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Il lavoro occasionale accessorio
Il lavoro occasionale di carattere accessorio è stato concepito dal legislatore con la finalità di favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato aumentando le opportunità di lavoro presso le famiglie o enti senza scopo di lucro.
Il lavoro occasionale di carattere accessorio è stato concepito dal legislatore con la finalità di favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato aumentando le opportunità di lavoro presso le famiglie o enti senza scopo di lucro.
Le mansioni a cui il lavoratore potrà essere adibito nell’ambito di tale tipologia contrattuale sono le seguenti:
-
piccoli lavori domestici, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
-
insegnamento privato supplementare;
-
piccoli lavori di giardinaggio, pulizia;
-
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali;
-
collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori di emergenza o di solidarietà.
L’attività di lavoro occasionale accessorio non può essere svolta per più di trenta giorni nell’arco dell’anno solare (anche se in favore di committenti diversi);
I compensi non possono essere superiori a 6600 euro lordi nel corso dell’anno solare.
Le attività di lavoro accessorio nei confronti di imprenditori commerciali o professionaisti non possono essere svolte per un importo superiore a 2000 euro lorde per ciscun imprenditore.
Le attività deveono essere svolte direttamente nei confronti dell'utilizzatore e non attraverso intermediari, restando esclusa la possibilità di reclutare tale tipo di lavoratori per svolgere prestazioni a fovore di terzi.
Il superamento dei limiti stabiliti dalla legge e dalle circolari ministeriali (l. 92/2012 e d.l. 83/2012, conv. In l. 134/12, Circolare min.Lav. 18 gennaio 2013 n. 4) determina la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per la formalizzaizone del rapporto di lavoro non è necessario un contratto scritto se non a fini probatori.
Coloro che sono interessati a svolgere attività di lavoro occasionale accessorio devono fare comunicazione della loro disponibilità ai servizi provinciali per l’impiego o ai soggetti pubblici e privati accreditati presso le Regioni che cederanno loro, dietro corrispettivo in danaro, una tessera magnetica di riconoscimento.
Coloro, invece, che intendono beneficiare di prestazioni occasionali e accessorie sono tenute ad acquistare dei carnet di buoni.
Il lavoratore dovrà provvedere a far convertire i propri buoni in moneta rivolgendosi agli enti e società concessionarie.
Nel valore di ciascun buono sono compresi i contributi ai fini previdenziali e quelli ai fini assicurativi.
Il decreto di attuazione introduce una modalità di pagamento che prevede l'uso di buoni prepagati comprensivi sia della retribuzione sia dei contributi previdenziali.
I beneficiari della prestazione di lavoro accessorio potranno acquistare presso i rivenditori autorizzati (uffici postali, rivenditori di tabacchi….) uno o più carnet di buoni per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio.
Il lavoratore potrà, successivamente, incassare i buoni presso enti o società concessionarie autorizzate ad erogare i pagamenti dietro presentazione dei buoni.
Il lavoro occasionale di carattere accessorio è stato concepito dal legislatore con la finalità di favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato aumentando le opportunità di lavoro presso le famiglie o enti senza scopo di lucro.
Le mansioni a cui il lavoratore potrà essere adibito nell’ambito di tale tipologia contrattuale sono le seguenti:
-
piccoli lavori domestici, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
-
insegnamento privato supplementare;
-
piccoli lavori di giardinaggio, pulizia;
-
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali;
-
collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori di emergenza o di solidarietà.
L’attività di lavoro occasionale accessorio non può essere svolta per più di trenta giorni nell’arco dell’anno solare (anche se in favore di committenti diversi);
I compensi non possono essere superiori a 6600 euro lordi nel corso dell’anno solare.
Le attività di lavoro accessorio nei confronti di imprenditori commerciali o professionaisti non possono essere svolte per un importo superiore a 2000 euro lorde per ciscun imprenditore.
Le attività deveono essere svolte direttamente nei confronti dell'utilizzatore e non attraverso intermediari, restando esclusa la possibilità di reclutare tale tipo di lavoratori per svolgere prestazioni a fovore di terzi.
Il superamento dei limiti stabiliti dalla legge e dalle circolari ministeriali (l. 92/2012 e d.l. 83/2012, conv. In l. 134/12, Circolare min.Lav. 18 gennaio 2013 n. 4) determina la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per la formalizzaizone del rapporto di lavoro non è necessario un contratto scritto se non a fini probatori.
Coloro che sono interessati a svolgere attività di lavoro occasionale accessorio devono fare comunicazione della loro disponibilità ai servizi provinciali per l’impiego o ai soggetti pubblici e privati accreditati presso le Regioni che cederanno loro, dietro corrispettivo in danaro, una tessera magnetica di riconoscimento.
Coloro, invece, che intendono beneficiare di prestazioni occasionali e accessorie sono tenute ad acquistare dei carnet di buoni.
Il lavoratore dovrà provvedere a far convertire i propri buoni in moneta rivolgendosi agli enti e società concessionarie.
Nel valore di ciascun buono sono compresi i contributi ai fini previdenziali e quelli ai fini assicurativi.
Il decreto di attuazione introduce una modalità di pagamento che prevede l'uso di buoni prepagati comprensivi sia della retribuzione sia dei contributi previdenziali.
I beneficiari della prestazione di lavoro accessorio potranno acquistare presso i rivenditori autorizzati (uffici postali, rivenditori di tabacchi….) uno o più carnet di buoni per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio.
Il lavoratore potrà, successivamente, incassare i buoni presso enti o società concessionarie autorizzate ad erogare i pagamenti dietro presentazione dei buoni.
Ogni buono ha un valore nominale di 7,5 Euro e corrisponde ad una ora di lavoro.
Dei 7,5 Euro:
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5,8 Euro (77,34 %) corrispondono al valore netto incassato dal lavoratore;
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1 Euro (13,34%) corrisponde al valore dei contributi trattenuti a fini previdenziali;
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0,5 Euro (6,66%) corrispondono al valore dei contributi trattenuti a fini assicurativi;
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0,2 Euro (2,66%) corrispondono al rimborso spese trattenuto dall'ente o società concessionaria autorizzata ad erogare i pagamenti dietro presentazione dei buoni.