Buongiorno, ho un parere da richiedere sulla seguente vicenda. In virtù dell’atto notarile allegato...

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Quesito risolto:
Buongiorno, ho un parere da richiedere sulla seguente vicenda.
In virtù dell’atto notarile allegato, avente ad oggetto contratto di fitto di azienda, il rapporto di lavoro subordinato di alcuni prestatori di lavoro è proseguito alle dipendenze di una nuova Società.
Un lavoratore tra questi non ha percepito delle mensilità di retribuzione (dicembre, gennaio, febbraio e marzo).
Il lavoratore che ha proseguito il rapporto di lavoro nei confronti di quale Società può rivendicare le spettanze dovute?
E poi, un altro dei lavoratori è stato licenziato con missiva del -- marzo ----: tale prestatore di lavoro nei confronti di chi può rivendicare le retribuzioni spettanti ed il trattamento di fine rapporto?
Resto in attesa del preventivo per la questione sottoposta.
Grazie, cordialità
Inviato: 3535 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 17/09/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3533 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
La disciplina inerente la cessione del contratto è trattata dall'art. ---- del codice civile, il quale esplicitamente prevede che “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
La cessione del contratto comporta, dunque, il trasferimento del complesso unitario di diritti ed obblighi, con sostanziale identità di tutti gli elementi oggettivi, ma ponendo in essere una sostituzione dal lato soggettivo.
Si realizzerebbe, infatti, una sorta di negozio trilaterale al quale prendono parte cedente, ceduto e cessionario.
Questa previsione di trilateralità si rende necessaria atteso che viene ritenuto privo di qualsiasi efficacia il negozio di cessione intervenuto soltanto tra cedente e cessionario.
Sotto tale aspetto, appare necessario il consenso del ceduto che potrà essere anche preventivo o successivo, se non contestuale (art. ---- c.c.).
Secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, infatti, non è ammissibile, risultando altrimenti nulla, la cessione senza il consenso del contraente ceduto.
A tale disciplina, però, occorre affiancare la disciplina relativa alla cessione di ramo d'azienda o d'azienda disciplinata e prevista dall'art. ---- c.c., che si realizza in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifica la sostituzione della persona del titolare, quale sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attua.
Perché si abbia trasferimento d'azienda sono necessari due elementi essenziali: natura imprenditoriale dei soggetti e mantenimento dell'attitudine produttiva dei beni.
Ciò trova applicazione non solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda, ma anche quando siano trasferite singole unità produttive suscettibili di costituire idoneo e completo strumento d'impresa.
Il trasferimento comprende tutto il complesso dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali e di rapporti.
I lavoratori interessati dalla cessione hanno diritto di conservare i benefici maturati per anzianità alle dipendenze dell'azienda ceduta ma non hanno diritto ai benefici conseguiti in precedenza dai dipendenti della cessionaria.
La regola che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto continui con l'acquirente rimane immutata. L'art. ---- c.c., conferma il principio della infrazionabilità del rapporto in caso di trasferimento, come pure quella della assoluta indifferenza del mutamento soggettivo della parte datoriale quale motivo di licenziamento.
La previsione normativa rafforza la posizione creditoria del prestatore di lavoro stabilendo la solidarietà dell'acquirente per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato.
E' eliminata la condizione posta dal vecchio testo dell'art. ---- c.c., secondo la quale l'assunzione dei debiti da parte dell'acquirente, o effettiva o presunta, restando immutata la regola della possibile liberazione dell'alienante dai debiti esistenti al momento del trasferimento, con accollo totale e liberatorio da parte dell'acquirente.
L'art. ---- c.c., aggiunge al primo e naturale debitore (cedente) un secondo debitore (cessionario), in armonia con il principio di carattere generale sancito dall'art. ---- co. - c.c., relativamente alla successione dei debiti relativi all'azienda, anche se nell'ipotesi prevista dall'art. ---- c.c., non è richiesto il consenso del creditore ceduto/lavoratore (cfr Cass. Civ. --.--.---- n. ----).
Il nuovo articolo ---- c.c. stabilisce che l'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento sino alla loro scadenza.
Il trasferimento di azienda, pertanto, comporta l'automatica prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, ferma restando in ogni caso, la facoltà dei lavoratori ceduti di opporsi all'indicato automatismo, rimanendo alle dipendenze del cedente; in tal caso, però, essi si espongono al rischio di essere licenziati, secondo le regole comuni, a causa della cessazione dell'attività cui erano adibiti (Cass. Civ. --.--.---- n. -----).
Il trasferimento d'azienda si configura come successione legale nella titolarità del contratto, che non richiede il consenso del lavoratore trasferito, a ciò ostando la causa dell'istituto che, al fine di soddisfare le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese, non è compatibile con l'applicazione dell'art. ---- c.c. (Cass. Civ. --.--.---- n. -----).
Nel caso di cessione di un'azienda che occupi più di -- lavoratori è prevista tutta una fase di necessaria comunicazione e contrattazione con le rappresentanze sindacali aziendali.
Questo un breve quadro della normativa applicabile al caso di specie.
Da quanto esposto è facile evincere che qualora l'oggetto del trasferimento sia, come nel caso di specie, l'azienda o meglio l'affitto di un ramo d'azienda, la cessione dei relativi rapporti di lavoro è stata una conseguenza necessaria in quanto anche prevista dall'art. ---- c.c..
Così, infatti, l'art. - prevede il subentro nei dodici rapporti di lavoro ma anche l'accollo da parte del cedente nei debiti e crediti di qualsiasi natura maturati o maturandi ed aventi riferimento a data anteriore a quella di stipulazione del contratto e del cessionario per quelli successivi.
In ogni caso, proprio la vigenza dell'art. ---- c.c. offre una importante garanzia al lavoratore atteso che, oltre a poter conservare tutti i diritti che aveva maturati in precedenza (retribuzione, anzianità maturata, scatti di anzianità, ferie, Tfr), è previsto che l'azienda cedente non è liberata dei debiti che, all'atto della cessione, aveva nei confronti dei lavoratori, i quali potranno quindi far valere le proprie ragioni nei confronti della stessa ove la ditta acquirente non vi faccia fronte.
Ciotanto assume particolare rilevanza nel caso di specie atteso che i crediti vantati nei confronti della cedente potranno essere fatti valere nei confronti della cessionaria senza, peraltro, che la cedente stessa sia liberata in caso di mancato pagamento da parte della seconda.
Pertanto, il lavoratore potrà agire nei confronti sia della cessionaria che della cedente.
In merito al lavoratore licenziato occorre dire che la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che “In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. ---- cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione , mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l' azienda, essendo creditore del medesimo” (Cassazione civile, sez. VI, -- maggio ----, n. -----).
Sotto tale aspetto, pertanto, nel caso di specie, essendo intervenuta la cessione dell'azienda in data successiva al licenziamento dello stesso lavoratore, riterrei che solo la cedente sia legittimata a rispondere delle obbligazioni sorte prima di allora in quanto maturate e riferite a periodo di lavoro svolto prima del trasferimento aziendale.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per quant'altro.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3533 giorni fa
Gentile Avv. Accettura, in merito al parere richiesto, in virtù dell'atto notarile avente ad oggetto lo scioglimento anticipato di due diversi contratti di fitto di rami d'azienda e la stipula di uno nuovo, quale Società devo considerare come soggetto cedente?
E poi, considerando che il lavoratore che prosegue il rapporto di lavoro con la Società acquirente non vorrebbe agire giudizialmente nei confronti della stessa, posso agire con procedimento monitorio solo nei confronti della cedente?
La ringrazio, ----
 
Il Professionista ha risposto: 3533 giorni fa
Si deve intendere come cedente la società per la quale il lavoratore svolgeva l'attività lavorativa ovvero la ----.
Per altro verso potrà formulare le proprie richieste nei confronti della ---- tenendo indenne la nuova datrice di lavoro non usufruendo dell'ulteriore garanzia concessa dall'art. ---- c.c.

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