Definizione delle sole sanzioni

Informazioni sulla definizione agevlata delle sole sanzioni.

L’art. 17 c. 2 del  D.lgs 472/97 prevede la "definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso31".

Con questo istituto deflativo si definiscono solo le sanzioni; quindi il contribuente, in sede di contenzioso, può nel merito contestare la pretesa tributaria. In tal caso il contribuente potrebbe impugnare l’atto impositivo con riferimento alle sole imposte: quindi il contribuente – attesa la preventiva definizione in misura ridotta delle sanzioni - in caso di esito negativo della controversia avrebbe un risparmio non indifferente. Nondimeno in caso di esito positivo del contenzioso egli non potrebbe chiedere il rimborso delle sanzioni ridotte già versate.

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