Trattazione della controversia

La trattazione della controversia si esplica mediante una serie consequenziali di "fasi/procedure" che di seguito vengono descritte.

Assegnazione del ricorso

Il presidente della commissione tributaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Decreto, assegna il ricorso ad una delle sezioni; inoltre il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
 
Esame preliminare del ricorso

Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 del Decreto, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, ha, inoltre, il potere di dichiarare la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
I provvedimenti su indicati hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione
.
Riunione dei ricorsi

Il presidente della sezione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Decreto, può disporre, in qualunque momento, la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione”.
 
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

Il presidente - qualora non ritenga di adottare i provvedimenti previsti nella fase di “esame preliminare del ricorso” , e, in ogni caso, una volta scaduto il termine per la costituzione delle parti – fissa la data per la trattazione della controversia e nomina il relatore.
In ogni caso ciascuna sezione deve riservare almeno una udienza per ogni mese alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore ad euro 51.646. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione dell'articolo 37-bis n. 600/1973 (cosiddetta norma “antielusiva generale”).
 
Avviso di trattazione

La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
 
Deposito di documenti, di memorie illustrative e brevi repliche

Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche
scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Nonostante l’apertura della giurisprudenza7 all’utilizzo, per l’invio di detti documenti, del Fax, è
consigliato depositare – sia dell’originale che delle copie – direttamente tali documenti presso la
segreteria della Commissione competente.
I su indicati termini, in conformità a quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza - hanno natura perentoria, quindi il loro tardivo deposito, quindi, ne impedisce l’utilizzo.
 
Trattazione in camera di consiglio

La controversia, ai sensi dell’articolo 33 del Decreto, è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti - con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro 10 giorni liberi dalla data di trattazione - non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.
Il relatore, quindi, in camera di consiglio espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.
 
 Decisione in camera di consiglio

Una volta terminata la discussione e subito dopo di essa il collegio delibera la decisione in segreto, vale a dire senza la presenza di estranei.
Di tale fase non deve né può farsi alcuna verbalizzazione, in quanto a tale fase – atteso il segreto camerale - non può e non deve partecipare il segretario.
La composizione del Collegio che delibera la sentenza, in ossequio al principio dell’immutabilità del giudice che vale anche nel processo tributario, deve essere identica a quella innanzi al quale la causa è stata trattata. La violazione di tale regola determina la nullità della sentenza, che può essere fatta valere in sede di appello se dedotta quale motivo di gravame.
Il principio s’intende rispettato anche “quando il collegio, dopo una prima udienza di discussione, partecipi, in diversa composizione, ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione” (in tal senso Corte di Cassazione, Sez. trib. civ., sent. n. 15374 del 05/12/2001 e n. 11269 del 27/08/2001).
 
Discussione in pubblica udienza

Il relatore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del Decreto, espone, in udienza pubblica, al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
Il ricorrente e gli eventuali altri litisconsorzi - che contrastano la pretesa dell’Ufficio, dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione – esporranno per primi le proprie difese; successivamente verrà esposta la relazione difensiva del resistente.
Il segretario assiste all'udienza redige il relativo verbale.
La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissata, su istanza della parte interessata, quando la difesa dello stesso è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti.
Una volta che l’istanza di differimento sia stata formulata, anche nella fase delle richieste preliminari e quindi prima della relazione, la Commissione valuterà la ricorrenza dei presupposti e deciderà di conseguenza, in relazione ai documenti prodotti ed alla complessità delle questioni sollevate.
Generalmente il procedimento si conclude in un’unica udienza che esaurisce l’intera trattazione. Pertanto la deliberazione del collegio avviene in camera di consiglio immediatamente dopo l’esaurimento della discussione. In particolare Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre
trenta giorni. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

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