Il rapporto di agenzia

Il contratto di agenzia si caratterizza per l'opera che l'agente, in modo stabile e professionale, e previo riconoscimento di una provvigione, svolge nei confronti del proponente, opera finalizzata a concludere contratti in una determinata zona con vincolo, derogabile, di esclusiva.

Gli agenti e rappresentanti di commercio pur rendendo la loro opera nei confronti del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, sotto diversi aspetti partecipano della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Vedasi la disciplina sul regime di sicurezza sociale obbligatoria; quella relativa alla regolamentazione del rapporto mediante contrattazione collettiva; la sottoposizione del rapporto alla competenza del magistrato del lavoro.

Diverse norme disciplinano il rapporto.
L’art. 1742 cod. civ. ci fornisce la nozione contrattuale del rapporto secondo la quale il contratto di agenzia si caratterizza per l’opera che l’agente, in modo stabile e professionale, e previo riconoscimento di una provvigione, svolge nei confronti del proponente, opera finalizzata a concludere contratti in una determinata zona con vincolo, derogabile, di esclusiva.
La caratteristica del rapporto è data:

  1. dall’autonomia organizzativa;
     
  2. dalla professionalità
     
  3. dalla stabilità dell’incarico;
     
  4. dall’assegnazione della zona;
     
  5. dal diritto di esclusiva in base al quale il proponente non può avvalersi di altri agenti nella stessa zone per lo stesso ramo di attività, mentre per contro l’agente non potrà assumere di trattare affari nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività per altre imprese concorrenti.

L’iscrizione a ruolo dell’agente oggi non rappresenta più un elemento del rapporto ha seguito della decisione della Corte di Giustizia CE che ha ritenuto contrastante con la normativa europea la disposizione che subordinava la validità del contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente nell’apposito albo.

Per quanto specificatamente attiene gli aspetti contrattuali va evidenziato che il contratto deve indicare:

  1. la natura personale del mandato;
     
  2. la durata che può essere a tempo indeterminato o determinato;
     
  3. l’oggetto della prestazione;
     
  4. il luogo, ovvero la zona ove l’attività deve essere prestata;
     
  5. Il compenso pattuito, compenso che normalmente viene chiamato provvigione ed è individuato in una misura percentuale.

A questi elementi essenziali possono aggiungersene di particolari quali:

  • l’indicazione del patto di prova.
    Tale patto va fatto per iscritto e deve essere precedente o contestuale all’instaurazione del rapporto;
  • l’indicazione del patto di non concorrenza, cioè l’indicazione che l’agente, dopo la cessazione del rapporto, e per un certo periodo di tempo, non potrà svolgere la sua attività per società concorrenti.

Per quanto attiene la risoluzione del rapporto, nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la stessa soggiace al preavviso, che viene parametrato agli anni di vigenza contrattuale, di modo che lo stesso sarà di mesi uno per il primo anno di contratto, mesi due per il secondo anno di contratto e via di seguito fino a mesi sei per il sesto anno di contratto e per tutto gli anni successivi.
Le parti sono libere di stabilire termini di preavviso superiori a quelli indicati, ma non inferiori a pena di nullità.
Se si verifica una giusta causa, che deve essere provata da chi la propugna ai fini della risoluzione contrattuale, il rapporto può cessare contestualmente alla comunicazione di recesso.
Alla cessazione del rapporto il proponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità a condizione che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti ed il proponente continui a ricevere benefici dagli affari conclusi con tali clienti.
L’importo di tale indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto dura meno di cinque anni, sulla media del minor periodo lavorato
L’indennità, in ogni caso non spetta se il rapporto viene risolto per fatto imputabile all’agente o se è l’agente a recedere dal contratto esclusi i casi in cui il recesso sia imputabile al preponente, all’età, a infermità o malattia dell’agente.
Trascorso comunque un’anno dall’intervenuta cessazione del rapporto, se l’agente non richiede l’indennità spettante decade dal diritto.

Il preponente è tenuto ad iscrivere l’agente all’ENASARCO ai fini del trattamento pensionistico integrativo di invalidità, vecchiaia e superstiti, ed ad effettuare il pagamento dei contributi con periodicità trimestrale.
Sarà l’ENASARCO a provvedere all’erogazione delle pensioni di vecchiaia, di invalidità, di inabilità e ai superstiti.
L’ENASARCO gestice anche il fondo indennità risoluzione rapporto, comunemente indicato come FIRR, fondo speciale ove il datore di lavoro deve accantonare le somme necessarie al pagamento dell’indennità con versamenti da effettuarsi annualmente nel periodo ricompresso tra il 1 ed il 31 marzo.
Cessato il rapporto di lavoro, il preponente dovrà darne comunicazione all’ENASARCO che provvederà autonomamente a corrispondere all’agente l’indennità nella misura accontanata.

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