Requisiti per esperire l'appello

L'aspetto essenziale dell'appello e le fasi che lo riguardano.

L’appello può essere definito come il rimedio naturale per ottenere il riesame della controversia davanti ad un giudice di grado superiore. L’aspetto essenziale dell’appello – atteso che la controversia viene riesaminata da un nuovo giudice superiore - è l’effetto devolutivo. Nondimeno il riesame va contenuto nei limiti dell’impugnazione; pertanto l’effetto devolutivo risulta molto circoscritto.

Anche nell’appello – similmente a quanto previsto per l’introduzione del giudizio di primo grado -  la fase processuale inizia con la notificazione, consegna o spedizione (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) dell’atto di appello.

In dettaglio l’art. 50 del Decreto prevede che i mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. Quindi la parte soccombente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale - al fine  di ottenere l’annullamento degli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dalla sentenza della commissione provinciale - può ricorrere in Commissione Regionale.

I termini per l’impugnazione della la sentenza della commissione tributaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Decreto, è di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della stessa ad istanza di parte. Peraltro può accadere che l’altra parte provveda alla notificazione della sentenza;in tal caso il termine per impugnare la sentenza è più lungo. A tal riguardo i termini per impugnare le sentenze della Commissione tributaria Provinciale si distinguono in brevi e, appunto, lunghi.

Il termine breve si ha quando una delle parti fa notificare la sentenza all’altra parte a mezzo di un ufficiale giudiziario. In tale ipotesi, come detto, si hanno sessanta giorni di tempo a partire da tale notifica. In assenza di notifica, come sopra detto, il termine è più lungo in quanto è di un anno dalla data in cui tale sentenza viene depositata in segreteria. Anche al termine lungo si applica la sospensione feriale. Peraltro l’articolo 46 della legge n. 69/2009 (riforma del “processo civile”) ha modificato l’articolo 327 del codice di procedura civile con riferimento al “termine lungo” per proporre  appello, che viene ridotto a sei mesi. Questa modifica si applica al contenzioso iniziato, con la notifica del ricorso all’Ufficio finanziario da parte del ricorrente, a partire dal 4 luglio 2009.

Nel caso di revocazione del giudice il su indicato termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicatola sentenza che accerta il dolo del giudice.

Il secondo comma dell’art. 52 del Decreto pone per gli uffici finanziari delle condizioni all’esercizio del potere d’appello delle sentenze di primo grado (cosiddetta Legittimazione ad appellare degli Uffici finanziari).

In particolare:

- gli Uffici locali della Agenzia delle Entrate, per esperire appello, devono essere previamente autorizzati dal responsabile della competente Direzione Regionale delle Entrate;

- gli Uffici del territorio, per esperire appello, devono essere autorizzati dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.

Con riferimento all’ipotesi di proposizione dell’appello da parte degli uffici finanziari pur in mancanza di autorizzazione, si riscontrano opinioni diverse.

Infatti, in merito alle conseguenze derivanti in caso di difetto di autorizzazione, alcuni – atteso che l’art. 52, secondo comma del Decreto non sanziona espressamente con l’inammissibilità il ricorso in secondo grado proposto senza la debita autorizzazione - ritengono ammissibile un appello proposto senza autorizzazione; diversamente altri autori ritengono inammissibile l’appello proposto senza la necessaria autorizzazione, in quanto in questo caso l’Ufficio finanziario risulta privo della dovuta legittimazione.

A tal riguardo la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4040 del 27/02/2004 e n. 4770 del 09/03/2004, ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto l’autorizzazione rappresenta un essenziale presupposto processuale, la cui mancanza comporta l’inammissibilità dell’appello, e tale vizio è  rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

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