Autotutela

Approfondimento sull'istituto dell'autotutela e sul suo campo di applicazione.

L'autotutela è un istituto mediante il quale l’ente impositore, generalmente l’Ufficio finanziario, provvede, di propria iniziativa o previo impulso del contribuente, ad annullare o a revocare gli impositivi.

L’ autotutela è un istituto giuridico che - in ossequio ai principi costituzionali di legalità e buona amministrazione – assume una  notevole importanza nel nostro ordinamento giuridico.

L’autotutela  permette agli uffici finanziari di correggere i propri errori ed in tal modo si realizza una sensibile deflazione del contenzioso  e delle relative spese. Inoltre tale istituto consente di  migliorare i rapporti con i contribuenti.

In buona sostanza l’Ufficio finanziario, mediante l’autotutela, esercita il proprio potere di:

-  annullamento e di revoca di atti manifestamente illegittimi o infondati;:

- sospendere gli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato;

- rinnovare gli atti affetti da vizi formali entro il termine di decadenza previsto (cosiddetta autotutela sostitutiva)

Come detto l’autotutela può essere realizzata su impulso diretto dell’Ufficio ovvero a seguito di istanza in carta libera del contribuente indirizzata all’Ufficio competente.

Si rileva infine che l’Ufficio può esercitare il proprio potere di autotutela anche in modo preventivo, evitando in  tal modo l’emanazione di atti illegittimi e/o infondati.

Campo di applicazione dell’autotutela

Ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ufficio qualora sussista una delle seguenti ipotesi:

- errore di persona

- evidente errore logico o di calcolo

- errore sul presupposto dell’imposta

- doppia imposizione

- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti

- sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, regimi agevolativi precedentemente negati

- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell’Amministrazione.

Si rileva che tale elenco non è tassativo ma puramente esemplificativo.

Autotutela su iniziativa dell’Ufficio

Il potere di annullare, revocare o rinunciare compete all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo. In caso di grave inerzia dell’Ufficio può intervenire anche la Direzione Regionale o compartimentale dalla quale l.ufficio stesso dipende.

L’Amministrazione, tranne il caso di sentenza passata in giudicato, favorevole alla P.A. e che si sia pronunciata sul merito del rapporto tributario cui inerisce l’atto che si vorrebbe annullare - può ricorrere al potere di autotutela anche in situazioni di pendenza del giudizio o di non impugnabilità della sentenza  .

Inoltre si rileva che – una volta revocato ovvero annullato un atto - sono necessariamente ed automaticamente annullati ovvero revocati tutti gli altri atti consequenziali allo stesso; inoltre l’esercizio  dell’autotutela da parte dell’Ufficio comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Autotutela su iniziativa del Contribuente

Il contribuente può fare istanza di autotutela presso l’Ufficio competente; l’autotutela va richiesta, senza particolari vincoli formali, attraverso, appunto, apposita istanza in carta libera.

L’Ufficio competente, una volta ricevuta dal contribuente l’istanza di  autotutela – non è in alcun modo obbligato giuridicamente a  provvedere e , tanto meno, a provvedere nel senso prospettato dal contribuente stesso; quindi in ambito di autotutela non operano gli  istituti del silenzio-rifiuto ed il silenzio-assenso.

La decisione dell’Ufficio in merito all’esercizio o meno dell’.autotutela ha essenzialmente natura assolutamente discrezionale.

A tal riguardo si rappresenta che le sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7388/2007, hanno attribuito carattere discrezionale al potere di autotutela con la conseguenza che il diniego di autotutela da parte dell’Ufficio non è impugnabile da parte del contribuente, il quale quindi non ricorrere in commissione tributaria avverso tale diniego dell’Ufficio. In senso conforme si è espressa sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la recentissima  sentenza 16.02.2009 n. 3698.

Autotutela e ricorso giurisdizionale

L’istanza di autotutela presentata dal contribuente per far annullare un atto considerato illegittimo o infondato non determina in alcun modo la sospensione dei  termini (di 60 giorni) per la presentazione del relativo ricorso. Quindi appare opportuno, in assenza di una tempestiva risposta dell’Ufficio all’istanza di autotutela presentata,  che il contribuente presenti nei termini anche il ricorso contro l’atto di imposizione; infatti i due rimedi sono del tutto indipendenti sia dal punto di vista concettuale che da quello formale.

In definitiva il soggetto passivo, di fronte al rifiuto espresso o tacito da parte dell’Ufficio competente, può avvalersi, qualora siano ancora pendenti i termini per ricorrere, della tutela giurisdizionale delle Commissioni tributarie.

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