Conciliazione Giudiziale

Approfondimento relativo all'istituto della conciliazione giudiziale, extragiudiziale e agli effetti della conciliazione.

L’istituto della conciliazione giudiziale consiste nella definizione della controversia pedente alla Commissione tributaria di primo grado a seguito di un accordo tra le parti del processo; questo istituto è stato inserito nel nostro ordinamento con l’art. 2- sexies della legge 30 novembre 1994 n. 656; questa normativa è stata completamente definita con l’approvazione del D. Lgs n. 218/1997

La conciliazione giudiziale che può essere richiesta sia dal contribuente che dalla Amministrazione Finanziaria solo nel caso vi sia pendente un contenzioso tributario; quindi l’obbiettivo è quello di definire tale contenzioso evitando, pertanto, il proseguimento della lite.

I soggetti che possono chiedere la conciliazione possono essere:

- il contribuente,

l’ufficio tributario competente

e anche

- la stessa Commissione tributaria provinciale

La proposta di conciliazione può essere totale o parziale se rispettivamente abbia per oggetto l’intera controversia ovvero soltanto una parte della stessa; tale proposta può essere avanzata soltanto in commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

La Commissione - nel caso in cui, pur proposta, la conciliazione non abbia potuto essere trattata, per motivi tecnici, nel corso della prima udienza - può assegnare un termine non superiore a 60 gg. per la formulazione di una proposta concreta di conciliazione.

La conciliazione può essere proposta direttamente in udienza – cosiddetta conciliazione giudiziale -, ovvero in un  momento antecedente all’udienza (cosiddetta conciliazione extragiudiziale)

Conciliazione giudiziale

L’accordo conciliativa, sottoscritto in forma scritta tra le parti, va depositato nella segreteria della Commissione non oltre i dieci giorni che precedono la data di trattazione della controversia.

Nel caso di conciliazione proposta dal giudice, attesa la posizione super partes dello stesso, il suo intervento consiste in un mero invito alle parti ad accordarsi sulla controversia; quindi il giudice non può compiere nessuna valutazione nel merito della controversia, la cui definizione nel merito è di esclusiva  competenza delle parti. Il giudice si limita ad esaminare esclusivamente gli aspetti formali di legittimità della controversia e della relativa conciliazione.

Una volta raggiunto l’accordo tra le parti viene redatto in udienza un apposito processo verbale; tale processo verbale contiene lindicazione dei termini, delle modalità della conciliazione,  e la quantificazione delle somme dovute. Il verbale costituisce titolo per la successiva riscossione delle somme dovute.

Conciliazione extragiudiziale

In questo caso l’accordo tra le parti viene raggiunto al di fuori del processo; l’accordo con un atto già sottoscritto dalle parti depositato dall’Ufficio finanziario presso la segreteria della Commissione tributaria prima della data di fissazione dell’udienza; anche in questo caso è escluso ogni potere di sindacato nel merito. Il giudice si limita a verificare la legittimità formale dell’accordo conciliativo; nel caso in cui il giudice decreti erroneamente la  non ammissibilità dell’accordo, la relativa sentenza  ne risulta sarà viziata e potrà essere impugnata dinanzi al giudice di appello.

Perfezionamento della conciliazione

La  conciliazione si perfeziona soltanto con il regolare versamento delle somme dovute; il pagamento può avvenire in un.unica soluzione ovvero in forma rateale nel caso di somme dovute ingenti.

Effetti della conciliazione

La controversia, una volta raggiunto l’accordo conciliativo, è definita con una sentenza e le sanzioni amministrative vengono ridotte un terzo delle sanzioni irrogabili in base all’importo dei tributi definito con la conciliazione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore, per ciascun tributo, ad un terzo dei minimi previsti per la violazione più grave.

Inoltre l’accordo conciliativo determina delle conseguente anche sull’eventuale procedimento penale instauratosi in conseguenza dell’accertamento. In particolare, qualora la conciliazione avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, il contribuente può ottenere la riduzione fino alla metà delle pene previste per la specifica violazione, e la non applicazione delle pene accessorie.

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