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Gli elementi essenziali del ricorso
I dettagli relativi alla redazione del ricorso e la notifica all'Ufficio locale competente.
Il processo tributario viene iniziato dal contribuente, parte ricorrente, mediante un ricorso avverso il provvedimento impugnabile emesso nei suoi confronti da parte resistente (Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, Agente della riscossione).
Successivamente alla redazione del ricorso il contribuente deve notificare lo stesso a parte resistente, ed effettuare la costituzione in giudizio.
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Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (in bollo) nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in luogo del proprio domicilio fiscale. In dettaglio il ricorso deve essere redatto in carta da bollo di € 14,62 per ogni foglio di quattro facciate e deve, a pena di inammissibilità contenere:
- la Commissione Tributaria a cui ci si rivolge;
- il nome, cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante;
- la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
- il codice fiscale;
- l’Ufficio o l’ente locale o il concessionario della riscossione nei cui confronti è proposto;
- gli estremi dell’atto impugnato;
- l’oggetto della domanda (c.d. petitum);
- i motivi di fatto e di diritto atti a provare la sua fondatezza;
- la sottoscrizione del ricorrente;
- la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.
Peraltro si segnala che non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca dell’indicazione del solo codice fiscale.
Una volta predisposto il ricorso il contribuente deve:
a) notificare lo stesso, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. n. 546/92, all’Ufficio locale competente mediante, alternativamente le seguenti modalità:
- spedizione diretta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Si rileva che il ricorso - in caso di opzione per tale forma di presentazione - s’intende temporalmente presentato per la parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti il secondo comma dell’art. 20 del Decreto, al momento della sua spedizione (quindi al momento della consegna dell’atto da notificare all’Ufficio postale; in questo caso fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante il plico raccomandato);
- tramite l’Ufficiale giudiziario. In questa ipotesi il ricorso, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., si intende temporalmente presentato per parte ricorrente – come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 23.01.2004 - con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario. Il ricorrente deve consegnare all’Ufficiale giudiziario l’originale ed una copia conforme del ricorso; l’Ufficiale consegnerà alla parte resistente la copia e restituirà al ricorrente l’originale sul quale avrà redatto la relazione di avvenuta notifica.
- consegnandolo diretta all’impiegato addetto all’Ufficio, il quale rilascia idonea relativa ricevuta (in tal caso farà fede la data riportata sulla ricevuta rilasciata dall’Ufficio).
Il ricorso deve essere proposto all’Ufficio entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto che si vuole impugnare; fatta salva in ogni caso la sospensione feriale di 46 giorni compresa dal 1° agosto al 15 settembre. Se il giorno finale di presentazione cade in un giorno festivo, ovvero di sabato, la scadenza per la presentazione viene prorogata al giorno feriale successivo.
L’intempestività del ricorso, atteso che concerne ad un presupposto processuale, è sempre rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
La verifica di intempestività va espletata dall’Ufficio preliminarmente qualunque attività processuale al fine di pervenire ad un’immediata declaratoria di inammissibilità del gravame.
Accade sovente che il contribuente commetta degli errori nella proposizione del ricorso nei confronti del concessionario della riscossione.
In particolare - qualora si voglia contestare vizi propri della cartella, come ad esempio errori materiali di compilazione, irregolarità della notifica, il ricorso va notificato esclusivamente nei confronti del concessionario della riscossione, in quanto tali errori sono unicamente attribuibili all’attività del concessionario e non a quella dell’ufficio in sede di formazione del ruolo.
Diversamente - qualora si voglia contestare il merito della pretesa contenuta nella cartella - il ricorso deve essere presentato anche nei confronti dell’Ufficio impositore; quindi, ad esempio, all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai tributi erariali, al Comune per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).