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Sono uno studente all'ultimo anno di odontoiatria, volevo chiederle se era possibile legalmente fare...
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Quesito risolto:
Sono uno studente all'ultimo anno di odontoiatria, volevo chiederle se era possibile legalmente fare del tirocinio pratico in uno studio dentistico privato e se è possibile come può il titolare dello studio regolamentare la cosa?
Inviato: 3503 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 05/06/2015
Analisi del quesito
In via generale si rileva che le linee guida in materia di tirocini recepite dalle Regioni e Province Autonome sulla base dell'accordo del -- gennaio ---- siglato in sede di conferenza Stato- Regioni, prevedono che i tirocini formativi e di orientamento siano destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di -- mesi.
Il comma -- dell'art. - della L. --/---- usando l'espressione gen---- “tirocini formativi e di orientamento” non opera delle distinzioni tra i diversi tipi di tirocinio.
Tuttavia, le linee guida in materia di tirocini adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni del -- gennaio ----, operano delle distinzioni individuando le seguenti tipologie di tirocinio:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. -, comma - della legge n. --/----, persone svantaggiate ai sensi della legge n. ---/----, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:
-) i tirocini curriculari;
-) i periodi di pratica professionale;
-) i tirocini transnazionali;
-) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
-) i tirocini estivi.
Con l'espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:
-) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
-) Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
-) Svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. Tuttavia, laddove espressamente previsto, possono essere gli stessi regolamenti di Ateneo a rinviare alla disciplina regionale e statale per gli aspetti non regolamentati. Pertanto, per l'esatta individuazione della normativa applicabile ai tirocini curriculari, sarà necessario guardare preliminarmente alla regolamentazione di Ateneo. Qualora tali regolamenti non contengano una disciplina esaustiva ed operino dei richiami espressi, occorrerà applicare altresì la normativa regionale e statale. Resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme (convenzione di tirocinio, progetto formativo, tutor del soggetto ospitante, tutor del soggetto promotore, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi).
Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento ai quesiti posti, si precisa quanto segue:
-) Atteso che il percorso degli studi universitari non è stato ultimato nel caso in esame è necessario verificare se è possibile attivare un tirocinio curriculare; in altri termini non è possibile nel caso in esame attivare un tirocinio formativo.
-) Per verificare se è possibile attivare un tirocinio curriculare presso uno Studio privato dentistico è necessario verificare la relativa regolamentazione dell'Ateneo. I regolamenti disciplinano in modo puntuale tutto il percorso del tirocinio con riferimento in particolare alla durata, al percorso formativo, alla indennità di borsa di studio ecc..
-) I regolamenti universitari prevedono il numero massimo di ore di tirocinio e l'importo della indennità economica.
-) Nel caso in cui il tirocinio fosse ammesso dal regolamento universitario il datore di lavoro dovrebbe procedere alla attivazione del tirocinio in accordo con il Tutor responsabile per conto della università.
-) L'indennità di tirocinio erogata allo studente rientra nella categoria delle borse di studio che, dal punto di vista fiscale, costituiscono, di regola, reddito tassabile assimilato a quello di lavoro dipendente. Infatti l'articolo --, comma -, lettera c) del Tuir annovera tra i redditi:
- “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
Sulla determinazione della base imponibile delle borse di studio, l'articolo -- del Tuir stabilisce che alle stesse si rende applicabile la disciplina concernente la determinazione dei redditi di lavoro dipendente di cui al precedente articolo --, del medesimo Testo Unico.
La base imponibile, di conseguenza, sarà costituita da tutti gli importi, in denaro o in natura, a qualsiasi titolo corrisposti, in relazione all'erogazione delle borse e dei premi di studio anche sotto forma di rimborso spese.
Se l'erogante la borsa di studio è sostituto d'imposta, lo stesso sarà obbligato a effettuare le ritenute ai sensi dell'articolo -- del D.P.R. ---/--.
Quanto sopra rappresenta l'ordinario regime fiscale applicabile alle borse di studio, quindi quello che, in linea di principio, dovrebbe essere applicato alla fattispecie proposta nel quesito.
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