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Aspetti generali
La regolazione normativa del processo tributario.
Nel 1972 il legislatore varò una riforma in forza della quale il processo tributario venne organizzato nel seguente modo: due gradi di giudizio dinanzi alle commissioni di primo e secondo grado; un terzo grado di giudizio dinanzi alla commissione tributaria centrale o dinanzi alla Corte d’Appello. La sentenza di terzo grado poteva essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
In tempi più recenti il parlamento, con l’art. 30 della legge 413/91, delegò il governo a riformare le commissioni ed il processo tributario. In conseguenza di tale delega il Governò ha emanato i decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992 (entrati definitivamente in vigore il 1° aprile 1996), concernenti l’attuale l’ordinamento delle commissioni, ed in generale l’attuale processo tributario. Con tale riforma sono state istituite commissioni tributare provinciali e regionali. Inoltre vi è una norma generale di rinvio al codice di procedura civile quando:
- nessuna norma del decreto legislativo 546/92 disciplina una certa fattispecie;
- se la norma del c.p.c. risulta compatibile con il processo tributario.