Definizione delle sole sanzioni

Informazioni sulla definizione agevlata delle sole sanzioni.

L’art. 17 c. 2 del  D.lgs 472/97 prevede la "definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso31".

Con questo istituto deflativo si definiscono solo le sanzioni; quindi il contribuente, in sede di contenzioso, può nel merito contestare la pretesa tributaria. In tal caso il contribuente potrebbe impugnare l’atto impositivo con riferimento alle sole imposte: quindi il contribuente – attesa la preventiva definizione in misura ridotta delle sanzioni - in caso di esito negativo della controversia avrebbe un risparmio non indifferente. Nondimeno in caso di esito positivo del contenzioso egli non potrebbe chiedere il rimborso delle sanzioni ridotte già versate.

Conciliazione giudiziale

INDICE
DELLA GUIDA IN Contenzioso e Commissioni

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2197 UTENTI