Prescrizione del diritto: si tratta di un ricorso in materia di lavoro avente ad oggetto la pretesa ...

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Quesito risolto:
Prescrizione del diritto: si tratta di un ricorso in materia di lavoro avente ad oggetto la pretesa di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
Il rapporto di lavoro è iniziato il --.--.---- ed è terminato con dimissioni volontarie il --.--.----. Il --.--.---- vi è stato il primo incontro presso la Commissione di Conciliazione; vi sono stati altri due incontri nel ---- di cui non si possiede il verbale: di sicuro la conciliazione non è riuscita.
Dopo non è stato fatto più nulla tranne chiedere alla azienda la restituzione del libretto di lavoro avvenuta nel ----. Infine in data -.--.---- è stata inviata all'azienda una raccomandata con richiesta di differenze retributive con l'intento di interrompere la prescrizione. Chiedo quindi un parere sulla prescizione o meno del diritto e quindi sulla posibilità di esperire in ricorso al Giudice del Lavoro. Grazie
Inviato: 3489 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 30/09/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3485 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono il “non uso” come causa di estinzione dei diritti reali parziari.
La prescrizione, pertanto, è definita come un modo di estinzione dei diritti il cui fondamento è ricondotto all'idea di rinuncia tacita del titolare (cfr. Cod. Civ. art. ----) .
Oggetto della prescrizione sono i diritti soggettivi sostanziali e non le relative azioni, così che all'istituto in esame deve riconoscersi natura sostanziale e non processuale, con conseguente applicabilità della legge regolatrice del rapporto.
La normativa civile prevede una prescrizione ordinaria generale che è decennale a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non prevede un termine diverso.
Per specifici crediti, infatti, sono previsti dei termini prescrizionali più brevi (art. ----, I comma, ----, ---- c.c. cinque anni; ----, II comma, c.c. due anni . ).
Esistono, peraltro, anche le c.d. prescrizioni presuntive per le quali viene presuntivamente ritenuto che il decorso di un determinato lasso di tempo abbia generato il pagamento del debito.
Il termine varia dai sei mesi ad un anno (cfr art.---- e ---- c.c.).
La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si è compiuto l'ultimo giorno.
Nel caso di specie, occorre valutare i termini prescrizionali stabiliti per le differenze retributive maturate dal lavoratore per lo svolgimento di mansioni superiori.
A tal uopo sovviene una decisone della Cassazione secondo la quale “l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento di un inquadramento superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. ---- c.c. mentre l'azione volta ad ottenere le differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento è soggetta a prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. ---- c.c., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale (Cassazione civile, sez. lav., - aprile ----, n. ----).
Questo un breve quadro della normativa applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti formulati con la richiesta di parere.
Chiariti i termini prescrizionali è necessario individuare quali sono gli atti interruttivi della prescrizione in tale materia.
L'art. --- c.p.c., attualmente modificato dalla Legge - novembre ----, n. --- che lo ha reso facoltativo, disciplinava il tentativo di conciliazione (presso le commissioni di conciliazione competenti) nelle controversie di lavoro e lo rendeva una condizione di procedibilità della domanda.
La norma citata specificamente stabiliva che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompeva la prescrizione e sospendeva, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La stessa giurisprudenza ha ritenuto, peraltro, che la comunicazione idonea ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza era quella fatta al datore di lavoro.
Conseguentemente occorreva come necessaria la presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e necessariamente la comunicazione al datore di lavoro, considerato che solo il tentativo di conciliazione comunicato alla controparte aveva il potere di interrompere il decorso della prescrizione.
Per completare l'iter conciliativo, le Direzioni Provinciali del Lavoro avevano un tempo massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, così come previsto dall'art. ----bis c.p.c.
Sulla base di tali specifiche previsioni di legge anche la giurisprudenza ha ribadito che “Il tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione se comunicato alla controparte; infatti, ai sensi dell'art. --- c.p.c. la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di scadenza” (Cass. -/-/---- n. -----).
L'applicazione di tali previsioni normative e giurisprudenziali al caso di specie, ci consente di rilevare che il diritto vantato dal lavoratore non si è prescritto atteso che il decorso della prescrizione quinquennale stabilito dall'art. ---- c.c. ricomincia a decorrere dallo spirare dei -- giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione ovvero dopo il decorso di sessanta giorni dalla proposizione dello stesso.
In ogni caso, atteso che il Tentativo di conciliazione è avvenuto in data --.--.----, anche volendo ritenere che si sia concluso in sessanta giorni, ovvero nel marzo del ----, il diritto poteva dirsi prescritto ove non azionato entro marzo del ----.
La raccomandata del --.--.---- costituisce, pertanto, a mio avviso, atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto per le differenze retributive.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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