Avviamento obbligatorio

L'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati che occupino almeno 15 dipendenti di assumere disabili.

La normativa è stata modificata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 che ha abrogato sia la precedente legge 482/68 sia le diverse normative sviluppatesi successivamente all'ultima legge citata.
Quattro sono le categorie di disabili interessati dalla nuova normativa:

  1. Invalidi civili e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  2. Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%;
  3. Non vedenti e sordomuti a condizione che per i primi il residuo visivo non sia superiore ad un 1/10 e per i secondi la sordità derivi dalla nascita o comunque prima dell'apprendimento della lingua parlata;
  4. Invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. (DPR 23/12/1978, n. 915).

L'accertamento dello stato invalidante viene effettuato dalle Commissioni Mediche.
Hanno l'obbligo di assumere disabili i datori di lavoro pubblici e privati che occupino almeno 15 dipendenti con le seguenti differenziazioni:

  1. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l'obbligo ad assumere un solo lavoratore disabile e solo in caso di nuove assunzioni;
  2. I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti hanno l'obbligo ad assumere almeno due lavoratori disabili;
  3. I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti hanno un obbligo di assunzione di disabili pari al 7% della forza lavoro.

Sono esclusi dalla normativa in esame le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore aereo, marittimo e terrestre in relazione al personale viaggiante e navigante e, relativamente al personale operativo, i datori di lavoro che gestiscono impianti a fune.
Per quanto attiene il computo dei lavoratori assunti dall'organico complessivo vanno sottratti:

  • i disabili già occupati obbligatoriamente;
  • gli assunti con contratto a termine di durata non superiore a nove mesi;
  • i soci di cooperativa di lavoro;
  • chi diventato inabile durante il lavoro subordinatamente alla doppia condizione che la riduzione della capacità lavorativa sia uguale o superire al 60% e che l'inabilità non sia imputabile al datore di lavoro;
  • i dirigenti;
  • gli apprendisti;
  • gli assunti con CFL;
  • con contratto di reinserimento;
  • i lavoratori temporanei;
  • i lavoratori a domicilio;
  • I lavoratori assunti con contratto di lavoro part time sono computati proporzionalmente al loro orario di lavoro.

Può essere presentata domanda di esonero parziale ad assumere inabili, se sussistono speciali caratteristiche dell'attività lavorativa, quali la pericolosità dell'attività lavorativa, la faticosità della stessa, a condizione che detti datori di lavoro versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo di euro 12,91 per ogni disabile non assunto e per ogni giornata lavorativa. L'esonero è concesso per un periodo determinato, rinnovabile e non può superare la quota del 60% della quota di riserva.

La domanda va presentata al Centro per l'impiego competente e se sussistono più unità produttive al Centro per l'impiego provinciale.
Il Ministero del lavoro con nota 3.04.2001 ha escluso dall'esonero parziale i datori di lavoro che occupino da 15 a 35 dipendenti.

I datori di lavoro sono obbligati a presentare domanda di assunzione dell'invalido entro giorni 60 dal momento in cui sorge l'obbligo.
L'assunzione può anche essere nominativa per i datori di lavoro che occupino da 15 a 35 dipendenti, se vi è convenzione con gli uffici provinciali di collocamento e, nel limite rispettivo del 50 e 60 per cento per i datori di lavoro che occupino da 35 a 50 dipendenti o più di cinquanta.

Se l'assunzione viene rifiutata il disabile avrà diritto al risarcimento del danno.
Al fine di permettere l'assunzione i datori di lavoro sono obbligati a presentare denunce periodiche con l'indicazione dei lavoratori occupati, inabili e non.

Il rapporto di lavoro del disabile gode delle stesse garanzie del non disabile essendo previsto che al disabile sia applicato eguale trattamento economico e normativo con la precisazione che il datore di lavoro non potrà richiedere al disabile prestazioni non compatibili con le sue minorazioni.

Col disabile potranno essere stipulato il patto di prova così come lo stesso potrà essere assunto part-time o con contratto a tempo determinato, se previsto dalla convenzione, o con CFL.

L'art. 11 della legge in esame prevede poi, al fine di favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, la possibilità di stipulare convenzioni tra il datore di lavoro e gli uffici competenti, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali. Potranno essere stabilito nelle convenzioni le modalità di assunzioni ricomprendendo, nelle stesse, la facoltà di scelta nominativa, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodo di prova più ampi, svolgimento di tirocini formativi.

Con la legge 68/99 è stato anche introdotto un nuovo regime sanzionatorio che prevede per la mancata denuncia periodica una sanzione di euro 516 più euro 25 per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata assunzione del disabile, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo ad assumere, euro 51 al giorno per lavoratore.
Gli introiti sono destinati al fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
 

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