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Sentenza
Cosa deve contenere la sentenza e l'articolo del Decreto che la disciplina.
La sentenza, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto, è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
La sentenza deve contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
5) il dispositivo.
La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
Si rileva che secondo la Cassazione, con la sentenza n. 12354 del 10/06/2005, la sentenza che fonda la motivazione su recependo in modo assolutamente acritico di orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione sono affette da nullità assoluta. Infatti accade sovente che i giudici di primo grado – anche a causa del notevole ingolfamento delle commissioni tributarie provinciali - non effettuino alcuna indagine e riscontro sul merito ma si limitano a riportare fedelmente - con il cosiddetto metodo “copia incolla”- in modo stereotipato considerazioni e statuizioni della Suprema Corte, ovvero di altre commissioni sia provinciale; questo comportamento, come giustamente rilavato dalla Suprema Corte, determina uno svilimento della funzione giurisdizionale e di fatto non garantisce un giusto processo alle parti in causa, tanto da rendere, come detto, affetta da nullità la sentenza.
Il giudice, al contrario, deve far proprio il contenuto della sentenza evocata con autonoma e critica valutazione, in quanto in tale ipotesi si rende impossibile l’individuazione sia del thema decidendum sia delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito della stessa.