Casa:
Buongiorno, nella mia prima lettera di assunzione non si specificava l'assegnazione di auto azienda...
Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore
Quesito risolto:
Buongiorno,
nella mia prima lettera di assunzione non si specificava l'assegnazione di auto aziendale o altri fringe benefit. Successivamente, e ormai da anni, mi è stata assegnata un auto aziendale come fringe benefit (con tanto di trattenuta contributiva in busta paga), ma senza mai specificare in modo chiaro che la mia mansione può prevedere fringe benefit. Ora, al cambio dell'auto, mi chiedono di sottoscrivere una lettera dove si dice che "l'assegnazione è discrezionale e che non fa sorgere alcun diritto". E' corretta questa dichiarazione ? E' possibile che mi venga tolta l'auto? I fringe benefit non è un emolumento retributivo? tolta l'auto spetta il valore in busta paga ? come si determina l'eventuale valore ? può essere il canone di noleggio ? grazie.
Inviato: 3748 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 24/09/2014
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
In aggiunta agli elementi di base, la retribuzione può essere costituita da altri elementi la cui presenza ed entità dipendono, ad esempio, dal tipo di mansioni e dalle condizioni del lavoro svolto ovvero dal rendimento del lavoratore.
Sussistono, poi, i c.d. fringe benefits che costituiscono elementi aggiuntivi alla normale retribuzione corrisposti allo scopo di integrare il normale compenso o incentivare il dipendente ad una maggiore produttività.
Possono essere di vario genere e spaziano dalla classica auto o telefonino aziendale, all'abitazione o alle polizze assicurative, fino a sconti sulle pensioni private, biglietti gratuiti per spettacoli, buoni pasto, ecc.
I benefits aziendali hanno avuto la loro prima grande utilizzazione negli anni '--, allorquando le grandi multinazionali al fine di favorire il trasferimento dei propri dirigenti, attribuivano agli stessi diversi incentivi e agevolazioni per rendere più appetibile l'allontanamento da casa.
Col passare del tempo, ed a seguito della constatazione che i benefit incentivavano positivamente il lavoro svolto dai dipendenti, questa tipologia di incentivo venne sempre più spesso applicata.
Con questa particolare forma di incentivo al lavoro, infatti, l'azienda, sebbene a fronte di una spesa ulteriore, riusciva ad ottenere grandi vantaggi in termini di efficienza e produttività del lavoratore.
Alcuni benefit, peraltro, come nel caso di specie, hanno un costo per il dipendente. Parliamo soprattutto della tanto desidera auto aziendale che nel caso in cui venga adoperata dal dipendente anche nell'ambito privato (festivi, prefestivi e in tutti i casi di utilizzo oltre l'ambito aziendale) prevede la sopportazione di un costo da parte dello stesso.
La concessione al lavoratore in uso privato, totale o parziale, di veicoli aziendali costituisce una forma di retribuzione in natura qualora non venga corrisposto al datore di lavoro adeguato rimborso delle spese e degli oneri sostenuti.
Se l'uso del veicolo è solo privato, l'intero valore del benefit costituisce retribuzione imponibile in base al valore normale al netto di quanto eventualmente posto a carico del dipendente.
In caso di uso promiscuo del veicolo aziendale la quantificazione forfetaria del fringe benefit avviene assumendo come reddito imponibile il --% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di --.--- Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle predisposte ogni anno dall'Aci.
Questo un breve quadro della disciplina applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti proposti con la richiesta di parere.
La particolarità del caso di specie ci deve indurre a rilevare che ogni valutazione fatta in questa sede non può prescindere dalle clausole contrattuali stabilite nell'accordo sottoscritto con la datrice di lavoro atteso che proprio in esso vengono precisati gli effetti che queste prestazioni hanno sugli altri istituti.
Nel caso che ci occupa viene riferita esclusivamente la presenza di una clausola di assegnazione discrezionale dell'auto e senza alcun diritto in capo al lavoratore.
Altra informazione necessaria sarebbe quella relativa alla vera e propria utilizzazione del veicolo a titolo esclusivamente personale, uso esclusivo aziendale ovvero promiscuo.
Da quanto riferito parrebbe capire che l'auto è stata assegnata come fringe benfit con trattenuta contributiva in busta paga quindi dovrebbe trattarsi di un uso promiscuo.
Tale tipologia di attribuzione rappresenta la maggioranza dei casi dei veicoli concessi ai dipendenti e prevede per l'azienda una deducibilità limitata al --% dei costi relativi ai veicoli attribuiti ai lavoratori.
Per il dipendente come detto in precedenza, l'attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina, un fringe benefit pari al --% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di --.--- Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle predisposte ogni anno dall'Aci.
Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute al dipendente.
La sussistenza della clausola inerente l'assegnazione discrezionale e la mancata nascita di alcun diritto in capo al lavoratore induce a ritenere la possibilità per l'azienda di ottenere la restituzione dell'auto aziendale in qualsiasi momento.
Naturalmente, a fronte di un provvedimento con il quale si richiede la restituzione del mezzo, non può non venir meno il diritto dell'azienda ad effettuare le trattenute sulla busta paga relative all'uso del mezzo e, pertanto, il suo stipendio sarà superiore rispetto a quello attuale.
Invero, riterrei che fino ad oggi, ha subito delle trattenute sulla busta paga in ragione dell'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale, il mancato uso, in ragione della restituzione, farebbe venir meno il diritto dell'azienda ad effettuare tale tipo di trattenute.
Per la determinazione o per il controllo della bontà dei conteggi effettuati dall'azienda potrà rifarsi a quanto indicato nel presente parere ovvero assumendo come reddito imponibile il --% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di --.--- Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle predisposte ogni anno dall'Aci.
Per quanto riguarda la natura retributiva dei fringe benefit occorre rilevare che “il controvalore dell'uso e della disponibilità, anche ai fini personali, dell'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro come beneficio in natura, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione, ha natura retributiva” (Cass. civ. --.--.---- n. ----).
Tale natura può essere esclusa solo quando sia previsto a carico del lavoratore un determinato costo per l'uso personale, nell'ambito di un vero e proprio contratto di locazione di veicolo (Cass.--.--.---- n. ----).
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.
» Fai la tua domanda ai nostri avvocati esperti in Lavoro
INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro
ULTIMI QUESITI LEGALI
OPINIONI DEI CLIENTI
Bruno Palumbo da Roma | [03/12/2019]
Competenza e correttezza.
Marco Coretti, Dirigente in pensione da Civitella Paganico | [07/10/2019]
Il parere è esaustivo, dettagliato e ricco di riferimenti normativi che pongono nella giusta prospettiva il problema evidenziato, ne consentono un approccio obiettivo, utile ad orientarsi per una sua efficace soluzione.