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Organi della Giurisdizione tributaria
Cosa sono le Commissioni tributarie e come si articolano.
La commissione tributaria provinciale è costituita da due o più sezioni, a ciascuna delle quali è assegnato un presidente, un vicepresidente e 4 membri; il collegio giudicante è composto da 3 soggetti: 2 membri e il presidente, che è sempre un magistrato.
I giudici delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Il prefato decreto delegato, con riferimento ai requisiti per la nomina a componente della commissione tributaria, non richiede per alcune categorie i 10 anni di attività ed ammette la nomina di professionisti iscritti in albi che non hanno per oggetto attività giuridiche o economiche.
La giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 545/1992 (di seguito Decreto), viene esercitata:
- in primo grado dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nel capoluogo di ogni provincia;
- in secondo grado dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
I ricorsi da parte del contribuente avverso i provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria e gli atti degli agenti della riscossione devono essere presentati alle Commissioni Tributarie Provinciali competenti per territorio.
E’ possibile impugnare le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali davanti alle Commissioni Tributarie Regionali.
In tutti le ipotesi stabilite dall’art. 360 del codice di procedura civile le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali possono essere impugnate davanti alla Corte di Cassazione.
La Commissione Tributaria Centrale, che rappresentava un organo giurisdizionale di merito superiore alla Commissione Regionale è stata soppressa ma continuerà ad operare fino ad esaurimento dei ricorsi pendenti.
In via generale si può ire che le commissioni tributarie rappresentano gli organi giurisdizionali di merito delle controversie, mentre la Corte di Cassazione, come vedremo nel proseguo della presente guida, è esclusivamente un organo di legittimità in quanto non entra nel merito del contenzioso ma analizza esclusivamente i profili, appunto, di legittimità.
Nei comuni con più di 120.000 abitanti e distanti più di 100 chilometri dal Comune capoluogo di Regione è possibile istituire, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. 545/1992, “Sezioni staccate” delle Commissioni Tributarie Regionali. Con il D.M. del 6 giugno 2000 è stata esercitata tale facoltà e si è proceduto ad istituire un certo numero di sezioni staccate. La loro entrata in funzione viene disposta con decreto dei rispettivi presidenti di Commissione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, sono presenti rispettivamente le Commissioni di primo e di secondo grado, con funzioni analoghe alle Commissioni Provinciali e Regionali, e dalle quali recepiscono la disciplina in quanto compatibile con le norme di legge e dello Statuto Regionale che le riguardano (si veda D.Lgs. 9.9.1997, n 354, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige).