E' legittima l'intimazione di un secondo licenziamento per motivi differenti dal primo

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 4, il ricorrente si duole che la Corte di appello, nell'escludere la tardivita' della contestazione disciplinare e dell'irrogazione della sanzione, abbia posto a sostegno della propria decisione fatti attinenti all'organizzazione aziendale non allegati, ne' provati, dal datore di lavoro, nonostante la specifica eccezione reiteratamente formulata sul punto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, la' dove ha escluso che in sede disciplinare vi fosse stata illegittima compressione del diritto di difesa, sebbene gli fosse stata permessa l'acquisizione di una parte soltanto della documentazione aziendale relativa ai fatti posti a fondamento della contestazione. 3. Si deve preliminarmente rilevare che con sentenza n. 6477/2018, depositata il 16 marzo 2018, questa Corte ha respinto il ricorso proposto dall' (OMISSIS) avverso la sentenza di appello pronunciata nel giudizio originato dal (primo) licenziamento, comunicato il 30 agosto 2011, accertando conseguentemente la legittimita' dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Cio' premesso, si deve ribadire l'orientamento, secondo il quale "il datore di lavoro, qualora abbia gia' intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, puo' legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in se' astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente" (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 1244/2011). 5. Ne deriva che il presente ricorso risulta non piu' assistito da interesse ad impugnare e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 4 gennaio 2019, n. 79

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