Un dipendente il -- agosto , durante il periodo di ferie, ha ricevuto ns. racc. a.r. di licenziament...

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Quesito risolto:
Un dipendente il -- agosto , durante il periodo di ferie, ha ricevuto ns. racc. a.r. di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" con preavviso . Il - settembre , anziché rientrare dal periodo di ferie previsto sino al -- agosto ,si è messo in malattia per -- giorni e sta proseguendo di -- giorni in -- giorni la malattia.
La malattia sospende il preavviso ?
CCNL applicato Metalmeccanici PMI Confapi
Inviato: 3456 giorni fa
Materia: Lavoro
Pubblicato il: 04/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3455 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Il Codice Civile, in ossequio all'astratto principio liberale della perfetta uguaglianza giuridica dei contraenti, conferma come principio generale, in materia di licenziamento, quello della libera recedibilità delle parti dal rapporto di lavoro (art. ---- c.c.).
Lo stesso articolo prevede che la parte che esercita il recesso dal contratto di lavoro deve, comunque, rispettare un periodo di preavviso che consiste in una quantità di giorni che devono decorrere tra la comunicazione del recesso ed il momento della sua efficacia.
Tale previsione ha la specifica funzione di evitare che la risoluzione immediata del contratto possa determinare un pregiudizio all'altra parte, cosicchè, il contratto di lavoro viene eseguito regolarmente durante il periodo di preavviso.
La determinazione della durata del preavviso resta affidata al codice civile in maniera generale e/o ai contratti collettivi nello specifico, ovvero agli usi o all'equità.
La durata del preavviso varia in ragione della categoria dei lavoratori (operai o impiegati), del livello di inquadramento, dell'anzianità e, a volte, a seconda che si tratti di licenziamento o di dimissioni.
Il contratto individuale può prevedere solo termini più lunghi rispetto a quelli dei contratti collettivi e non può escludere preventivamente l'obbligo del preavviso.
Durante il preavviso le parti conservano tutti gli obblighi e diritti derivanti dal contratto di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo, dunque, di corrispondere la retribuzione e gli eventuali aumenti previsti dai contratti collettivi, nonchè gli aumenti sui ratei delle mensilità aggiuntive.
Deve, altresì, consentire l'espletamento dell'attività lavorativa con le precedenti mansioni, le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro ecc.
Il lavoratore conserva gli obblighi di diligenza, fedeltà e subordinazione, di rispetto dell'orario di lavoro, ecc. Egli ha diritto alla maturazione e all'eventuale godimento delle ferie, con conseguente spostamento del termine finale del preavviso.
Nei casi di recesso in cui sussiste l'obbligo di preavviso, in generale, la parte che non lo rispetta deve compensare l'altra con un'indennità sostitutiva.
L'obbligo di preavviso non sussiste nei casi di risoluzione del rapporto per giusta causa; in caso di recesso durante o al termine del periodo di prova; di risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato; in caso di risoluzione consensuale; di recesso al termine del periodo di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte di lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; di risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione; durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cassa integrazione.
Come visto, pertanto, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro” con l'unico obbligo di dare preavviso nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità. Altrimenti il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte una indennità di natura risarcitoria — detta indennità di mancato preavviso — corrispondente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso.
Il preavviso decorre dal momento in cui viene posto a conoscenza dal lavoratore e i giorni da computare nel periodo stesso fino ad arrivare al termine finale sono quelli di calen---- e non quelli lavorativi, salvo diverso accordo individuale o collettivo.
Il decorso del termine di preavviso è interrotto dal sopraggiungere di alcuni eventi come le ferie, il richiamo alle armi o la malattia.
Sotto tale ultimo aspetto, infatti, l'art. ---- c.c., comma II, stabilisce che la malattia sospende l'efficacia dell'atto di recesso, salvo il riavvio una volta superata la stessa o, ove si protragga nel tempo, una volta decorso il periodo di comporto.
Con riferimento al licenziamento con preavviso, infatti, la giurisprudenza ha previsto la sospensione, fin dal momento della sua intimazione, dell'efficacia nel caso di malattia del lavoratore già in atto e la sospensione della decorrenza del periodo di preavviso in caso di sopravvenuta malattia.
Ritenendo tali effetti conseguenti all'applicazione del principio della sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, per il periodo previsto dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità, a norma dell'art. ---- c.c. (in relazione all'ipotesi di malattia intervenuta durante il periodo di preavviso, cfr. da ultimo Cass. -- agosto ---- n. -----).
Invero, con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso gli effetti del recesso sono stati differiti con prosecuzione del rapporto di lavoro durante il preavviso con lo stesso contenuto e gli stessi effetti e, quindi, con conseguente sospensione del preavviso per sopravvenuta malattia.
Pertanto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso che rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore, comunque non oltre il termine del periodo di comporto.
Il preavviso, infatti, non ha efficacia reale ma obbligatoria
La Cassazione, infatti, con pronuncia n. -----/---- aveva affermato che: «Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. ---- c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso».
Le conseguenze derivanti dall'enunciato principio consistono nel fatto che il rapporto di lavoro si risolve immediatamente per il solo fatto del recesso, con unico obbligo a carico del datore di lavoro recedente di corrispondere la relativa indennità sostitutiva; mentre nel caso di preavviso lavorato, perdurando il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento economico ed assistenziale di malattia (Cass. n. ----/----).
Naturalmente l'effetto sospensivo sul decorso del preavviso cessa ove venga ad emergere una giusta causa di licenziamento del lavoratore.
Peraltro, il CCNL richiamato per il contratto di lavoro prevede che la malattia e l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo (art. -- n. -).
In conclusione è possibile affermare che, nel caso di specie, sarebbe stato più opportuno corrispondere la indennità di mancato preavviso atteso che tanto avrebbe fatto cessare immediatamente il contratto di lavoro e non avrebbe consentito al lavoratore la possibilità di continuare la propria attività lavorativa e godere dei diritti inerenti la malattia sopravvenuta.
Ove, pertanto, non vi siano irregolarità riscontrate ovvero non sia superato il periodo di comporto il lavoratore potrà godere della malattia in corso di preavviso.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3455 giorni fa
Salve, la ringrazio. Vorrei precisarle che è stata da noi richiesta visita fiscale all'indirizzo indicato dal lavoratore con esito comunicatoci "non ha risposto nessuno". L'indirizzo di residenza esposto in certificato dal lavoratore è diverso da quello dallo stesso autocertificato nei confronti della nostra azienda e dove peraltro ha ritirato raccomandate a.r. Nella nostra richiesta di visita è stato anche specificata volontà di visita ambulatoriale in caso di assenza del lavoratore ma temiamo che l'indirizzo di residenza presente nel certificato sia errato per cui il lavoratore non sarà mai informato. Ritiene sia il caso di attivare visita fiscale all'indirizzo di residenza a noi noto ? Grazie
 
Il Professionista ha risposto: 3451 giorni fa
Beh riterrei di si. Ove non dovesse essere presente nemmeno in quello allora potrete attivare le procedure sanzionatorie disciplinari previste dal ccnl.

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