Competenza Territoriale

Il criterio secondo il quale è possibile individuare la commissione tributaria regionale competente per l'appello.

Nel processo tributario non vi è una distribuzione delle competenze per materia o valore: il ricorso introduttivo della lite è da proporre sempre ad una commissione tributaria provinciale.

Pertanto, per individuare la commissione tributaria competente per il ricorso ovvero per individuare la commissione tributaria regionale competente per l’appello, è necessario adottare il criterio di competenza  territoriale.

A tal riguardo l’art. 5 del Decreto dispone che “La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.

L’incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5. Non si applicano le disposizione del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini su indicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue”.

La competenza territoriale della commissione adita può essere rilevata:

D’UFFICIO, ma solo nel grado di giudizio al quale il vizio si riferisce (ad esempio l’incompetenza della commissione provinciale non può essere eccepita in commissione regionale, se non già eccepita in sede provinciale)

DALLE PARTI, se la trattazione avviene in camera di consiglio, entro 10 giorni liberi precedenti; se la trattazione avviene in pubblica udienza (quando ne sia stata fatta richiesta almeno da una delle parti), in sede di discussione.

Se il ricorso è presentato ad una commissione non competente, il ricorrente può riassumere la causa dinanzi a quella competente. Nondimeno il ricorrente deve fare istanza di riassunzione nel termine perentorio indicato dalla commissione incompetente ovvero, in mancanza, nel termine di sei mesi; se non vengono rispettati tali termini il processo si estingue.

Per le commissioni tributarie provinciali il parametro di riferimento è la sede in cui si trova l’Ufficio da cui proviene l’atto che il contribuente intende impugnare. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni della commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella loro circoscrizione.

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