Contenzioso in ambito di lavoro marittimo. sono Primo Commissario su navi da crociera su navi con b...

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Quesito risolto:
Contenzioso in ambito di lavoro marittimo.
sono Primo Commissario su navi da crociera su navi con bandiera italiana.
Imbarco con regolare libretto di navigazione e contratto italiano a turno particolare. Ho -- anni di anzianita', senza mai nessuna incrinatura nel rapporto di lavoro.
Durante il mio ultimo imbarco da gennaio a giugno, ho avuto per gli ultimi -- giorni un capocommissario. Il regolamento interno vuole che alla fine dell'imbarco il capocommissario rediga per I commissari sbarcanti una valutazione tecnica.
le mie valutazioni tecniche degli ultimi -- anni sono tutte positive, in quanto in questa azienda ho fatto carriera e mentre lavoravo mi sono anche laureato in economia e gestione dei servizi turistici.
il mio nuovo capo che ha lavorato con me -- giorni soli, mi ha valutato in un modo molto negativo, contemporaneamente ha valutato positivamente e proposto per una promozione il mio assistente e lo Chef di bordo (mi occupo di food&beverage per cui lo Chef ha tante mansioni comuni alla mia). Queste valutazioni mi sono state presentate il giorno dello sbarco, laddove il nostro regolamento interno prevede in caso di operazioni svolte in modo negativo, una notifica immediata delle stesse in modo da dare al prestatore d'opera la possibilita' di risolvere le problematiche da subito.
L' azienda mi ha inviato un documento, - mesi dopo il mio sbarco, in cui redigeva alcuni punti a mio sfavore (in allegato).
Ho risposto ai vari punti, spiegando la poca obiettività' di alcuni e la poca gravita' di altri - trattandosi di culpa in vigilando oggettiva, e chiedendo alla stessa azienda perche' I miei piu stretti collaboratori erano stati invece proposti per l' avanzamento di carriera (avendo gli stessi per contratto le mie stesse responsabilita').
Ho avuto un colloquio in azienda con le Risorse Umane. Mi viene proposto un ruolo a bordo che svolgevo - anni fa e che e' evidentemente da Demansionamento rispetto a quello attuale, da Primo Commissario Food&Beverage Director a Guest Relation Manager, ovvero Pubbliche Relazioni con gli Ospiti.
Mi viene chiesto di firmare un verbale di accordo.
Al momento mi sono rifiutato perche' vedo gli estremi di mobbing verticale e demansionamento.
Preciso che non esiste in azienda nessun documento prodotto contro di me in -- anni, per dire che non ho mai assunto comportamenti tali da trovarmi in una situazione del genere precedentemente.
Esiste solo questa valutazione negativa prodotta in -- giorni solo di collaborazione ed inoltre la lettera di contestazione allegata, in alcuni punti falsa e prodotta a posteriori al mio sbarco.
Sono gia a casa da quasi - mesi e non mi viene ancora prospettata l ipotesi di reimbarco, e non sono solo, ho famiglia.
Quali le mie tutele?

Grazie per l' assistenza.
----




Inviato: 3471 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 13/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3468 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza e alla documentazione inviatami per rassegnarle il seguente parere.
Come mi riferisce, lei si è imbarcato per circa sei mesi su una nave di ---- rivestendo il ruolo di Primo Commissario, con regolare libretto di navigazione e contratto italiano a turno particolare. Nonostante possa vantare ben -- anni di anzianità nel settore senza mai nessuna incrinatura nel rapporto di lavoro con valutazioni sempre positive, durante i quali ha fatto carriera e si è anche laureato in economia e gestione dei servizi turistici, mi riferisce che durante il predetto ultimo imbarco ha avuto per gli ultimi -- giorni un capo-commissario che, in base a quanto previsto dal regolamento interno (alla fine dell'imbarco il capocommissario è tenuto a redigere per I commissari sbarcanti una valutazione tecnica), avrebbe svolto valutazioni tecniche negative sul suo operato, valutando contemporaneamente e positivamente (oltre che proporlo per una promozione) il suo assistente e lo Chef di bordo.
In particolare mi precisa che queste valutazioni le sarebbero state presentate il giorno dello sbarco, laddove il vostro regolamento interno prevede in caso di operazioni svolte in modo negativo una notifica immediata delle stesse in modo da dare al prestatore d'opera la possibilita' di risolvere le problematiche da subito. L'azienda le ha inviato un documento, - mesi dopo il suo sbarco, in cui le contestava alcuni comportamenti; nonostante la sua replica a tali contestazioni, che si fondavano su una presunta culpa in vigilando oggettiva, seguiva un colloquio in azienda con le Risorse Umane nel corso del quale le veniva proposto un ruolo a bordo che svolgevo - anni fa, integrando un sostanziale demansionamento rispetto a quello attuale, da Primo Commissario Food&Beverage Director a Guest Relation Manager, ovvero Pubbliche Relazioni con gli Ospiti, con proposta di sottoscrivere un verbale di accordo. Al momento si sarebbe rifiutato ritenendo sussistenti gli estremi di mobbing verticale e demansionamento.
A tal proposito mi chiede:
- quale sia il valore legale di un regolamento interno che struttura il lavoro e la carriera, detto "Performance Management". Detto regolamento istruisce i Managers di bordo a non presentare mai l' ultimo giorno di lavoro una scheda negativa;
- come mai nella sua valutazione il diretto superiore la delinea come una persona troppo buona "di sentimenti" con accezione "negativa", oltre che su tanti punti manageriali viene valutato con "da migliorare";
- come si concilia il fatto che ha proposto presso la sede la promozione dei due più stretti collaboratori, l'Assistente e l'Executive Chef, che hanno per contratto e Job Description le sue stesse responsabilita';
- se il riposizionamento che le propongono assume i tratti di un vero e proprio demansionamento in quanto le e' stato proposto telefonicamente di accettare un lavoro che svolgeva - anni fa. A ciò si aggiunga che alcuni Benefit non contrattuali (la possibilita' di ospitare la famiglia a bordo nella sua cabina) andrebbero ovviamente persi con il nuovo inquadramento.
- che valore ha un accordo aziendale in cui il dipendente accetta delle situazioni sfavorevoli; e' un accordo illegittimo;
- se sia auspicabile un accordo che possa in qualche modo raggiungere due obiettivi: lavorare anche in una nuova posizione, ma che tenga conto del bagaglio professionale acquisito, nonche' della sua dignita'; mantenere il bonus precedentemente acquisito, con riferimento anche alla possibilita' di mantenere la famiglia a bordo per alcuni periodi.
Al fine di rispondere alle sue molteplici domande occorre prendere le mosse dalla disciplina contrattuale applicabile al caso di specie, contenuta nell'art. -- Contratto collettivo nazionale di lavoro -- luglio ----, secondo cui:
-. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di -- ore di retribuzione calcolate con il divisore --- e considerando come retribuzione quella indicata al punto - dell'art. --;
c) sospensione dal turno particolare e dall'elenco della C.R.L. per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall'elenco della C.R.L.
-. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano, al grado di colpa.
-. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo.
-. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall'elenco della C.R.L., sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l'armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
c) furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
i) infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto;
l) l'avere preteso da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme connesse al servizio.
-. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
-. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante e da questo annotati sul Giornale di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla Direzione della Società.
-. Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo all'Armatore oltre che all'Autorità marittima, anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
-. Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro -- giorni dallo sbarco o entro -- giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio Arbitrale di cui agli articoli -- e --.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio Arbitrale non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la sanzione disciplinare della non reiscrizione al Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L., e il Collegio Arbitrale non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto -. dell'art. --, e secondo i seguenti limiti:
Per i marittimi iscritti al Turno Particolare
- marittimi iscritti al TP: -- giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a -- mesi di navigazione nel Fondo: -- giorni di retribuzione;
- oltre i -- mesi di navigazione nel Fondo: -- giorni di retribuzione.
Inoltre il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
Per i marittimi in C.R.L.
- sino a - anni di anzianità in C.R.L.: - mesi di retribuzione;
- da oltre i - a - anni di anzianità in C.R.L.: - mesi di retribuzione.
Inoltre il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
In considerazione di quanto sopra, emerge la correttezza di quanto da lei esposto con riferimento alla necessaria tempestività della contestazione dell'infrazione (che, non a caso, deve essere annotata dal Comandante sul Giornale di bordo) e alla possibilità per il dipendente di esporre le proprie ragioni.
Sotto tale profilo procedimentale evidentemente emerge una qualche carenza che, inevitabilmente, può tramutarsi in illegittimità della contestazione. Per cui bene ha fatto a metterli in evidenza nella sua memoria difensiva.
Passando poi agli altri aspetti, rispondo con ordine alle sue domande. Innanzitutto il valore legale del regolamento interno che struttura il lavoro e la carriera, detto "Performance Management" interviene a costituire una sorta di integrazione del contratto di lavoro. In altri termini, sottoscrivendo il contratto di lavoro il sottoscrivente si sarebbe impegnato ad accettare e rispettare il predetto regolamento, con ogni conseguenza sugli eventuali comportamenti di inosservanza del medesimo.
Con riferimento al secondo quesito, ossia come mai nella sua valutazione il diretto superiore la delinea come una persona troppo buona "di sentimenti" con accezione "negativa", evidentemente ciò che è stato tenuto in considerazione ai fini della formulazione della valutazione negativa sul suo conto è stato più che altro il profilo delle attitudini manageriali "da migliorare". Ciò tuttavia non sposta il problema della intempestività della contestazione e della infondatezza in merito di tali valutazioni, che potremo sempre contestare con l'allegazione di documentazione sul punto, una volta che la compagnia avrà assunto le eventuali determinazioni definitive sul punto.
Passando poi all'ulteriore profilo della illogicità di una tale contestazione a fronte della proposta presso la sede della promozione dei due più stretti collaboratori, l'Assistente e l'Executive Chef, non posso che confermarle le perplessità esposte già telefonicamente. Evidentemente tale profilo integra un evidente vizio della sanzione che risulterebbe perciò fondata su un evidente ed imbarazzante travisamento dei fatti, nella misura in cui punisce il diretto responsabile di due lavoratori che, invece, lo stesso soggetto pretenderebbe di promuovere.
Con ogni probabilità poi il riposizionamento che le propongono potrebbe assume i tratti di un vero e proprio demansionamento. In ogni caso, tale misura NON rientra tra i provvedimenti sanzionatori previsti dalla contrattazione collettiva, i quali soltanto possono trovare applicazione nell'ambito del suo rapporto di lavoro. Ogni altra sanzione che intendessero assumere a suo carico sarebbe infatti irrimediabilmente nulla ed illegittima.
Quanto poi al che valore dell'accordo aziendale con cui il dipendente accetta situazioni sfavorevoli, effettivamente l'art. ---- c.c. prevede che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo --- del codice di procedura civile , non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato ovvero all'esito di una procedura conciliativa prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
In questo senso bene ha detto sulla possibile invalidità di qualsiasi accordo raggiunto con il datore di lavoro senza le previste garanzie.
In considerazione di quanto detto ritengo che sia consigliabile far seguire alla sua memoria una lettera a firma mia nella quale reiteriamo le censure da lei esposte nella memoria e precisiamo l'indisponibilità a perfezionare accordi che prevedano un sia pur minimo riconoscimento da parte sua di violazioni contrattuali di alcun tipo, rilanciando una proposta che abbia come presupposti la sottoscrizione di un contratto con una posizione coerente con il suo bagaglio professionale acquisito, con conservazione dei benefit aziendali acquisiti, ed archiviazione di ogni procedimento a suo carico.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti.

Avv. ----

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