Forma e contenuto dell'appello

Cosa è necessario che il ricorso in appello contenga perchè non venga ritenuto nullo.

Il ricorso in appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del Decreto, deve, a pena di nullità, contenere:

-  l’indicazione della commissione tributaria a cui è diretto

- l’indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata

- l'esposizione sommaria dei fatti,

- l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione.

Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto dal difensore.

Il ricorso in appello è proposto, nelle forme previste per il ricorso in commissione tributaria provinciale, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato sempre secondo quanto previsto per il deposito del ricorso di primo grado. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

In particolare l’appellante, entro trenta giorni dalla proposizione dell’appello, deve costituirsi in giudizio nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 22 del Decreto (quindi modalità e forme del ricorso di primo grado).

L’appellato deve costituirsi in giudizio nei modi e termini di cui all'art. 23 del Decreto depositando apposito atto di controdeduzioni.

Nello stesso atto depositato può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

L’appello incidentale non va notificato all’appellante principale e a tutte le parti che hanno partecipato al processo di primo grado, ma va solo depositato, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla notifica dell’appello principale presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale in tanti esemplari, pari alle parti in giudizio, corredati dai documenti offerti in comunicazione.

L’appello incidentale può essere proposto solamente dalla parte soccombente in Ctp., non invece da colui che ha l’interesse a vedere confermata la sentenza della Ctp (vedi Cass., sent. 27 ottobre 2000, n. 14196). In appello, la parte che vi ricorre deve ripresentare tutte le questioni, ossia, tutte le domande proposte in Ctp., altrimenti le stesse si intendono rinunciate (art. 346 C.p.c.). Inoltre non si possono proporre nuove e diverse domande rispetto a quelle chieste in Ctp , salvo gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

Una domanda viene qualificata come nuova se - con  riferimento agli elementi costitutivi di essa, ovvero ai soggetti, al petitum e alla causa pretendi – essa differisce da quelle già presentate in Ctp. In particolare nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale è preclusa la formulazione di domande che comportino un mutamento dell’oggetto rispetto a quelle dedotte in primo grado ovvero che abbiano un nuovo petitum.

In appello, altresì, non possono proporsi nemmeno nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d’Ufficio o quelle definite “improprie”, che sono quelle dirette a contestare i requisiti e la fondatezza delle domande avverse.

L’eccezione si definisce come  il mezzo mediante il quale una parte processuale è in grado di contrastare le domande della controparte, ampliando l’oggetto del giudizio, e, quindi, del thema decidendum

Si definiscono eccezioni in senso “proprio”:

- l’eccezione di prescrizione estintiva;

- l’eccezione di sussistenza di atti interruttivi della prescrizione;

- l’eccezione di giudicato interno;

- l’eccezione di compensazione;

- l’eccezione di rinuncia al diritto;

- l’eccezione di difetto di titolarità passiva del diritto fatto valere in giudizio;

- l’eccezione di disconoscimento di scrittura privata autenticata prodotta in

primo grado;

- l’eccezione di incompetenza territoriale;

- l’eccezione d’inadempimento.

Il giudice d’appello non può disporre nuove prove salvo che:

- non le ritenga necessarie al fine della soluzione della controversia, oppure

- la parte dimostri di non averle potute produrre nel precedente grado di giudizio per cause a lui non imputabili.

In più si segnala che è consentita alle parti la produzione di nuovi documenti, nell’ambito della materia da contendere che si è definita in primo grado, non occorrendo in tal caso l’onere di provare l’impossibilità della loro produzione in primo grado (si veda in tal senso Cass. Sent. 21.07.2000, n. 9604).

Infine si rappresenta che il ricorso in appello che sia stato giudicato inammissibile, non può essere riproposto, quand’anche siano ancora pendenti i termini per il ricorso.

Rimissione alla commissione provinciale

La commissione tributaria regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 del Decreto - rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

-  quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

- quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato  regolarmente costituito o integrato

- quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

- quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

- quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

La segreteria della commissione tributaria regionale, una volta che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, trasmette d'ufficio, nei successivi trenta giorni e senza necessità di riassunzione ad istanza di parte, il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale.

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