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Sono la responsabile amministrativa di una azienda che ha subito un furto con scasso da parte di mal...
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Quesito risolto:
Sono la responsabile amministrativa di una azienda che ha subito un furto con scasso da parte di malviventi di contanti per € -.---,-- che si trovavano in una cassetta portavalori avvitata al piano dell'armadio che la conteneva, entrambi chiusi a chiave.
Preciso inoltre che in azienda è presente una cassaforte di piccole dimensioni dove abitualmente riponiamo valori e contanti. Percepisco mensilmente l'indennità di cassa di € --,-- mensili e visto che sono stata chiamata dalla direzione a risarcire il danno subito su mia proposta pari al --% volevo sapere se era leggittima o meno tale pretesa. In attesa di riscontro, distintamente saluto.
Inviato: 3528 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 13/05/2015
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Il maneggio di denaro con diretta responsabilità nel caso di ammanchi a seguito di errori nel conteggio dei valori o nella loro contabilizzazione integra la fattispecie della indennità di cassa.
Essa spetta ai dipendenti che svolgono un'attività per il cui espletamento sia necessario il maneggio di denaro. Poiché si tratta di un istituto di derivazione contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del diritto vanno individuate sulla base dell'interpretazione della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale applicabile.
L'indennità di maneggio denaro trova fondamento nel rischio che grava sul lavoratore, che effettua le suddette operazioni nello svolgimento della sua normale attività, di incorrere in errori di computo del danaro che gli viene assegnato.
In ogni caso, occorre specificare che la responsabilità imputabile al lavoratore è quella prevista dalle normative vigenti ed i casi in cui è sarà obbligato alla restituzione delle mancanze di cassa saranno proprio le ipotesi di ammanchi atteso che l'indennità viene percepita proprio al fine di garantire questo rischio.
Sotto tale aspetto, peraltro, occorre che l'azienda dimostri la colpa o il dolo del lavoratore in quanto quest'ultimo risponderà del danno, solo ove vi sia un comportamento del lavoratore caratterizzato da negligenza, imperizia, disattenzione ovvero da vero e proprio dolo.
In ipotesi di verificazione dell'evento per caso fortuito, per forza maggiore o per la disorganizzazione aziendale non sarà attribuibile al lavoratore alcuna responsabilità.
“L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve; in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, compete al datore di lavoro la prova del danneggiamento del bene, affidato quale strumento di lavoro, e quindi dell'inadempimento del lavoratore e a quest'ultimo la prova liberatoria a norma dell'art. ---- c.c. della non imputabilità del fatto dannoso per caso fortuito o forza maggiore” (Cass. Civ., Sez. Lav., -- maggio ----, n. ----).
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che ”in caso di deficienze di cassa il dipendente addetto al maneggio di denaro, salvo le ipotesi di esclusione della responsabilità previste dal contratto collettivo, ha l'obbligo di risarcire i danni che siano stati causati dalla violazione dei propri doveri di particolare diligenza nel lavoro, prima ancora che venga accertata la sua responsabilità in sede giudiziaria” (Pret. Novara, -- dicembre ----).
Pare evidente, pertanto, che il dipendente ove non dimostri di essere stato diligente in relazione alla sua qualifica ed alla natura delle sue incombenze potrà essere sottoposto all'obbligo di risarcire il danno causato all'azienda.
Sotto tale aspetto la giurisprudenza chiarisce che “in caso di ammanco di cassa il dipendente, al fine di evitare di risarcire il danno arrecato alla banca, è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione di custodire il denaro” (Cass. Civ., -- maggio ----, n. ----)
Chiarito tanto, occorre dire che nel caso di specie parrebbe non potersi evincere, dalla narrazione effettuata, alcuna responsabilità del lavoratore in relazione al furto patito.
Parrebbe non potersi evincere, infatti, il comportamento doloso o colposo necessario per caratterizzare la responsabilità del lavoratore rispetto al danno cagionato all'azienda da un furto.
Riterrei, infatti, che nelle ipotesi di furto, pertanto, non possa presumersi una responsabilità del lavoratore sebbene investito della responsabilità amministrativa, salvo che come detto l'azienda non riesca a provare la mancata diligenza del lavoratore, il non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso.
Peraltro, occorre dire che l'azienda non può autonomamente procedere all'imputazione e/o all'addebito di responsabilità atteso che solo il Giudice può stabilire l'individuazione e la quantificazione delle responsabilità con una sentenza.
In assenza di una decisione del genere, l'azienda non potrà che applicare una sanzione disciplinare, naturalmente nel rispetto dell'intera procedura di contestazione e con le garanzie di difesa attribuite, sotto quest'aspetto, al lavoratore.
Altra via che l'azienda potrà intraprendere è quella di trovare un accordo con il lavoratore che determini e quantifichi l'entità del danno cagionato e le modalità di corresponsione del ristoro all'azienda stessa da parte del lavoratore.
In conclusione, riterrei che in assenza di inadempienze e/o in presenza di comportamenti assolutamente diligenti da parte del lavoratore l'azienda non potrà, salvo previsioni contrattuali contrarie, imputare al dipendente alcuna responsabilità in relazione ad un furto avvenuto presso la sede di lavoro.
Ove tale responsabilità sia ammessa da parte del lavoratore, peraltro, l'unico modo che l'azienda ha per recuperare le somme sarà quello di trovare un accordo con lo stesso ovvero ottenere il riconoscimento giudiziale.
Sotto tale aspetto, in presenza delle condizioni individuate in precedenza, nel caso di specie, ove si voglia trovare un accordo con la datrice di lavoro, consiglierei di cercare una soluzione più vantaggiosa diminuendo il grado di responsabilità a proprio carico, rispetto al citato --%.
Restio a disposizione per ogni chiarimento.
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