Ricorso per cassazione

Il mezzo col quale si possono far valere esclusivamente errori del processo in quanto tale e vizi di legittimità della decisione.

Il ricorso per Cassazione rientra fedelmente nell’ambito dello schema processuale civilistico. Infatti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ai sensi dell’articolo 62 del Decreto, può essere proposto ricorso per Cassazione secondo quanto indicato dall’art. 360 c.p.c.,  ed al relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con le norme contenute nel Decreto in oggetto.

Il ricorso per cassazione rappresenta un mezzo col quale si possono far valere esclusivamente errori del processo in quanto tale e vizi di legittimità della decisione.

Il ricorso per cassazione, a differenza del ricorso in appello, non introduce una rinnovazione del giudizio, quindi svolge un effetto devolutivo vero e proprio.

La Corte di Cassazione è giudice supremo della legalità delle sentenze emesse dai giudici di merito; pertanto la giurisdizione della Suprema Corte è circoscritta al giudizio di diritto, sostanziale e processuale, ed è rivolta alla eliminazione degli errori di diritto che viziano la sentenza impugnata.

Si suole individua due tipologie di errori di diritto:

a) errores in judicando (vizi di giudizio), che sono gli errori in cui è incorso il giudice nel giudizio di diritto;

b) errores in procedendo, che sono gli errori di procedura processuale.

Alla luce di quanto sopra possono essere impugnate le sentenze emanate dalle Commissioni Tributarie Regionali con ricorso per Cassazione soltanto:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Con riferimento al n. 3) la Corte di Cassazione, con sent. n. 11449 del 30/05/2005, ha chiarito che le Circolari della Amministrazione Finanziaria, ed in generale della Pubblica Amministrazione, hanno natura non normativa, in quanto si tratta di atti amministrativi sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività degli organi inferiori. Quindi le Commissioni Tributarie possono legittimamente non uniformarsi alla previsioni contenute in circolari ed risoluzioni; conseguentemente la violazione delle stesse da parte delle commissioni tributarie non è, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 del c.p.c., è denunciabile in Cassazione per violazione di legge.

Inoltre appare importante mettere in evidenza che rientra nel su indicato  n.  4) anche la fattispecie  di abuso del diritto; tale regola ha assunto un rango comunitario, e ciò comporta l’obbligo della sua applicazione d’ufficio a prescindere da specifiche deduzioni di parte, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione (si veda in tal senso la Cassazione n. 25374/2008 e la Cassazione a Sez. Unite n. 26948/2006).

Il termine  per proporre ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.c, è di sessanta giorni dalla notifica della sentenza (c.d. termine breve). In caso di mancata notifica il termine, ex art. 327 primo comma del c.p.c., è di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza nella segreteria della Commissione Regionale (c.d. termine lungo).

Il ricorso, ex art. 369 c.p.c.,  va diretto alla Corte di Cassazione e deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nella cancelleria della Suprema Corte nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Inoltre si rileva che a norma dell’art. 33 dell’Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, apena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, e deve essere munito di procura speciale.

I ricorsi contro gli Uffici finanziari Ai sensi dell’art. 11 del r.d. 1611/1933, devono essere notificati presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro la Corte di Cassazione a sezioni unite, cambiando radicalmente orientamento, ha considerato valido il ricorso inviato all’Ufficio locale.

In dettaglio la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 3118/2006, ha modificato nettamente l’orientamento adottato sino ad oggi dalla stessa che considerava senz’altro inammissibile, e quindi non sanabile con la costituzione in giudizio dell’amministrazione, il ricorso per Cassazione proposto contro l’Ufficio locale delle Entrate. Infatti secondo il Supremo Consesso  Anche gli Uffici periferici dell’Agenzia, subentrati a quelli dei Dipartimenti delle Entrate, devono essere considerati – una volta che l’atto ha come destinatario l’ente – come organi dello stesso che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio, ai sensi degli artt. 163, comma 2°, n. 2 e 144-145 c.p.c.. Da ciò consegue, altresì, che la notifica della decisione, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso, può essere indifferentemente effettuata all’Agenzia presso la sua sede centrale ovvero presso il suo ufficio periferico; inoltre, che il ricorso per Cassazione può essere proposto anche nei confronti dell’ufficio periferico dell’Agenzia e,  ovviamente, ad esso notificato”.

Inoltre unitamente al ricorso devono essere depositati, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., i seguenti documenti:

1) il decreto di concessione del patrocinio gratuito, qualora il ricorrente abbia chiesto ed ottenuto l’ammissione al patrocinio gratuito;

2) la copia autentica della decisione oggetto di ricorso accompagnata dalla relazione di notifica, se questa è avvenuta o comunque la copia contenente l’indicazione dell’avvenuta pubblicazione ai fini del calcolo del c.d. termine lungo;

3) la procura speciale se questa, in luogo di essere trascritta in margine od in calce all’atto, sia conferita con atto separato;

4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, fermo restando che questi non possono modificare la situazione processuale cristallizzatasi nei precedenti gradi di giudizio; in altri termini non è consentito produrre  nuove situazioni ed eccezioni, salvo quelle che riguardano nullità della sentenza impugnata.

In particolare i documenti nuovi non devono concernere la nullità relativa a vizi dell’atto tributario, oggetto dell’originaria opposizione, o più genericamente la nullità relativa alla attività anteriore alla pronuncia; pertanto tali documenti devono  riguardare esclusivamente la nullità derivante da vizi propri della sentenza.

Qualora la parte contro la quale il ricorso è diretto intenda contraddire lo stesso deve effettuare, ai sensi dell’art. 370 c.p.c,  controricorso; il controricorso va notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

In mancanza di tale notificazione, la parte resistente non può presentare nemmeno le memorie scritte previste dall’art. 378 c.p.c., che vanno depositate nel termine di cinque giorni prima dell’udienza di discussione); essa  può soltanto partecipare alla discussione orale.

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