero attribuiti a massa nel loro valore attuale e con obbligo di rendiconto con vittoria delle spese di giudizio.

Lo.Vi., costituitosi in giudizio, deduceva che le disposizioni testamentarie non erano lesive della quota legittima spettante al fratello Lo.Gu. in considerazione del valore delle donazioni da quest'ultimo ricevute in vita dalla testatrice; a tale riguardo deduceva che la donazione effettuata dalla madre in favore dell'attore relativa al secondo piano del fabbricato sito in Sa. contemplava anche il diritto di sopraelevazione e che la donazione in denaro aveva ad oggetto la somma di Lire 5.000.000 e non già di Lire 4.416.000, come indicato nell'atto introduttivo del giudizio.

Precisava che la donazione effettuata in suo favore con atto pubblico del 22/8/1955 involgeva la quota di 1/2 e non già di 2/15 come rappresentato dell'attore; ancora segnalava di avere apportato miglioramenti al bene donato e di avere corrisposto le imposte di successione, circostanze queste di cui chiedeva che si tenesse conto nella determinazione delle rispettive quote.

Il convenuto concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di giudizio.

Lo.El., costituitasi in giudizio, si riportava alle difese già articolate dal fratello Lo.Vi. e nel contempo deduceva di essere creditrice di Lo.Gu. della somma di Lire 1.000.000, somma che eccepiva in compensazione in caso di accoglimento della domanda di riduzione; in tale evenienza spiegava altresì domanda riconvenzionale prospettando la lesione anche della sua quota legittima.

La convenuta concludeva in via principale per il rigetto della domanda e in via gradata per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con vittoria delle spese di giudizio.

L'attività istruttoria si concretizzava nell'ammissione di consulenza tecnica di ufficio.

In particolare all'udienza del 26/4/1989 veniva nominato C.T.U. l'architetto Gi.Pi. che con ordinanza resa in data 23/3/1999 veniva sostituito con l'ing. Or.Es., per non avere provveduto, nonostante numerosi solleciti, a depositare i richiesti chiarimenti.

Con ordinanza emessa il 29/9/2000 veniva sostituito anche l'ing. Or.Es. che rinunciava all'incarico conferitogli; con il predetto provvedimento veniva nominato C.T.U. l'ing. Do.Co. che depositava una prima relazione in data 12/7/2001 e una seconda relazione, avente ad oggetto chiarimenti, in data 30/3/2006.

Va segnalato che all'udienza del 6/3/1991 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso del convenuto Lo.Vi..

La causa veniva riassunta su impulso dell'attore; con comparsa depositata in data 17/3/1993 si costituivano in giudizio - in qualità di eredi di Lo.Vi. - Ca.Ma. Lo.Fr., Lo.Ri., Lo.Pi., Lo.Ma. e Lo.Ma. (cfr. verbale di udienza del 17/3/1993).

Ancora va evidenziato che la causa veniva assegnata alle Sezioni Stralcio; il Presidente della I Sezione Stralcio fissava l'udienza in prosecuzione del 19/3/1999; di poi, a seguito dell'intervenuta decadenza dei Giudici Onorari Aggregati, con provvedimento reso in data 2/5/2007 il procedimento veniva assegnato al Giudice scrivente che fissava l'udienza del 17/10/2007; nel corso di tale udienza la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'ari 190 bis c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore. Lo.Gu., ha prospettato che le disposizioni testamentarie della propria genitrice, deceduta in data 1/2/1968, siano lesive della sua quota legittima e, quindi, ha convenuto in giudizio i germani Lo.Vi. e Lo.El., in qualità di beneficiari delle disposizioni testamentarie, formulando domanda di riduzione; analoga domanda è stata articolata in via riconvenzionale dalla convenuta Lo.El..

Orbene per verificare se vi è stata lesione della quota legittima e l'entità della stessa è necessario determinare il valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della quota di riserva che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo anzitutto alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore all'atto dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c. rispettivamente relativi ai beni immobili e ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art 751 c.c.), calcolando, poi. la quota disponibile e la quota legittima sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione in concreto della quota ad esso spettante.

Al fine di stabilire l'entità di tale quota il Collegio ritiene di potere aderire integralmente alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio il quale, con rigore scientifico e metodologico, ha individuato i singoli beni oggetto del testamento del 7/8/1996 nonché i beni donati in vita dalla de cuius e ha provveduto alla loro stima sulla base del loro valore al momento dell'apertura della successione (1/2/1968), valorizzando le caratteristiche sia intrinseche che estrinseche di ogni cespite.

In particolare al momento del decesso Na.Er. era proprietaria dei beni di seguito indicali 1) Appartamento situato a Na. alla via Ra.Sa.Ma.N.(...) attribuito alla figlia Lo.El..

L'immobile di superficie pari a mq. 127,20, benché posizionato in zona centrale, ha caratteristiche intrinseche che incidono negativamente sul suo valore: è posizionato al terzo piano di un fabbricato, con vetustà superiore ai 65 anni e privo di ascensore; non è panoramico; l'intero stabile si presenta con finiture generali modestissime.

Correttamente, quindi, il C.T.U., partendo da un valore a mq. pari a £ 230.000, ha operato una riduzione per la vetustà del fabbricato adottando un coefficiente pari a 0,65 e ha applicato una ulteriore riduzione nella misura del 30% - in considerazione della incidenza negativa delle caratteristiche intrinseche del bene - pervenendo così a determinare il valore dell'immobile in £ 13.310.000 (pari a mq 127,20 x 104,650).

2) Fabbricato rurale con annesso terreno agricolo sito in An. di Ba. attribuito al figlio Lo.Vi..

La stima del terreno è stata correttamente effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale in considerazione dei valori agricoli medi pubblicati dalla regione Campania nell'anno 1971 con applicazione di un'opportuna riduzione per il fatto che la stima va effettuata con riferimento all'anno 1968.

Il valore del terreno è stato così determinato:

vigneto mq 11.280 x 1.300.000 ha = £ 1.446.400

olivete mq 7313 x £ 1.000.000 ha = £ 731.300.

Il fabbricato rurale di superficie pari a 45 mq è stato stimato £ 477.000.

Il valore dell'intero cespite è stato, quindi, indicato in £ 2.674.700.

Va precisato che non è possibile accedere all'impostazione della parte attrice secondo cui la valutazione del terreno dovrebbe essere operata in ragione della natura edificabile del suolo; invero - come chiarito dal C.T.U. - la circostanza che attualmente il terreno ricada in zona B2 non ha alcun rilievo giacché all'epoca dell'apertura della successione il terreno era agricolo (cfr. II relazione).

3) Piano terra del fabbricato sito in Sa. di Ba. con retrostante giardino, pozzo e casotto attribuito al figlio Lo.Vi..

Il C.T.U. - con argomentazioni tecnicamente valide che il Collegio ritiene di condividere - ha determinato il valore dell'immobile in £ 53.000 a mq. tenuto conto dei valori del mercato dell'epoca e dell'ubicazione dell'edificio; su tale importo ha applicato un primo coefficiente riduttivo pari a 0,65 per lo stato di vetustà del cespite; ha poi applicato un ulteriore coefficiente riduttivo pari a 0,75 per lo stato di conservazione del fabbricato.

Sul punto va chiarito che non possono trovare ingresso le censure mosse dall'attore secondo cui il C.T.U., non avendo contezza dello stato di conservazione dell'immobile, non avrebbe potuto applicare il coefficiente da ultimo citato.

Il Tribunale ritiene di condividere l'operato del C.T.U. il quale, non potendo avere cognizione diretta delle condizioni dello stabile alla data di apertura della successione, ha tratto elementi di convincimento dalla relazione versata in atti dell'ing. Gi.Vo. del 13/7/1964; in tale relazione il tecnico che aveva avuto la possibilità di visionare il cespite, nell'indicare il criterio di stima adottato ha rappresentato di avere proceduto alla riduzione del valore di mercato in considerazione sia della vetustà dell'immobile sia del suo stato di conservazione (cfr. II relazione del C.T.U. nonché relazione dell'ing. Vo.).

Con argomentazioni altrettanto convincenti e tecnicamente valide l'esperto ha determinato il valore di ciascuno degli otto locali posizionati a piano terra del fabbricato, applicando un coefficiente maggiorativo dell'1,10 per i locali a fronte strada (destinati a negozio), un coefficiente riduttivo dello 0,75 per i locali retrostanti, un coefficiente riduttivo dello 0,50 per i locali ciechi e un coiffìciente dello 0,30 per i locali di sgombero.

Il valore complessivo del piano terra è stato così determinato in £ 3.994.563 (per il valore di ciascun locale cfr. pag. 11 della I relazione).

Quanto al retrostante terreno esso è stato stimato in £ 2.544.000.

In particolare l'area ha un'estensione pari a mq. 1.357.

Il C.T.U. correttamente, in applicazione della normativa urbanistica vigente all'epoca dell'apertura della successione, ha reputato che - tenuto conto dell'area effettivamente edificabile (pari a circa mq 800 corrispondente alla fascia di terreno posizionata a fronte strada), della tipologia di volumi esistenti nella zona (ridotti in altezza) e delle distanze dai confini - potesse essere rilasciata una licenza edilizia per 1.500 mc che consentivano di realizzare una superficie utile di circa mq. 400.

Il valore edificabile del terreno è stato così determinato in £ 2.544.000, computando in £ 53.000 a mq il valore della superficie utile e in considerazione di una presumibile permuta nella misura del 12% (mq. 400 x £ 53.000 x 0,12 = £ 2.544.000).

Le censure mosse sul punto dall'attore, che afferiscono alla mancata stima del casotto (ex cabina ENEL) esistente sul terreno, non appaiono convincenti.

Il Collegio ritiene, infatti, di condividere l'operato dell'esperto il quale non ha proceduto ad una stima autonoma del casotto perché inglobata nel valore del terreno edificabile; in particolare l'ing. Co. ha chiarito che allo sfruttamento edilizio del suolo - nei termini innanzi indicati - avrebbe dovuto conseguire la demolizione del casotto di superficie utile pari a mq 10 (cfr. II relazione).

Il cespite, quindi, complessivamente - tenuto conto altresì del valore del pozzo pari a £ 1.000 - è stato stimato in £ 6.638.000.

Per procedere all'individuazione della quota di riserva - come già precisato - bisogna computare anche il valore dei beni donati in vita dalla de cuius.

In particolare Na.Em. effettuava in favore dei figli gli atti di liberalità di seguito indicati.

1) Al figlio Lo.Vi. donava con atto pubblico del 22 agosto 1955 quota pari a 12/15 della proprietà del primo piano del fabbricato sito in Ba. alla località Sa. vale a dire lo stesso immobile in cui è ricompreso il piano terra oggetto delle disposizioni testamentarie.

Il valore del cespite è stato correttamente indicato in £ 5.787.200.

Esso ha una consistenza pari a mq 280, sicché tenuto conto del valore a mq. pari a £ 53.000, dei coiffìcienti riduttivi per la vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile si perviene alla determinazione di un importo complessivo pari a £ 7.234.000; il valore indicato pari a £ 5.787.200 corrisponde al valore della quota donata nella misura di 12/15.

2) Na.Er. con atto pubblico del 20/8/1955 donava al figlio Lo.Gu. quota pari a 12/15 del secondo piano del fabbricato innanzi indicato con relativo diritto di sopraelevazione.

Il Collegio condivide il criterio adottato dal C.T.U. il quale, tenuto conto della consistenza del secondo piano del fabbricato pari a mq 95 e delle caratteristiche intrinseche del cespite, non si è limitato ad applicare i coefficienti riduttivi innanzi indicati con riferimento al primo piano ma ha applicato un ulteriore abbattimento del valore nella misura del 50%.

Non possono, pertanto, trovare ingresso le doglianze mosse sul punto dall'attore circa l'eccessiva valutazione dell'immobile.

Parimenti va condiviso l'operato dell'esperto che ha proceduto alla stima del diritto di sopraelevazione. applicando il criterio dettato dall'art. 1227 c.c. costituendo tale diritto una plusvalenza - che a differenza di quanto prospettato dall'attore - è idonea ad incidere favorevolmente sul valore del bene.

Il valore del bene oggetto di donazione - tenuto conto del diritto di sopraelevazione - è stato indicato in £ 2.049.588.

Na.Er. donava al figlio Lo.Gu. anche la somma di £ 5.000.000.

Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha ammesso che nell'anno 1959 riscuoteva per conto della madre l'importo di £ 8.500.000 a titolo di prezzo per la vendita di un appartamento sito in Na. alla via An.Fa., trattenendo l'importo di £ 4.416.000 con il consenso della genitrice.

La predetta liberalità si inquadra nello schema giuridico della donazione indiretta; invero Na.Er. rinunciava a percepire quanto era stato riscosso per suo conto, effettuando così un allo di liberalità in favore del figlio (cfr. sul punto Cass. Sez. II n. 1545 del 29/5/1974 - in tale pronunci il Supremo Collegio ha affermato che la donazione indiretta può essere realizzata anche mediarne una rinuncia abdicati va a condizione che sussista tra la rinuncia e l'arricchimento un nesso di causalità diretto).

Na.Er. nel testamento faceva riferimento alla vendita dell'appartamento sito in Na. e alla circostanza che il figlio Lo.Gu. avesse provveduto a riscuotere il relativo prezzo; la testatrice precisava che il figlio aveva trattenuto il diverso importo di £ 5.000.000.

Ad avviso del Tribunale il contenuto del testamento vale a comprovare che l'importo della donazione indiretta - così come peraltro dedotto dai convenuti - sia pari a £ 5.000.000. conclusione questa viepiù convincente laddove si consideri che il testamento contiene un espresso riferimento anche alla liberalità, nella misura anche essa di £ 5.000.000. in favore della figlia Lo.El., pure indicata da Lo.Gu. nell'atto introduttivo del giudizio.

3) Alla figlia Lo.El. la de cuius donava la somma di £ 5.000.000. così come riconosciuto dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.

Il C.T.U. ha effettuato la somma tra il valore del relictum e il valore del donatum (calcolati come già precisato alla data di apertura della succesione) e. dopo avere determinato il valore della massa, ha calcolato il valore della quota legittima spettante a ciascun coerede in applicazione dell'art. 537 II comma c.c..

La norma appena citata dispone che qualora - come nel caso di specie - il genitore lasci più figli è loro riservata la quota di 2/3 dividersi in parti uguali.

Ne consegue che, essendo il valore della massa pari a £ 40.504.788, la quota di riserva è pari a £ 9.001.064.

Ciascun coerede ha ricevuto beni per il seguente importo:

Lo.El.: £ 18.310.000 (importo determinato sommando il valore dell'appartamento sito in Na. pari a £ 13.310.000 e l'importo della donazione pari a £ 5.000.000).

Lo.Vi.: £ 15.145.200 (importo determinato sommando il valore del piano terra dei fabbricato sito in Sa. di Ba. con relativo terreno pari a £ 6.638.000, il valore del cespite sito in An. di Ba. pari a £ 2.720.000 e il valore del primo piano del fabbricalo sito in Sa. di Ba. pari a £ 5.787.200).

Lo.Gu.: £ 7.049.588 (importo determinato sommando il valore del secondo piano del fabbricato sito in Sa. di Ba. con relativo diritto di sopraelevazione pari a £ 2.049.588 e l'importo della donazione pari a £ 5.000.000).

L'attore ha ricevuto beni per un importo inferiore alla quota di riserva, sicché l'azione di riduzione merita accoglimento.

In applicazione dell'art. 558 c.c. le disposizione testamentarie vanno ridotte in maniera proporzionale.

L'entità della lesione della quota di riserva è pari a £ 1.951.476, sicché le disposizioni testamentarie in favore di Lo.El. vanno ridotte nella misura di £ 1.068.041, mentre le disposizioni testamentarie in favore di Lo.Vi. vanno ridotte nella misura di £ 833.435.

Quanto alle modalità con cui vanno operate le suindicate riduzione va precisato che la riduzione delle disposizioni in favore di Lo.El. non può avvenire in natura in ragione del carattere indivisibile dell'unico cespite (appartamento in Na.) oggetto della disposizione testamentaria.

Lo.El.Va. quindi, condannata al pagamento in favore di Lo.Gu. della somma di £ 1.068.041, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data di apertura della successione fino alla data della presente decisione.

Sul punto va segnalato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, costui ha diritto di conseguire la quota stessa in natura, e che. qualora tale reintegrazione venga effettuata mediante corresponsione di una somma di danaro, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore: l'aestimatio rei deve quindi, essere effettuata con riferimento all'epoca dell'apertura della successione e di poi deve procedersi alla rivalutazione del quantum pecuniario al momento della decisione giudiziale affinché il danaro costituisca l'esatto equivalente del valore della quota dei beni in natura che gli sarebbe spettata (cfr. Cass. Sez. II 19/5/2005 n. 10564).

Va evidenziato che l'eccezione di compensazione sollevata da Lo.El. relativa ad un credilo vantato nei confronti dell'attore dell'importo di £ 1.000.000 non può trovare accoglimento poiché non risulta provata.

La riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di Lo.Gu. va, invece, effettuata in natura attraverso la restituzione - così come indicato dal C.T.U. nel suo secondo elaborato - dei vani terranei posizionati al piano terra del fabbricato sito in Ba. alla località Sa., riportato in catasto alla partita 1.311 foglio n 9 (per i dati catastali cfr. relazione dell'architetto Pi.); trattasi in particolare del locale n. 2 (del valore di £ 586.603) e del locale n 5 (del valore di £ 266.637) raffigurati nella piantina allegata alla prima relazione del C.T.U. ing. Do.Co..

L'importo complessivo dei suindicati locali è pari a £ 853.240, importo questo che supera per £ 30.915 la quota di riserva spettante all'attore.

Lo.Gu. va, quindi, condannato al pagamento del relativo conguaglio in favore di Lo.Vi. pari a £ 30.195, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di apertura della successione e fino alla data della presente decisione.

Va. invece, rigetta la domanda con cui Lo.Gu. ha richiesto di "disporre che i frutti percepiti vengano attribuiti a massa dagli eredi che ne hanno goduto nel loro valore attuale e con obbligo di rendiconto".

Invero la domanda - per come formulata - trova il proprio fondamento nell'art 723 c.c. e non già nell'art 561 c.c.: l'attore non ha collegato la richiesta di corresponsione dei frutti al mancato godimento dei beni restituiti in conseguenza della riduzione delle disposizioni testamentarie ma ha collegato la pretesa azionata alla percezione di frutti da parte dei coeredi chiedendo espressamente il relativo rendiconto.

Appare significativa la circostanza che Lo.Gu. non abbia invocato la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti in suo favore ma ha chiesto che i frutti venissero attribuiti "a massa con obbligo di rendiconto".

Orbene la ratio dell'obbligo di rendiconto va individuata nel fatto che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere: in particolare tra coeredi la resa dei conti, di cui all'art 723 c.c. oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato al pari di quanto può accadere in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o a mandato ad amministrare (cfr. Cass. Sez. II n. 6358 del 7/6/1993).

Tra le parti in causa non è configurarle né uno stato di comunione, avendo la testatrice provveduto a dividere l'asse attraverso l'attribuzione di beni specifici ai figli Lo.Vi. e Lo.El. né qualsiasi altra situazione giuridicamente rilevante - peraltro nemmeno prospettata - da cui possa scaturire un obbligo di rendiconto, con la conseguenza che si impone il rigetto della domanda.

Va altresì rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Lo.El..

Gli esiti dell'espletata cosulenza tecnica di ufficio hanno, infatti, consentito di accertare che la convenuta non ha subito alcuna lesione della sua quota legittima.

Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali essa segue la soccombenza.

I convenuti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo: a loro carico vanno altresì poste le spese di consulenza tecnica di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Civile - in composizione collegiale - definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Lo.Gu. nei confronti di Lo.Vi. e Lo.El. con atto di citazione notificato in data 26/1/1988 e in data 27/1/1988 nonché sulla domanda riconvenzionale speigata da Lo.El., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda di riduzione formulata da Lo.Gu. nei confronti di Lo.El. e per l'effetto condanna Lo.El. al pagamento in favore di Lo.Gu. della somma di £ 1.068.041 - pari ad euro Euro 551,60 - oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di apertura della successione (1/2/1968) fino alla data della presente decisione:

2. accoglie la domanda di riduzione formulata da Lo.Gu. nei confronti di Lo.Vi. e per l'effetto dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie di Na.Er. del 7/8/1966 nei limiti strettamente necessari alla reintegrazione della quota legittima di Lo.Gu., condannando Ca.Ma., Lo.Fr., Lo.Ri., Lo.Pi., Lo.Ma. e Lo.Ma. - in qualità di eredi di Lo.Vi. - alla restituzione dei locali n. 2 e n. 5 posti a piano terra dell'immobile situato in Località Sa. di Ba. e riportato in catasto alla partita 1311 foglio n. 9, così come indicati nella piantina allegata alla prima consulenza tecnica di ufficio redatta dall'ing. Do.Co. (piantina che costituisce parte integrante del presente dispositivo);

3. condanna Lo.Gu. al pagamento in favore di Ca.Ma., Lo.Fr., Lo.Ri., Lo.Pi., Lo.Ma. e Lo.Ma., in qualità di eredi di Lo.Vi. della somma di £ 30.195 - pari ad euro 15,59 - oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di apertura della successione e fino alla data della presente decisione;

4. rigetta la domanda formulata dall'attore con cui è stato chiesto di "disporre che i frutti percepiti vengano attribuiti a massa dagli eredi che ne hanno goduti nel loro valore attuale e con obbligo di rendiconto";

5. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Lo.El.;

6. condanna Lo.El. nonché Ca.Ma., Lo.Fr., Lo.Ri., Lo.Pi., Lo.Ma. e Lo.Ma., in qualità di eredi di Lo.Vi., al pagamento delle spese processuali che liquida in compessivi euro 3.030,47 di cui euro 30,47 per esborsi, euro 1.200,00 per diritti ed euro 1.800,00 per onorari, oltre spese al 12,5%, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;

7. condanna Lo.El. e Ca.Ma., Lo.Fr., Lo.Ri., Lo.Pi., Lo.Ma. e Lo.Ma., in qualità di eredi di Lo.Vi., al pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate;

8. dichiara la presente sentenza titolo per la trascrizione con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei Pubblici Registri, condizionando la trascrizione al frazionamento dei beni oggetto di restituzione, ove necessario.

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