Sono un impiegato tecnico (CCNL terziario -° livello) a tempo determinato. L'azienda presso la quale...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Sono un impiegato tecnico (CCNL terziario -° livello) a tempo determinato. L'azienda presso la quale lavoro sin da subito ha erogato gli stipendi con ritardi variabili tra 1 e 3 mesi (preciso che dovrei ricevere lo stipendio il 20 del mese successivo ma regolarmente ciò non avviene). Allo stato attuale mi è stata pagata la mensilità di aprile il 12 luglio, e la mensilità di maggio il 28 luglio (al momento ho ricevuto solo la busta paga e non l'accredito). Quindi l'azienda risulta in difetto di a mensilità e, probabilmente, anche della 14 a mensilità.
Vi chiedo se, sulla base di quanto esposto, vi siano i presupposti per rassegnare le mie dimissioni per giusta causa, e, se sì, in che termini vanno presentate.
grazie.
Inviato: 3518 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 11/09/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3514 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Il ritardato pagamento della retribuzione costituisce sicuramente inadempimento del datore di lavoro.
Ciò in considerazione del fatto che la retribuzione è un bene essenziale della vita, che non può essere leso in nessun modo e sicuramente il ritardo nel pagamento rappresenta una lesione di detto bene.
Quel che importa però è valutare se l'inadempimento derivante dal ritardo è grave.
Solo in caso di grave inadempimento si può configurare la risoluzione del rapporto di lavoro per colpa del datore, che giustifica anche il recesso del lavoratore.
Cito sul punto alcune significative sentenze
“Il mancato pagamento della retribuzione, configurando grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore, costituisce giusta causa di recesso del lavoratore (Pret. Modena --.-.----; Cass. --.-.----, n. ----). La clausola contrattuale che configura come giusta causa di dimissioni il ritardo di -- giorni nel pagamento della retribuzione, comporta che, superato tale termine, può presumersi l'intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venir meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa, a nulla rilevando le critiche condizioni economiche del datore di lavoro (Trib. Rieti --.-.----). La lavoratrice, precedentemente collocata in mobilità , che abbia trovato un nuovo posto di lavoro a tempo indeterminato e, in seguito, sia costretta a dimettersi per giusta causa a seguito del mancato pagamento della retribuzione, può nuovamente accedere al trattamento di mobilità per la quota residua non ancora goduta, al netto del periodo di lavoro regolarmente prestato (INPS, msg. --.--.----, n. -----).
In alcune sentenza è indicato il termine entro il quale si può considerare grave il ritardo al punto da configurare l'inadempimento-
La sentenza su citata fa riferimento al termine di -- giorni previsti dal contratto.
Più chiaramente, è il contratto che stabilisce decorso quale termine (gg, o mesi) deve considerare grave il ritardo e quindi l'inadempimento del datore di lavoro.
Se nel contratto non è stabilito un termine, sarà il Giudice a dover stabilire discrezionalmente, se il ritardo è grave o meno e se giustifica la risoluzione del rapporto.
Come insegna la S Corte ved Cass n.-----/--
che il mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, pur se motivate da grave crisi economica, giustifica l'assenza dal lavoro e, pertanto, il rifiuto della prestazioni lavorative da parte del dipendente. L'ipotesi viene ricondotta dalla SC allo schema dell'eccezione di inadempimento. Ovviamente la valutazione della ricorrenza della proporzionalità è rimessa al Giudice
La sentenza su citata giustifica l'assenza dal lavoro in caso di mancato pagamento della retribuzione tanti giorni in proporzione alla retribuzione mancante.
In ogni caso rimanda al Giudice valutare se vi sono le condizione per assentarsi dal lavoro e quanto.

Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimento ed assistenza.

» Fai la tua domanda ai nostri avvocati esperti in Lavoro
Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3513 giorni fa
Buongiorno,
da quanto sotto riportato mi sembra di capire che le dimissioni per giusta causa non sono automatiche in caso di ritardo, ma sono a discrezione del giudice. Quindi nel caso dovessi rassegnare le mie dimissioni per giusta causa le stesse non sarebbero automatiche se accettate da datore di lavoro? Devo comunque passare da un Giudice?
Grazie
 
Il Professionista ha risposto: 3513 giorni fa
Se le dimissione vengono accettate non c'è problema.
Il rapporto è risolto.
Ci sono conseguenze se il datore di lavoro contesta che vi è stato suo inadempimento e che avete interrotto il rapporto di lavoro senza una giusta causa.
In tale ipotesi sarà il giudice a stabilire se l'inadempimento è del datore di lavoro o se avete interrotto il rapporto illegittimamente

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 284 UTENTI