Costituzione in giudizio delle parti

Costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente; produzione di documenti e integrazione dei motivi; iscrizione del ricorso nel registro generale - fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.

 Costituzione in giudizio del ricorrente

L’ art. 21 del Decreto dispone che  il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

Unitamente al ricorso ed ai documenti sopra indicati, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Alla luce di quanto sopra si instaura il processo di fronte alla Commissione Tributaria solo con la costituzione in giudizio del ricorrente: L’omesso deposito dell’originale/copia conforme presso la segreteria della Commissione determina l’inammissibilità del ricorso (già presentato all’Ufficio).

Il vizio di inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si è costituita in giudizio.

Il prefato termine di 30 giorni per la costituzione è un termine perentorio e decorre dalla data in cui si propone il ricorso.

Operativamente il ricorrente, tramite il suo difensore abilitato, deve depositare in segreteria, ovvero ivi trasmettere a mezzo posta la seguente documentazione.

In caso di notifica del ricorso a controparte tramite posta:

- copia in carta semplice – dichiarata, dal difensore abilitato, conforme all’originale -  del ricorso (in bollo) spedito alla controparte

-  ricevuta attestante l’avvenuta spedizione a parte resistente, tramite raccomandata A.R., dell’originale del ricorso;  si ritiene opportuno allegare alla copia conforme anche fotocopia dell’avviso ricevimento della raccomandata A.R., atteso che la stessa rappresenta è l’unica prova dell’avvenuta notifica.

In caso di notifica del ricorso a controparte tramite consegna diretta:

- copia in carta semplice – dichiarata, dal difensore abilitato, conforme all’originale -  del ricorso (in bollo) consegnato alla controparte

- fotocopia della ricevuta dell’avvenuta consegna diretta;

In caso di notifica del ricorso a controparte tramite ufficiale giudiziario:

- originale del ricorso (in carta bollata), atteso che a parte ressitente è stata notificata dallo stesso ufficiale giudiziario una copia conforme dell’atto.

ll ricorrente, unitamente ai ricorsi di cui sopra, deve depositare presso la segreteria della commissione adita anche il cosiddetto fascicolo di causa; tale fascicolo, corredato di apposito indice, contiene l’originale o la copia dell’atto impugnato e, in originale o fotocopia, gli altri documenti (allegati) che si intendono produrre in giudizio.

L’intera documentazione deve, secondo gli usi “forensi”, debitamente fascicolata al fine di  permettere una facile consultazione della stessa.

Costituzione in giudizio della parte resistente

A mente dell’ art. 23 del Decreto “L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.

Il termine per la costituzione del resistente assume non assume natura  né di termine perentorio né  di termine di decadenza. Quindi parte resistente può costituirsi anche posteriormente i suddetti 60 giorni. In dettaglio il termine ultimo di costituzione per parte resistente va individuato:

- non oltre a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, in caso di trattazione in camera di consiglio e fatte salve le decadenze nel frattempo maturate: ad es. mancato deposito di documenti, che va effettuato fino a 20 giorni liberi prima della discussione della lite;

- non oltre la data fissata per l’udienza, in caso di trattazione in pubblica udienza - la quale può essere richiesta anche da una sola parte - e  fatte comunque salve le decadenza nel frattempo maturate.

Infine si rileva che, quantunque la tardività nella costituzione della parte resistente non rivesta, appunto, natura perentoria, tale tardività non è priva di conseguenze: infatti non saranno inviati gli atti processuali (avvisi di trattazione, decreti presidenziali, sentenze, ecc.), alla parte resistente costituitasi tardivamente, e la stessa non potrà di produrre documenti, depositare memorie o istanze.

Produzione di documenti e integrazione dei motivi

L’articolo  24 del Decreto dispone che i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile.

Iscrizione del ricorso nel registro generale – fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte

L’ art. 25 del Decreto prevede che la segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.

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