Casa:
Norme notevoli sul contenzioso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 1.
Gli organi della giurisdizione tributaria (1)
Modificativo: ===
Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni
tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
[rectius: D.Lgs., n.d.r.] 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,
per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del
codice di procedura civile.
________________________________________
Note:
(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del
presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle
commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai
sensi dell'art. 1, D.M. 26 gennaio 1996).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 2.
Oggetto della giurisdizione tributaria (1)
Versione: 4
Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - L. 2 dicembre 2005, n. 248
Decorrenza: Dal 3 dicembre 2005
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati (2), compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella
di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le
quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica. (3)
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie
promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la
delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una
stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il
classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le
controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo
scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (4). (5)
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da
cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria
giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di
falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di
stare in giudizio.
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Note:
(1) Vedasi l'art. 28 ("Sospensione amministrativa della riscossione"),
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Parole inserite dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005,
n.
(3)
14 maggio 2008) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione
tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da
uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di
disposizioni non aventi natura tributaria.
(4) Periodo aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005,
n.
(5)
costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in
cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le
controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 4.
Competenza per territorio
Modificativo: ===
Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del
territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero
dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro
circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro
di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul
tributo controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le
impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie
provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
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Note:
(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente
decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni
tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi del D.M.
26 gennaio 1996).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 7.
Poteri delle commissioni tributarie
Versione: 2
Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - L. 2 dicembre 2005, n. 248
Decorrenza: Dal 3 dicembre 2005
Entrata in vigore:
1° aprile 1996
1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta
di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed
all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi
conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite
relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri
enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono
eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive
modificazioni e integrazioni.
[3. É sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle
parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della
controversia.] (1)
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o
un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in
relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione
nella diversa sede competente.
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Note:
(1) Comma abrogato dall'art. 3-bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248,
in vigore dal 3 dicembre 2005.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 8.
Errore sulla norma tributaria (2)
Modificativo: ===
Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)
1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non
penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata
da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
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Note:
(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente
decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni
tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi del
D.M. 26 gennaio 1996).
(2) Vedasi l'art. 10 ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori
del contribuente"), L. 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente").
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 10.
Le parti
Modificativo: ===
Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)
1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre
al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il
concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto
impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un
centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze
al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
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Note:
(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente
decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni
tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi del D.M.
26 gennaio 1996).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 11.
Capacità di stare in giudizio
Versione: 2
Modificativo: D.L. 31 marzo 2005, n. 44 - L. 31 maggio 2005, n. 88
Decorrenza: Dal 1° giugno 2005
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in
giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura
speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto
grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare
anche da scrittura privata non autenticata.
il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del
contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso
sovraordinata.
giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli
enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della
posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. (1)
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Note:
(1) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88,
in vigore dal 1° giugno 2005.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 3-bis, D.L. n. 44/2005, la
disposizione si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata
in vigore della L. 31 maggio 2005, n. 88 (1° giugno 2005).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 12.
L'assistenza tecnica
Versione: 5
Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - L. 2 dicembre 2005, n. 248
Decorrenza: Dal 3 dicembre 2005
1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o
dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i
consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica
(1). Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, [i consulenti del
lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta
relativi alle ritenute medesime,] (2) gli ingegneri, gli architetti, i
geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti
agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni
e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità
di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole
unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli
spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive
comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e
del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla
assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate (3), i soggetti indicati nell'articolo
63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali,
l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni
delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1),
limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente,
gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con
decreto del Ministro delle finanze (4) sono stabilite le modalità per
l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre
abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i
funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano
iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a
margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa
è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può
essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire (2582,28
euro, n.d.r.), anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli
altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere
proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti
relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per
valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi
e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il
valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione
o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di
munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa
è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore
abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono
stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.
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Note:
(1) Periodo così sostituito dall'art. 3-bis, comma 9, lett. a), D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
dicembre 2005, n.
(2) Parole soppresse dall'art. 3-bis, comma 9, lett. b), D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005,
n.
(3) Vedasi l'art. 12, comma 2, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla
L. 24 ottobre 1996, n. 556.
(4) Si veda il D.M. 18 novembre 1996, n. 631 ("Regolamento recante la
disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
provinciali e regionali").
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 19.
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
Versione: 2
Modificativo: D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - L. 4 agosto 2006, n. 248
Decorrenza: Dal 12 agosto 2006
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni; (1)
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni; (1)
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2,
comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,
sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma
impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione
del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della
commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare
ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili
autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere
impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti
autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne
consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
________________________________________
Note:
(1) Lettera inserita dall'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248,
in vigore dal 12 agosto 2006.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 20.
Proposizione del ricorso
Modificativo: ===
Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3
del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il
ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra
indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di
servizio.
________________________________________
Note:
(1) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente
decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni
tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi del D.M.
26 gennaio 1996).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)
Art. 21.
Termine per la proposizione del ricorso
Versione: 2
Modificativo: D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 (1)
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro
sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La
notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del
ruolo. (2)
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il
novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini