Prassi cul Contenzioso (Lettera B)

Circ. n. 26/E del 16 marzo 2001

II) B

Circ. n. 26/E del 16 marzo 2001

Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso

Contenzioso tributario - Accesso alla banca dati del contenzioso tributario

tramite tecnologie web - Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

 

 

    In attuazione delle disposizioni recate  dall'art.  36  del  D.Lgs.  31

dicembre 1992, n.  545,  tutte  le  Commissioni  tributarie  provinciali  e

regionali sono state dotate di un  sistema  informativo  per  l'automazione

delle attività svolte dalle proprie segreterie e per  il  monitoraggio  del

contenzioso tributario.

    Le procedure automatizzate per la gestione dei ricorsi e dei ricorsi in

appello attengono all'attività pre-udienza (ricezione  atti  e  caricamento

dati dei ricorsi, gestione  dei  decreti  presidenziali,  assegnazione  dei

ricorsi alle sezioni, avvisi  di  trattazione,  composizione  del  collegio

giudicante), all'attività post-udienza (acquisizione  esito  trattazione  e

deposito della sentenza, comunicazione dei dispositivi alle parti, giudizio

di ottemperanza) e alla gestione di altre attività.

    L'inserimento dei dati effettuato  per  l'espletamento  delle  suddette

attività  dal  personale  di  segreteria  delle   Commissioni   tributarie,

determina la produzione di una banca dati che, a partire dal 20 marzo 2001,

per mezzo del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, sarà messa  a

disposizione  di  soggetti  esterni,  che  da  postazioni  remote  potranno

usufruire di servizi di interrogazione.

    L'estensione della  telematizzazione  al  contenzioso  tributario,  che

segue alla trasmissione telematica delle dichiarazioni  fiscali,  è  mirata

alla  realizzazione  di  uno  degli  obiettivi  strategici  della   riforma

dell'Amministrazione finanziaria, vale  a  dire  la  semplificazione  e  la

razionalizzazione della struttura fiscale,  nell'ottica  del  miglioramento

della qualità della comunicazione e dei servizi erogati.

    Con la presente circolare, predisposta d'intesa con il Ministero  delle

finanze - Direzione generale degli Affari Generali  e  del  Personale,  che

presiede  all'organizzazione  delle  Commissioni   tributarie   -   vengono

illustrate  le  procedure  di  accesso  tramite   tecnologie   web   e   le

caratteristiche della banca dati del contenzioso tributario.

 

    SOGGETTI ABILITATI

 

    Considerato che norme primarie e decreti dirigenziali già  disciplinano

l'utilizzo del servizio telematico, in questa prima fase,  gli  utenti  che

potranno  interrogare  la  base  informativa  del  contenzioso  tributario,

saranno le seguenti  categorie  di  soggetti  abilitati  alla  trasmissione

telematica delle dichiarazioni:

 

       - gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

       - gli iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;

       - gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;

       - gli iscritti negli albi degli avvocati;

       - gli iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  di  cui  al

D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

       - gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli  di  periti

ed esperti tenuti dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma  di  laurea

in giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o  diploma  di

ragioniere;

       - le associazioni o società semplici costituite fra persone  fisiche

per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui  almeno  la

metà  degli  associati  o  dei  soci  è  costituita  da  soggetti  indicati

all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998.

 

    Gli utenti rientranti in tali categorie sono, nella maggior  parte  dei

casi, già abilitati presso l'Agenzia delle Entrate  a  trasmettere  in  via

telematica le citate dichiarazioni fiscali  e  sono  altresì  abilitati  al

patrocinio dei loro clienti presso le Commissioni tributarie provinciali  e

regionali.

    Coloro, invece,  che  non  sono  in  possesso  del  prerequisito  della

succitata abilitazione alla trasmissione  telematica,  potranno  richiedere

l'autorizzazione  ad  accedere  presso  la  banca  dati   del   contenzioso

tributario alla Direzione regionale dell'Agenzia delle  Entrate  competente

in base al proprio domicilio fiscale, oppure  agli  uffici  locali  e  agli

altri uffici operativi individuati  da  ciascuna  Direzione  regionale.  In

particolare,  potranno  chiedere  l'accesso  alla  predetta  banca  dati  i

seguenti soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni

tributarie,  in  quanto  iscritti  negli  appositi  elenchi  tenuti   dalle

Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate di cui al D.M.  18  novembre

1996, n. 631:

 

       - soggetti indicati nell'art. 63, comma 3, del D.P.R.  29  settembre

1973, n. 600 (impiegati dell'Amministrazione finanziaria ed Ufficiali della

Guardia di finanza);

       - dipendenti delle associazioni delle  categorie  rappresentate  nel

CNEL ed i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente

alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati  e

le imprese o loro controllate.

 

    I modelli di domanda sono disponibili sul sito Internet  www.finanze.it

nella sezione servizi telematici - "Informazioni  sul  servizio  telematico

per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati".

    Ulteriori notizie e chiarimenti sono disponibili  nella  sezione  sopra

menzionata.

    In una fase successiva, si renderà disponibile  il  servizio  ad  altre

"parti" del processo tributario, quali, gli Enti  locali,  i  Concessionari

della riscossione, gli uffici  dell'Agenzia  del  Territorio  e  i  singoli

contribuenti sprovvisti di rappresentanza difensiva.

 

    CONTESTO D'USO

 

    L'accesso al servizio avviene con le medesime chiavi di accesso (utente

e  password)  già  in  possesso  dell'utente  abilitato  alla  trasmissione

telematica delle dichiarazioni fiscali.

    La procedura di interrogazione dei dati in  parola  sarà  proposta  per

mezzo del servizio telematico  ENTRATEL  nella  pagina  "Servizi"  e  potrà

facilmente  essere  identificata   dalla   locuzione   "Informazioni   dati

commissioni tributarie".

    Per l'utilizzo del  servizio  non  è  previsto  alcun  costo  a  carico

dell'utente.

 

    VISIBILITÀ DEI DATI - Interrogazione giudici tributari

 

    Selezionando  la  citata  locuzione  "Informazioni   dati   commissioni

tributarie" e dopo aver confermato di nuovo la chiave utente e la password,

si ha accesso ad una pagina dove  è  rappresentata  la  mappa  dello  Stato

italiano suddivisa per regioni; cliccando con il  mouse  la  regione  sulla

quale s'intende effettuare la  ricerca,  appaiono  sullo  schermo  i  link,

interni all'applicazione, di tutte le  Commissioni  tributarie  provinciali

site nella regione medesima e della Commissione tributaria regionale.

    Prescelta quella su cui si intende operare, nella parte  superiore  del

pannello compaiono una serie di informazioni (indirizzo,  telefono,  numero

delle sezioni, nome e cognome del Presidente); mentre nella parte inferiore

vengono mostrati i seguenti link di ricerca:

 

       - identificazione delle vertenze tributarie;

       - ricerca delle vertenze tributarie;

       - elenco giudici tributari per Sezione.

 

    Cliccando su quest'ultima scelta, accessibile a tutti, si  visualizzano

le informazioni relative alla distribuzione dei giudici  tributari  sia  in

tutte  le  sezioni,  sia  nella  singola   sezione   che   interessa,   con

l'indicazione altresì del nome e cognome, della carica,  della  reggenza  e

della eventuale posizione in sovrannumero.

 

    VISIBILITÀ DEI DATI - Interrogazione dati ricorso

 

    Per palesi motivi di riservatezza, è stata  rilevata  la  necessità  di

regolamentare l'accesso ai dati delle controversie limitandole  ai  diretti

interessati.

    Pertanto, l'utente dovrà identificare i giudizi mediante il sopracitato

link "Identificazione delle vertenze tributarie",  referenziandole  con  il

numero  completo  di  presentazione  dell'atto  impugnatorio,  la  data  di

rilascio della stessa ed il nome e cognome o la denominazione della parte.

    La procedura dopo aver verificato l'esistenza  dei  dati  nell'archivio

del sistema informativo del contenzioso  tributario,  abbinerà  il  ricorso

all'utente che effettua l'operazione, registrando il suo codice fiscale  ed

associandolo all'impugnazione.

    In buona sostanza, il professionista potrà consultare esclusivamente il

fascicolo "virtuale" in cui è coinvolto in qualità di difensore.

    A questo punto, tramite il link "Ricerca delle vertenze tributarie", si

potrà navigare nei pannelli nei quali si trovano i dati processuali.

    La ricerca si può svolgere utilizzando diversi accessi (n. ricevuta, n.

R.G.R./R.G.A.,  cognome  del  ricorrente  o  del  difensore,  n.   sentenza

impugnata), come pure  è  possibile  visualizzare  tutte  le  vertenze  già

identificate, seguite dallo stesso difensore.

    Svolta detta operazione, si ottiene il pannello con i dati del  ricorso

introduttivo ed esattamente:

 

      - numero di protocollo (R.G.R./R.G.A.);

      - tipo di ricorso;

      - sezione di assegnazione;

      - dati ricezione;

      - identificativo ricevuta;

      - data ricezione;

      - dati atto

 

        - ufficio

        - tipo atto

        - numero atto imposta

        - anno imposta;

 

      - dati ricorrente e difensore

 

        - cognome e nome/denominazione

        - cognome e nome difensore;

 

      - presenza udienza (se celebrata);

      - presenza allegati (atti depositati).

 

    Da  tale  pannello,  si  possono  poi  attingere  ulteriori  importanti

informazioni relative ai dati fascicolo processuale e ai dati  udienza  e/o

pronunciamenti, e più precisamente:

 

    a) Dati dei provvedimenti presidenziali e delle udienze:

 

       - sezione;

       - data ora udienza o data provvedimento;

       - tipo documento in discussione;

       - composizione collegio giudicante;

       - tipo provvedimento;

       - tipo di esito;

       - sezione di rinvio;

       - data ora invio udienza;

       - data deposito;

       - tipo comunicazione;

       - destinatario;

       - data invio.

 

    b) Dati dei documenti presentati dalle parti:

 

       - tipo documento;

       - data di presentazione.

 

    Si segnala, inoltre, la presenza di un link che mostra se, in relazione

alla controversia esaminata presso una determinata  Commissione  tributaria

provinciale,  è  stato  presentato  appello   in   Commissione   tributaria

regionale.

    Detto appello dovrà essere di nuovo  identificato  prima  di  procedere

all'interrogazione, atteso che il difensore potrebbe  cambiare  nelle  more

dei due gradi di giudizio.

 

    ASSISTENZA

 

    Ogni pagina dell'applicazione è dotata  di  un'icona  "Aiuto"  che,  se

selezionata, attiva un'altra pagina che guida l'utente sulle  modalità  per

procedere nella navigazione, fornendo chiarimenti nella  lettura  dei  dati

ottenuti. Dalla pagina di aiuto si torna sempre al punto di richiamo.

    In  caso  di  ulteriori  problemi   riscontrati   dall'utente   durante

l'utilizzo della procedura, lo  stesso  potrà  rivolgersi  al  servizio  di

assistenza telefonica del Servizio Telematico.

    In conclusione, l'introduzione della telematizzazione  nel  contenzioso

tributario,  farà    che  gli  Uffici  di  segreteria  delle  Commissioni

tributarie  e  gli  studi  professionali  potranno  conseguire  da   subito

significativi benefici.

    Il vantaggio per  le  Commissioni  tributarie  consiste  essenzialmente

nella diminuzione  dei  carichi  di  lavoro  derivanti  dalle  informazioni

richieste allo sportello dai soggetti coinvolti  nel  processo  tributario,

mentre per quanto riguarda i professionisti, lo stesso è costituito:

 

       - dalla possibilità di seguire in tempo reale l'andamento  dell'iter

processuale al fine di ottenere informazioni sullo stato di trattazione del

ricorso;

       - dall'indubbia utilità pratica di non recarsi continuamente  presso

la Commissione tributaria, e solo nei normali orari d'ufficio, per rilevare

se l'Ufficio impositore ha depositato un qualunque  documento,  ovvero  per

conoscere a priori dell'esistenza di detto documento da  ritirare,  con  un

oggettivo risparmio di tempo e danaro soprattutto se il consesso tributario

si trova in una provincia o regione diversa da quella in  cui  ha  sede  lo

studio del professionista.

 

    Infine, è opportuno precisare che anche gli uffici locali e  gli  altri

uffici operativi dell'Agenzia  delle  Entrate,  nonché  l'Avvocatura  dello

Stato,  relativamente  alle  controversie  per  le  quali  ha  assunto   la

rappresentanza e difesa dell'Agenzia, potranno, a loro volta, accedere alla

base informativa del contenzioso tributario.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contenzioso e Commissioni

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