Accertamento con adesione: lo strumento principale di deflazione del contenzioso

Lo strumento che permette al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiuderle dopo che sono iniziate.

L'accertamento con adesione, di cui al D. Lgs. n. 218/1997, è uno strumento che permette al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiuderle dopo che sono iniziate.

In particolare, quando si riceve un accertamento o anche prima di averlo ricevuto, è prevista la facoltà di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione (detto anche "concordato") che permette di patteggiare l'imponibile e di ottenere uno "sconto" sulle sanzioni irrogate che saranno rideterminate nella misura di  1/4del minimo previsto dalla legge.

Non sono riducibile tramite concordato le sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o all'Iva e quelle che sono state irrogate a causa dell'omessa, inesatta o incompleta risposta ad una richiesta di informazioni avanzata dall’ufficio.

Vantaggi dell'accertamento con adesione

-Accertamento: la controversia con l’Amministrazione Finanziaria si chiude definitivamente; infatti l’Ufficio non può effettuar ulteriori accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati che verranno illustrati nel prosieguo.

- Reati tributari: le pene previste sono ridotte fino alla metà e non si applicano le sanzioni accessorie, se il concordato è stato perfezionato prima dell'apertura del dibattito di primo grado, con estinzione del debito tributario.

- Sanzioni amministrative tributarie: sono ridotte a 1/4 del minimo previsto dalla legge

Mediante l’accertamento con adesione si possono "concordare" tutte le più importanti imposte dirette e indirette.

A titolo esemplificativo:

Inposte dirette

Irpef

Ires

Irap

Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese

Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione

Imposte indirette

Iva

Imposta di registro

Imposta ipotecaria e catastale

Invim ordinaria e decennale

Imposta sostitutiva dell'Invim

Altre imposte indirette

Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito

Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione

Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli

 

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore, anche mediante un incarico speciale limitato esclusivamente all'accertamento con adesione; la procura deve essere scritta e la firma autenticata.
Non è necessaria l'autenticazione se la procura è fatta al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado (fratelli e sorelle, figli e genitori, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti. Inoltre la procura conferita ad un professionista (Dottore Commercialista, ragioniere commercialista, avvocato) viene autenticata dallo stesso professionista.

L'adesione per le imposte dirette e l'Iva

Tutti i contribuenti possono proporre accertamento con adesione: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, compresi i sostituti d'imposta.

L'adesione può essere utilizzata anche per definire sia accertamenti analitici che accertamenti induttivi (quindi ivi compresi gli accertamenti sintetici basati sul cosiddetto redditometro, gli accertamenti fondati su "coefficienti presuntivi", sui parametri o sugli studi di settore).

Non si può accedere all’accertamento con adesione con riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta derivanti da controlli automatici o formali della dichiarazione (ad es. articoli 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/1973).

La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'Iva, quando l'accertamento riguarda voci riferibili ad entrambe le imposte.

La definizione del concordato dispiega i suoi effetti anche avuto riguardo ai contributi assistenziali e previdenziali, atteso che gli stessi  hanno la stessa base imponibile di quella delle imposte sui redditi. In altre parole il contribuente che concorda con l’Amministrazione Finanziaria dovrà poi regolarizzare la sua posizione anche con gli enti previdenziali sulla base dell’imponibile definito con l’Ufficio tributario.

Inoltre, a seguito della definizione concordata, le pene previste per i reati tributari connessi all'avviso di accertamento sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, se l'adesione è stata perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado con estinzione del debito tributario.

Possibilità per l’Ufficio di effettuare successivamente all'adesione eventuali ulteriori accertamenti

L'accertamento definito con l'adesione non può essere integrato o modificato dall'ufficio finanziario, salvo che non emergano nuovi elementi che accertino un imponibile superiore al 50% dell’imponibile definito con l’Ufficio.

In dettaglio vi è la possibilità per l’Ufficio di procedere ad un nuovo accertamento se e solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) i nuovi elementi accertati dall’Ufficio non dovevano essere conosciuti (né conoscibili) dallo stesso al momento della definizione;

b) dai nuovi elementi deve emergere, come detto, un maggior imponibile superiore al 50% di quello definito, comunque non inferiore a 77.468 euro.

Le su indicate condizioni necessarie e sufficienti  per procedere in generale ad un ulteriore atto accertativo, non sono necessarie, a far data dall’anno  d'imposta 1998, nei casi di concordato relativo ad accertamento basato sugli studi di settore o sui parametri.

Un nuovo accertamento è inoltre possibile in alcuni casi particolari riguardanti le società di persone, le associazioni e le aziende coniugali. Infatti se la definizione ha riguardato esclusivamente i redditi di partecipazione nei confronti di società di persone ed associazioni professionali, ovvero del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, è possibile esperire un nuovo accertamento, nei confronti del soggetto partecipante, con riferimento alle altre eventuali categorie di reddito. Similmente se un contribuente ha effettuato il concordato con riferimento all’intera propria situazione reddituale, lo stesso è suscettibile di un nuovo accertamento, peraltro con riferimento esclusivamente al reddito da partecipazione, qualora venga sottoposta ad accertamento la società di persone, l’associazione, ovvero l’azienda coniugale.

Infine l’ufficio può procedere ad un nuovo accertamento ne confronti di tutti i contribuenti quando la definizione ha riguardato un accertamento parziale.

Sanzioni in caso di definizione dell’accertamento

A seguito dell'adesione le sanzioni si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto.
Per ciascun tributo oggetto dell'adesione verrà applicata una sanzione unica - quella stabilita per la violazione più grave - per tutte le violazioni ad esso riferite nell'ambito del periodo d'imposta interessato dalla definizione.
Come detto non possono essere oggetto di adesione sia le sanzioni applicate per gli errori formali riscontrati in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva, sia le sanzioni per omessa, incompleta o inesatta risposta alle richieste di informazioni operate dall’Ufficio.

Competenza

Il procedimento di accertamento con adesione viene svolto presso gli uffici locali dell'Agenzia nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

La procedura

L'accertamento con adesione può essere avviato dagli Uffici tributari o dal contribuente.
Concordato attivato dall’Ufficio

L'ufficio invia al contribuente un "invito al contradditorio" nel quale sono indicati i periodi di imposta assoggettabili ad accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento. Il contribuente, una volta ricevuto l’invito a comparire,  può alternativamente:

- aderire all'invito e partecipare al contraddittorio con l'ufficio;

- non presentarsi, ed attendere l'eventuale avviso di accertamento, riservandosi di impugnarlo davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Si rileva che l'Ufficio non è obbligato ad inviare l'invito a comparire prima dell'accertamento, così come il contribuente non è tenuto a rispondere alla convocazione; peraltro qualora il contribuente non si presenti, pur non essendo ad alcuna sanzione, egli potrà più proporre l'adesione quando riceverà l'atto di accertamento.

L’articolo 27 del DL n. 185/2008  ha  introdotto la possibilità di definire, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, l’accertamento mediante adesione all’invito al contradditorio; tale norma fornisce infatti al contribuente la possibilità di accelerare la definizione del rapporto tributario, accettando i contenuti dell’invito a comparire, nel quale è rappresentata l’ ipotesi di pretesa fiscale e i motivi che la determinano, e fruendo dello stesso regime agevolato previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione, in tema di sanzioni e di pagamento rateale. Alla definizione, che si realizza mediante l’acquisizione dell’assenso del contribuente ed il pagamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, sono connessi vantaggi sia a favore del contribuente che dell’Amministrazione finanziaria. Per il contribuente, si tratta della riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un quarto del minimo stabilito dalla legge (quindi complessivamente una riduzione di un ottavo), nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie. Per l’Amministrazione il vantaggio consiste nella definizione in tempi più rapidi della pretesa tributaria, avendo acquisito in via preventiva l’assenso del contribuente ed evitando, in tal modo, la fase del contraddittorio. Per espressa previsione normativa, il nuovo istituto in parola trova applicazione in relazione agli inviti al contraddittorio emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Concordato attivato dal contribuente

Il contribuente, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire, può attivare la procedura di adesione, presentando tale richiesta in carta libera all'ufficio.
La richiesta deve essere presentata - mediante consegna diretta o a mezzo posta e con l'indicazione del recapito anche telefonico - all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Se la domanda viene inviata per posta ordinaria viene considerata data di presentazione dell’istanza di adesione la data di arrivo all'ufficio, mentre se viene spedita mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento si considera la data di spedizione.

L'ufficio, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, è tenuto ad invitare, anche telefonicamente, il contribuente a comparire.

Altresì, quando sono stati effettuati nei confronti del contribuente accessi, ispezioni o verifiche da parte della Guardia di finanza o degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, lo stesso può attivare il procedimento di concordato; nondimeno, in questo caso, l'Ufficio non è obbligato ad instaurare il contraddittorio, e, quindi, procederà in tal senso solo se lo ritiene opportuno.

L’art. 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto l’articolo 5 - bis nel decreto legislativo n. 218 del 1997; in base a questa nuova norma il contribuente può, secondo criteri e modalità analoghi a quelli sopra indicati con riferimento alla definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, aderire al processo verbale di con constatazione relativo alle imposte dirette e/o all’iva, ponendo così fine alla procedura di accertamento.

Sospensione dei termini

 

 

 

Il termine per impugnare l'atto di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o spedizione dell'istanza adesione. Pertanto, il contribuente che non riesce a mettersi d'accordo con l'ufficio non perde la possibilità di proporre ricorso alla Commissione provinciale; anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.

Conclusione dell'adesione

Il concordato si chiude alternativamente:

-          con l’archiviazione del procedimento accertativo (ipotesi molto rara)

-          con l’accordo di adesione

-          con il mancato accordo: in caso di mancato accordo riprendono a decorrere i termini per proporre ricorso, con l’avvertenza che in ogni caso il su indicato termine di sospensione di 90 giorni del procedimento di accertamento non si accorcia, anche qualora il mancato accordo si concretizzi prima del decorso di tale termine di sospensione.

In caso di esito favorevole del contraddittorio, il procedimento si conclude con la redazione di un atto, in doppia copia, nel quale vengono indicati:

- gli elementi e la motivazione dell'adesione;

- le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione;

- le altre somme eventualmente dovute.

Perfezionamento dell'adesione

L'adesione si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo. Il pagamento può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro i venti giorni successivi alla redazione dell'atto;

- in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro, delle quali la prima da versare entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto. Per le rate successive (gravate degli interessi legali), il contribuente deve prestare idonea garanzia del pagamento mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria.

Con il perfezionamento dell'adesione, l'eventuale avviso di accertamento ricevuto in precedenza non ha più alcuna efficacia.

In caso di mancato versamento delle somme dovute il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente ed eventualmente, in caso di fideiussione dello stesso garante.

Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Il contribuente può compensare, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute (comprese le sanzioni) per effetto del concordato con i crediti d'imposta del contribuente.

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