Poteri delle commissioni tributarie

Le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

L’art. 7 del Decreto stabilisce che “Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta”.

Quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità le commissioni tributarie possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre la consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre “le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente E’ sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”.

Nel processo fiscale non sono ammessi la prova testimoniale e il giuramento (in tal senso Sent. Corte Costituzionale n. 18 del 20.01.2000 e ord. 27.07.2001, n. 324, che hanno confermato la legittimità costituzionale dell’art. 7 nella parte in cui prevede il divieto della prova testimoniale).

Nondimeno secondo la Cassazione le prove raccolte dai verificatori durante un accesso non costituiscono semplici presunzioni, ma possono, secondo il libero apprezzamento del giudice, essere considerate ammissioni stragiudiziali, e quindi legittimare l’accertamento dell’Ufficio (Cass., sez. civile, 22.2.1999, n. 1481). In più - sempre secondo la Cassazione (Cass., sent. 24/10/2005, n.20601) - le dichiarazioni rese dall’indagato, in sede penale, costituiscono dichiarazioni confessorie, liberamente valutabili dal giudice tributario e quindi potenzialmente idonee a costituire prova della fondatezza dell’accertamento.

Il giudice tributario può fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, generalmente durante le indagini di polizia giudiziaria relativamente a reati tributari, purché poi proceda ad un’autonoma valutazione degli elementi venuti a sua conoscenza.

In caso di giudicato penale in dottrina si è spesso dibattuto, con diversita di opinioni, sulla rilevanza dello stesso nell’ambito del processo tributario.

Secondo consolidata giurisprudenza il giudicato penale non ha una autonoma rilevanza vincolante nel processo tributario (si veda in tal senso Cass., 13.12.1999, n. 13939).

In generale possono essere prodotte nel giudizio tributario le dichiarazioni di terzi aventi carattere testimoniale, le quali costituiscono indizi che vanno liberamente apprezzati dai giudici tributari; diversamente le dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale - pur potendosi essere introdotte in giudizio da parte sia del contribuente sia del soggetto che emette l’atto impugnato - assumono la valenza di  semplici elementi indiziari, che, in quanto tali, non possono costituire da soli il fondamento della decisione del giudice, e quindi  sono  valutati dallo stesso esclusivamente come elementi facenti parte del contesto probatorio che emerge dagli atti (in tal senso Cass., sent. 10/02/2006, n. 2942).

Errore sulla norma tributaria

L’art. 8 del Decreto prevede – in caso di obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione della norma - che la commissione tributaria possa dichiarare non dovute le sanzioni amministrative. La legge  27.07.2000 n°212 (c.d. Statuto del Contribuente), ed anche dall’art. 6 del D.Lgs. 472/1997, hanno confermato e ribadito questa esimente. La non punibilità dipende dal fatto che la norma su cui si pone il presupposto sanzionatorio risulta essere non chiara. L’ambiguità della norma può derivare da una molteplicità, quali ad esempio: orientamenti giurisdizionali contrastanti, orientamenti dottrinali autorevoli contrastanti, quando la norma risulta essere oggettivamente di difficile interpretazione.

Segreterie delle commissioni tributarie

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto le segreterie delle commissioni tributarie supportano le stesse nello svolgimento dell’attività processuale; quindi le segreterie, possono essere equiparate, attese le loro  mansioni e ruolo, alle cancellerie del processo civile. Esse assolvono alle seguenti mansioni:

- ricezione dei ricorsi:

- tenuta degli incartamenti;

- assistenza delle commissioni in tutte le relative incombenze (udienze e camere di consiglio);

- il rilascio di copie di atti e di documenti;

- l’attività di comunicazione e di notificazione;

- ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa specifica (D.Lgs. 546/1992) o generale per

rinvio al C.p.c.

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