Tutela della maternità

La normativa sulla maternità mira da un lato a tutelare la salute della donna e del bambino e dall'altro a garantire alla donna e più in genere ai genitori, una tutela economica per i periodi di assenza dal lavoro.

La normativa sulla maternità mira da un lato a tutelare la salute della donna e del bambino e dall'altro a garantire alla donna e più in genere ai genitori, una tutela economica per i periodi di assenza dal lavoro. La normativa prevede un congedo obbligatorio ed uno facoltativo.
Il congedo si applica a tutte le lavoratrici comprese quelle a domicilio, nonché alle lavoratrici autonome.
La lavoratrice ha l'onere di produrre la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza.
L'indennità economica durante il periodo di astensione obbligatoria che è complessivamente pari a mesi cinque (due mesi prima del parto e tre mesi successivi al parto) è subordinato all'intervenuto regolare versamento contributivo.

La misura è pari all'80% della retribuzione convenzionale.
Sono previste sanzioni penali per il datore di lavoro che adibisce la lavoratrice ad attività lavorative durante tale periodo.

Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il trattamento retributivo e pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è subordinato all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
Questo tipo di congedo non può eccedere il limite massimo di mesi dieci durante i primi otto anni del bambino.

Essendo il congedo parentale rimesso alla discrezione della lavoratrice è necessaria la richiesta scritta. La richiesta va formulata prima che il bambino compia gli otto anni di vita nel rispetto del termine di preavviso come previsto dai contratti collettivi e comunque il preavviso non può essere inferiore a giorni 15.

Anche in caso in cui vi sia adozione o affido la lavoratrice avrà diritto all'astensione obbligatoria per tre messi successivi all'ingresso del minore in famiglia a condizione che il minore non abbia superato i sei anni.

Se la madre rinuncia a tale diritto lo stesso potrà essere esercitato dal padre.
Sia la madre che il padre dell'adottato o affidato godono del congedo parentale negli stessi termini già esaminati.

La lavoratrice in stato di gravidanza viene anche tutela a mezzo il divieto di svolgere lavori particolarmente faticosi, pericolosi ed insalubri dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
br />Diverse sono le norme che regolano tali divieti, tra le più importati ricordiamo il D.P.R. 432/76, il D.P.R. 303/56; il D.P.R. 1124/65 ed il D.P.R. 185/64.
Se la lavoratrice svolgeva in precedenza una delle mansioni vietate, il datore di lavoro ha l'obbligo di mutare la mansione della lavoratrice. Se tanto non è possibile la lavoratrice avrà diritto ad astenersi dal lavoro.

E' vietato adibire la donna in stato di gravidanza e sino al compimento di un anno del bambino al lavoro notturno (h. 24/06).
Inoltre le lavoratrici in stato di gravidanza, previa domanda, hanno diritto ad ottenere permessi retribuiti per esami prenatali ed accertamenti clinici di varia natura.
Durante il primo anno di età del bambino la lavoratrice ha diritto a due ore giornaliere di riposo (una se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore) per allattamento.

Anche in questo caso, se la lavoratrice non ne usufruisce, il diritto potrà essere esercitato dal padre.
In caso di parto plurimo, le ore sono raddoppiate. Fino all'età di tre anni del bambino, senza limiti di tempo, entrambi i genitori potranno assentarsi dal lavoro, in caso di malattia del bambino debitamente certificata da medico specialista del SSN.
Tra i tre e gli otto anni di età del bambino l'astensione è possibile solo nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno .
Tali assenze non sono retribuite e servono ai fini dell'anzianità di servizio.

Sono stati introdotti benefici normativi ed economici per i genitori, ed in via alternativa tra loro, nel caso in cui il minore sia affetto da grave handicap.
Gli stessi si sostanziano:

  1. nel prolungamento dell'astensione facoltativa con diritto all'indennità economica giornaliera nella misura del 30% sino al compimento del terzo anno di età del bambino;
  2. nel diritto ad ottenere tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa.
     
  3. La concessione del beneficio avviene previa domanda all'INPS (mod. HAND1/genitori) allegando la documentazione sanitaria attestante la grave infermità.

E' fatto assoluto divieto di licenziare la lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza e sino al compimento di un anno di vita del bambino.
Il licenziamento che intervenga durante tale periodo è nullo.
Tale divieto non opera se il licenziamento interviene per:

  1. colpa grave della lavoratrice;
     
  2. cessazione dell'attività d'azienda;
  3. per scadenza del termine se il rapporto non era a tempo indeterminato;
     
  4. per esito negativo della prova.

Se a dimettersi è la lavoratrice durante il periodo in esame sarà necessario che le stesse siano convalidate dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro.

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