Oggetto della giurisdizione tributaria

Cosa fa parte e cosa invece è escluso dala giurisdizione tributaria.


Fino al 2001 la giurisdizione delle commissioni tributarie aveva per oggetto - ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs n. 542/1992 nella formulazione allora vigente, soltanto le liti relative ad un elenco dei tributi (imposte sui redditi, IVA, ecc.), mentre le liti relative agli altri tributi appartenevano alla giurisdizione dei giudici ordinari.

A far data da 2002 la giurisdizione delle commissioni tributarie è stata ampliata e comprende tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Inoltre appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie alcune controversie in materia catastale.

Il Collegato alla Legge Finanziaria 2006, intervenendo ulteriormente sull’art. 2, D. Lgs. n. 546/92, ha ampliato la giurisdizione delle commissioni tributarie in quanto ha aggiunto al primo comma di tale articolo, dopo le parole “tributi di ogni genere e specie”, la locuzione “comunque denominati”. Pertanto tutto ciò che è possibile ricomprendere nella nozione di tributi - a prescindere dal nomen iuris utilizzato – rientra nella giurisdizione tributaria.

Inoltre è stato precisato che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla obbligatorietà del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto , dell’avviso di intimazione; quindi, ad esempio, è di competenza del giudice ordinario il fermo amministrativo dell’autovettura conseguente al mancato pagamento di una cartella.

In generale vengono sottratte alla cognizione delle Commissioni tributarie le controversie riguardanti  tutte le controversie inerenti a rapporti obbligatori che, sebbene relativi a rapporti tributari, non abbiano la natura tributaria, come ad esempio le cause relative ad azioni promosse dai cessionari/committenti (consumatori finali) per il rimborso dell’I.V.A. indebitamente assolta all’atto dell’acquisto di beni o servizi (Cass., Sez. Trib., Sent. 04.05.2005, n. 9191, sent.10.01.2001, n.272); oppure le controversie relative ad azioni di rivalsa del fideiussore escusso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente indebitamente rimborsato dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Cass., SS.UU., Sent. 15.10.1998, n. 10188).

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