Le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo

in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimita' del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullita' o inefficacia del licenziamento, che e' oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilita' del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che e' oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera a; nel secondo caso, il datore di lavoro non e' soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicche' riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 7 febbraio 2018, n. 2970



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 25901/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3923/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2012 r.g.n. 2087/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Roma (sentenza 9.5.2012) ha accolto l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione proposta dalla societa' (OMISSIS) spa nei confronti della cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento dell'importo di Euro 16.199,17 per interessi di mora e somme aggiuntive dovuti al ritardato pagamento dei contributi afferenti al periodo agosto 2005 - ottobre 2008 e, per l'effetto, ha riformato la gravata decisione ed ha rigettato l'opposizione alla predetta cartella.

Il primo giudice aveva ritenuto che l'omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento della dipendente (OMISSIS), dichiarato illegittimo, e la reintegrazione della medesima non rientrava in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 217 e segg., ne' alcuna sanzione poteva essere irrogata per il ritardato versamento contributivo dal momento che la cessazione del rapporto lavorativo determinava nei rapporti tra datore di lavoro ed ente previdenziale l'impossibilita' dei versamenti secondo le scadenze prefissate, per cui l'obbligazione contributiva non poteva rivivere retroattivamente al momento della reintegra.

Al contrario, la Corte d'appello ha ritenuto che l'efficacia retroattiva della sentenza costitutiva di annullamento del licenziamento giudicato illegittimo determinava la non interruzione de iure anche del rapporto di previdenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre la societa' (OMISSIS) spa con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l'Inps.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 217, lettera a), in connessione coi commi da 217 a 225. Assume la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, nessuna sanzione avrebbe potuto esserle irrogata al momento della scadenza dell'obbligazione contributiva, in quanto questa era venuta meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro e non poteva risorgere che all'atto del ripristino dello stesso, per cui l'insussistenza di fatto e di diritto del rapporto lavorativo, in conseguenza del licenziamento, escludeva in radice la possibilita' di ravvisare un'omissione contributiva fino al concreto ripristino del rapporto. In ogni caso, sarebbe stato impossibile pagare i contributi prima della riforma della sentenza che aveva ritenuto legittimo il licenziamento, cosi' come era da escludere la retroattivita' degli effetti della sentenza di secondo grado anche con riguardo alla decorrenza dell'obbligo contributivo. Infine, non poteva non tenersi conto del legittimo affidamento posto dalla parte datoriale sulla regolarita' della determinazione del primo giudice che aveva riconosciuto la legittimita' del licenziamento.

2. Col secondo motivo, formulato per vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha spiegato la ragione per la quale ha ritenuto di estendere la retroattivita' prevista ad altri fini dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, al caso in esame in cui era da escludere che l'Inps rappresentasse, alla pari del lavoratore licenziato da tutelare, la parte debole del rapporto col contribuente.

3. Osserva la Corte che per ragioni di connessione i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Tali motivi sono fondati.

Invero, successivamente alla decisione oggi impugnata si e' avuta, nella materia oggetto di causa, una pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 19665 del 18.9.2014) secondo la quale "in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimita' del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullita' o inefficacia del licenziamento, che e' oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilita' del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che e' oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera a; nel secondo caso, il datore di lavoro non e' soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicche' riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva".

In pratica, con tale decisione le sezioni Unite hanno chiarito che le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo; omissione e non gia' evasione contributiva perche' in ogni caso mancherebbe quella che l'articolo 116, comma 8, lettera b) che qualifica come "intenzione specifica di non versare i contributi" atteso che l'omissione contributiva e' invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimita' del licenziamento.

4. Orbene, nella fattispecie e' pacifico che il licenziamento fu ritenuto illegittimo e che fu emesso ordine di reintegra, dopodiche' l'Inps intimo' il pagamento dell'importo di Euro 16199,17 per somme aggiuntive ed interessi di mora a causa del ritardato pagamento, dopo la pronunzia giudiziale di annullamento del licenziamento, dei contributi relativi al periodo compreso fra lo stesso licenziamento ed il suo annullamento.

Pertanto, considerato il principio di diritto sopra espresso dalle Sezioni Unite e tali essendo i presupposti di fatto della presente vicenda, deve dedursi che ha ragione la ricorrente a dolersi della decisione con la quale la Corte di merito le ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento di un importo per somme aggiuntive ed interessi di mora, solo per il fatto che il pagamento dei contributi era avvenuto dopo la sentenza di annullamento del licenziamento.

5. In definitiva, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio del giudizio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

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