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Modalità e termini di proposizione del ricorso
Le procedure e gli Enti a cui deve essere intestato e notificato il ricorso.
Modalità di proposizione del ricorso
Come noto il ricorrente deve intestare il ricorso (in bollo) alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in luogo del proprio domicilio fiscale.
Successivamente il ricorrente deve notificare, ex art. 20 D. Lgs. n. 546/92, il ricorso all’Ufficio locale competente facendolo pervenire, alternativamente:
- spedizione diretta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Si rileva che il ricorso - in caso di opzione per tale forma di presentazione - s’intende temporalmente presentato per la parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti il secondo comma dell’art. 20 del Decreto, al momento della sua spedizione (quindi al momento della consegna dell’atto da notificare all’Ufficio postale; in questo caso fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante il plico raccomandato);
- tramite l’Ufficiale giudiziario. In questa ipotesi il ricorso, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., si intende temporalmente presentato per parte ricorrente – come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 23.01.2004 - con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario. Il ricorrente deve consegnare all’Ufficiale giudiziario l’originale ed una copia conforme del ricorso; l’Ufficiale consegnerà alla parte resistente la copia e restituirà al ricorrente l’originale sul quale avrà redatto la relazione di avvenuta notifica.
- consegnandolo diretta all’impiegato addetto all’Ufficio, il quale rilascia idonea relativa ricevuta (in tal caso farà fede la data riportata sulla ricevuta rilasciata dall’Ufficio).
Termine per proporre il ricorso
Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art.19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
I termini di sessanta giorni vanno computati secondo quanto previsto dal dettato normativo dell’art. 2963 C.c. e dell’art. 155 C.p.c.; quindi i sessanta giorni si conteggiano escludendo il “dies a quo”, cioè il giorno iniziale, ossia quello in cui si è ricevuto la notifica dell’atto, ma si deve comprendere il “dies a quem”, cioè il giorno finale. Se il giorno finale di presentazione cade in un giorno festivo, ovvero di sabato, la scadenza per la presentazione viene prorogata al giorno feriale successivo.
Anche al processo tributario si applica, come noto, durante il periodo feriale, la sospensione dei termini di cui alla L. 07.10.1969, n. 742. Quindi opera la sospensione feriale di 46 giorni compresa dal 1° agosto al 15 settembre.