Esecuzione delle sentenze della commissioni tributarie

Le regole di pagamento provvisorio dopo la sentenza della Cpt e in pendenza di giudizio.

Con riferimento alla esecuzione delle sentenze si rileva che, ferme restando le regole per le iscrizioni provvisorie previste dalle singole leggi d’imposta a seguito dell’accertamento tributario, sono previste della regole di pagamento provvisorio dopo la sentenza della Cpt e in pendenza di giudizio.

Gli importi dovuti vengono determinati in funzione, ovviamente, del contenuto della sentenza e del grado dell’organo giudicante.

In particolare può verificarsi il caso in cui il contribuente – avendo pagato delle somme durante la pendenza del giudizio, ed avendo successivamente vinto in primo grado - abbia diritto al rimborso delle somme versate e non dovute. In tal caso il tributo non dovuto, comprensivo degli interessi, deve essere rimborsato dall’ufficio entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Il contribuente, per far valere tale diritto, deve provvedere a far notificare la sentenza a mezzo ufficiale giudiziario.

Inoltre si segnala che la sentenza passata in giudicato costituisce un titolo esecutivo per ottenere il pagamento da parte dell’ufficio finanziario  somme dovute,  comprensive delle spese del giudizio. Infatti la parte interessata, avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, può esperire, a carico dell’Ufficio tributario o Ente locale inadempiente, il giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato.

Il giudizio di ottemperanza va proposto mediante ricorso, in duplice originale, alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, se è questa che ha emanato la sentenza passata in giudicato. A quella della Commissione regionale in caso contrario. Prima di esperire il giudizio di ottemperanza, occorre che sia decorso inutilmente il termine per l’adempimento, da parte dell’Ente impositore, dell’obbligo stabilito dalla sentenza. In mancanza di un termine stabilito dalla sentenza occorre mettere inizialmente in mora l’Ente mediante un Ufficiale giudiziario, e solo successivamente al termine di 30 giorni messa in mora si può ricorrere al giudizio di ottemperanza.

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