Le parti nel processo tributario

Approfondimenti sul ricorrente (chi propone il ricorso) e sul resistente (colui nei confronti dei quali il ricorso è proposto).

Le parti del processo tributario sono, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto, costituite:

1. il ricorrente, cioè chi propone il ricorso; tecnicamente definito, ne processo civile, attore;

2. il resistente, cioè colui nei confronti dei quali il ricorso è proposto; tecnicamente definito, ne processo civile, convenuto;

Il contribuente, soggetto passivo del rapporto giuridico tributario, è sempre e solo, in sede di primo grado, ricorrente; viceversa parte resistente, sempre in primo grado di giudizio, può essere solo l’ente impositore: gli uffici locali delle Agenzie delle Entrate, o del territorio o delle dogane, l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto (cd. silenzio rifiuto).

Con riferimento alla capacita’ delle parti di stare in giudizio si rileva che a mente dell’art. 11 del Decreto “Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato il detto ufficio”.

La partecipazione alle udienze - per quanto concerne gli Uffici locali della Agenzia delle Entrate, le quali sono strutturate per aree di livello dirigenziale - è compito del dirigente capo-area o da un suo delegato. Il personale delegato incaricato di partecipare alle udienze – ai sensi dell’ art. 41, comma 8 del D.P.R. 27.03.1992, n. 287 e secondo quanto chiarito dalla C.M. 4.3.1999, n. 56/E/1/2/3173 - viene individuato in soggetti con qualifiche dirigenziali o comunque qualifiche funzionali non inferiori all’ottava.

Con riferimento agli enti locali - Comune o della Provincia per quanto concerne i tributi locali quali l’ICI - la rappresentanza in giudizio può essere esercitata sia dal Sindaco o dal Presidente della Provincia sia dal dirigente del servizio o dell’ufficio tributi; oppure, per gli enti privi di figura dirigenziale, dal titolare (non dirigente) della posizione organizzativa in cui è collocato detto servizio o ufficio.

Il contribuente e il concessionario del servizio di riscossione, ma non l’Ufficio tributario e l’Ente locale impositore, per quanto concerne l’assistenza tecnica, devono , ai sensi dell’articolo 12 del Decreto, stare in giudizio a mezzo di un difensore abilitato (che può essere un avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale), salvo i casi in cui:

1. La controversia è di modico valore (fino a €. 2.582,28);

2. la controversia sia proposta da un soggetto abilitato all’assistenza tecnica nei confronti dei terzi.

Il difensore deve essere munito di una procura alle liti, la quale deve:

- essere sottoscritta dal soggetto passivo-attore;

- può essere generale, nel senso che può riguardare una sere di processi, ovvero speciale, cioè

solamente per quel determinato processo.

La procura, in caso di pubblica udienza, può essere anche data verbalmente. Fino a poco tempo fa, il ricorso per cause uguali o superiori a €. 2.582,28 sottoscritto direttamente dal contribuente era considerato nullo (Cass., sent. 3.3.1999, n. 1781 e sent. 2.8.2000, n. 10133).

Ora, invece, anche sulla scorta di una pronuncia della Corte costituzionale (sent. 13.6.2000, n. 189), si è affermato l’orientamento contrario, nel senso di considerare sanabile il riscorso firmato direttamente dal contribuente, in quanto i giudici possono assegnargli un termine perentorio di 3 giorni affinché conferisca l’incarico della propria difesa ad un difensore abilitato.

Secondo la Corte la ratio di tale nuovo orientamento consiste nel fatto che il comma 5, dell'art. 12 del Decreto prevede la facoltà per il giudice di ordinare al ricorrente di affidare la sua difesa ad un soggetto abilitato.

Per quanto riguarda la rappresentanza processuale, che concettualmente è concetto differente dalla all’assistenza tecnica, la stessa può anche essere conferita oralmente in udienza pubblica. Il problema che comunque permane è se il conferimento successivo sana il vizio iniziale, consistente nel fatto che il contribuente abbia firmato direttamente il ricorso e quindi introdotto il processo.

Secondo una sentenza della Cassazione,  Cass., sent. 12.06.2000, n. 7966, il conferimento successivo dell’assistenza tecnica non sanerebbe il vizio iniziale di assenza assistenza tecnica in caso di ricorso firmato solo dal contribuente, in quanto la firma del difensore sul ricorso conferisce  validità ed efficacia dell’atto stesso introduttivo del giudizio.

Inoltre - quando viene eletto domicilio presso lo studio del difensore abilitato – ogni sua successiva modifica deve essere comunicata alla Segreteria delle Commissioni Tributarie.

La procura, come più sopra ricordato, può essere speciale o generale; la procura speciale, ove non diversamente stabilito, deve intendersi quale volontà del contribuente di conferirla per un unico grado di giudizio.

Il procuratore, speciale o generale, è legittimato a compiere tutti gli atti del processo tranne rinunciare al ricorso. Per la rinuncia occorre che l’atto sia firmato in calce sia dal difensore che dal contribuente.

Il soggetto che ha emesso l’atto che viene impugna, ossia l’altra parte del processo tributario è definita, come detto, la parte resistente. La legittimazione di assumere lo status di parte resistente (tecnicamente legittimazione passiva) in sede di giudizio di primo grado è attribuita a 3 categorie di soggetti: Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, enti locali e Concessionari della riscossione; i primi due soggetti stanno in giudizio senza difensore tecnico.

Nondimeno al processo tributario possono partecipare, oltre al ricorrente e al resistente, anche altri soggetti e in tal caso si parla di “litisconsorzio”.

Si definisce litisconsorzio necessario quando l’oggetto del contendere è una situazione giuridica plurilaterale; in questa situazione la decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti, a pena di inefficacia della stessa. In presenza di litisconsorzio necessario il ricorso deve essere proposto congiuntamente, altrimenti il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e il ricorrente deve chiamare in causa il litisconsorte; in caso contrario il processo si estingue. Se il giudice non riunisce il contraddittorio la sentenza della commissione è nulla.

Inoltre si rappresenta che il litisconsorzio può essere anche facoltativo; si configura litisconsorzio facoltativo quando altri soggetti intervengono in un processo già istaurato o sono chiamati in giudizio. Tuttavia il Decreto limita la possibilità di intervento solo a due categorie di soggetti: a chi è destinatario dell’atto impugnato e a chi è parte del rapporto controverso.

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