Lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è una fattispecie contrattuale che si caratterizza per il collegamento della prestazione da rendere dal collaboratore con un progetto preciso definito dal committente.

La Riforma Biagi (L. 30\2003) ha dettato una nuova disciplina per il  “vecchio” contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.co.co.), introducendo una nuova tipologia contrattuale. Detta disciplina è stata poi modificata dalla l..28 giugno 2012 n.92.

Alla stregua di tale ultima modifica il contratto di lavoro a progetto deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici determinati dal committente ed autonomamente gestiti dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per la realizzazione del progetto. La l. n.92/12 ha infatti eliminato la possibilità di ricondure tale tipologia di  contratto ad un programma di lavoro o fase di esso. Ciò in quanto il riferimento al programma di lavoro avrebbe agevolato interpretazione distorsive ed elusive della norma,  potendo il programma caratterizzarsi per una definizione in più fasi e dunque in quanto tale non sarebbe stato imediatamente riconducibile ad un risultato finale.

Sono escluse da tale tipologia le prestazioni occasionali quelle cioè non superiori ai 30 giorni nel corso dell’anno solare, che non comportino un compenso superiore a 5000 euro nel medesimo anno solare.  

Sono inoltre escluse le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi limitatamente allo svolgimento di quelle attività che presupongono l'iscizione, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa, comunque rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive e dilettantistiche.

Sono, altresì, esclusi i componenti degli organi di amministrazione e controllo di società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta ai soli fini probatori ( e non più ad substantiam) e deve contenere.

  1. la durata della prestazione, sia essa gia determinata o determinabile;
  2. il progetto  individuato nel suo contenuto caratterizzante e del risultato da conseguire;
  3. il corrispettivo pattuito e, le modalità della sua erogazione e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento del collaboratore al committente sull’esecuzione debella prestazione lavorativa, che non possono comunque pregiudicare l'autonomia del lavoratore nell'esecuzione della prestazione.
  5. le misure per la tutela della sicurezza e della salute del collaboratore

Salvo diverso accordo, il collaboratore può svolgere attività per più committenti, salvo il limite della concorrenza.

Il progetto non può prevedere lo svolgimento di compiti meramente esecutivi.

Se si verifichi un' ipotesi di gravidanza, malattia o infortunio del lavoratore a progetto, il rapporto di lavoro si sospende, senza alcuna erogazione dal parte del committente.

Ciò tuttavia non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro.

Il committente può comunque recedere dal contratto quando tale sospensione si protragga per un periodo superiore ad 1\6 della durata stabilita nel contratto ove essa sia determinabile; ove la durata sia determinabile il committente ha facoltà di recesso quando la sospensione superi i 30 gg.

In caso di gravidanza il contratto si intende prorogato di 180 giorni mentre le altre ipotesi di sospensione non comportano la proroga del rapporto di lavoro.

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto  che ne costituisce l’oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo modalità , incluso il preavviso, determinato dal contratto. Il datore di lavoro può inoltre recedere dal contratto quando rilevi l'inidoneità professionale del collaboratore e di conseguenza l'incapacità dello stesso di realizzare il progetto.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa individuati senza l’individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Laddove venga accertato in sede giudiziale che il rapporto instaurato ha configurato un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi fra le parti.

La riforma del 2012 ha inoltre espressamente previsto che il compenso corrisposto ai colaboratori deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, nonchè alla particolare natura della prestazione  e del contratto che  di regola non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico  per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili  professionali e sulla base dei minimi salariali applicati ai lavoratori del settore per le medesime mansioni stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di contrattazione collettiva, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati  nel settore di riferimentro alle figure professionali il  cui profilo di competenza  e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.   

 

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