Assicurazione su infortuni e malattia

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la tutela dei lavoratori.

Assicurazione su infortuni e malattia

Ente competente è l'I.N.A.I.L. e cioè L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il quale opera sotto la vigilanza del Ministero del lavoro. La tutela non si applica a tutti i lavoratori ma solo a quelli che, durante l'attività lavorativa, hanno un'intensa esposizione al rischio. Ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 38/00 sono compresi nell'assicurazione tutti coloro che "in modo permanente o avventizio prestano, alle dipendenze o sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita qualunque sia la forma della retribuzione". Due sono dunque i requisiti dell'assicurato: la subordinazione e la manualità della prestazione. Con il D. Lgs. 38/00 è stato esteso l'obbligo assicurativo anche all'area dirigenziale, parasubordinata e ai datori di lavoro.

Infortunio sul lavoro

Si verifica quando l'infortunio è avvenuto per causa violenta, in occasione della prestazione di lavoro dal quale è derivata la morte o l'invalidità permanente, assoluta o parziale, o l'invalidità temporanea con l'astensione al lavoro per almeno 3 giorni. Dall'infortunio deve derivare la lesione e cioè l'alterazione recata all'organismo fisiopsichico del lavoratore che riduce o limita l'attitudine del soggetto a svolgere attività lavorativa. Altro requisito è la causa violenta e cioè il nesso di causa ed effetto con la lesione.

Infortunio in itinere

Si intende l'infortunio in cui può incorrere il lavoratore mentre si reca sul posto di lavoro o sulla strada del ritorno. L'art.12 del D.Lgs.38/00 lo definisce come l'infortunio occorso alle persone assicurate durante il normale percorso di andata o di ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o che collega due posti di lavoro o, se l'azienda non è fornita di mensa, che collega il posto di lavoro con il luogo abituale di consumazione dei pasti; anche in caso di utilizzo del mezzo privato. Sono, invece, esclusi gli infortuni avvenuti durante spostamenti non dipendenti da cause di lavoro.

Malattia professionale

Anch'essa è da considerarsi come una lesione della capacità lavorativa e differisce dall'infortunio, per ciò che riguarda la causa, che qui non è violenta, bensì lenta e progressiva in relazione diretta con l'esercizio dell'attività. Sono considerate malattie professionali tutte quelle malattie indicate nelle tabelle del T.U., ma la Corte Cost. con sentenza n.179/88 ha riconosciuto la facoltà di dimostrare la professionalità di malattie non tabellate.

Tutela giudiziaria

In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INAIL, sia per l'indennità temporanea che per la permanente, è possibile richiedere allo stesso istituto visita collegiale. Solo se l'I.N.A.I.L. rigetterà la domanda o in caso di formazione del silenzio-rigetto, l'assicurato potrà tutelare i propri diritti dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente: il Giudice del Lavoro.


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