Casa:
Prassi cul Contenzioso (Lettera B)
Circ. n. 26/E del 16 marzo 2001
Circ. n. 26/E del 16 marzo 2001
Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso
Contenzioso tributario - Accesso alla banca dati del contenzioso tributario
tramite tecnologie web - Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 36 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 545, tutte le Commissioni tributarie provinciali e
regionali sono state dotate di un sistema informativo per l'automazione
delle attività svolte dalle proprie segreterie e per il monitoraggio del
contenzioso tributario.
Le procedure automatizzate per la gestione dei ricorsi e dei ricorsi in
appello attengono all'attività pre-udienza (ricezione atti e caricamento
dati dei ricorsi, gestione dei decreti presidenziali, assegnazione dei
ricorsi alle sezioni, avvisi di trattazione, composizione del collegio
giudicante), all'attività post-udienza (acquisizione esito trattazione e
deposito della sentenza, comunicazione dei dispositivi alle parti, giudizio
di ottemperanza) e alla gestione di altre attività.
L'inserimento dei dati effettuato per l'espletamento delle suddette
attività dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie,
determina la produzione di una banca dati che, a partire dal 20 marzo 2001,
per mezzo del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, sarà messa a
disposizione di soggetti esterni, che da postazioni remote potranno
usufruire di servizi di interrogazione.
L'estensione della telematizzazione al contenzioso tributario, che
segue alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, è mirata
alla realizzazione di uno degli obiettivi strategici della riforma
dell'Amministrazione finanziaria, vale a dire la semplificazione e la
razionalizzazione della struttura fiscale, nell'ottica del miglioramento
della qualità della comunicazione e dei servizi erogati.
Con la presente circolare, predisposta d'intesa con il Ministero delle
finanze - Direzione generale degli Affari Generali e del Personale, che
presiede all'organizzazione delle Commissioni tributarie - vengono
illustrate le procedure di accesso tramite tecnologie web e le
caratteristiche della banca dati del contenzioso tributario.
SOGGETTI ABILITATI
Considerato che norme primarie e decreti dirigenziali già disciplinano
l'utilizzo del servizio telematico, in questa prima fase, gli utenti che
potranno interrogare la base informativa del contenzioso tributario,
saranno le seguenti categorie di soggetti abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni:
- gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- gli iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;
- gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti
ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea
in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioniere;
- le associazioni o società semplici costituite fra persone fisiche
per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la
metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati
all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998.
Gli utenti rientranti in tali categorie sono, nella maggior parte dei
casi, già abilitati presso l'Agenzia delle Entrate a trasmettere in via
telematica le citate dichiarazioni fiscali e sono altresì abilitati al
patrocinio dei loro clienti presso le Commissioni tributarie provinciali e
regionali.
Coloro, invece, che non sono in possesso del prerequisito della
succitata abilitazione alla trasmissione telematica, potranno richiedere
l'autorizzazione ad accedere presso la banca dati del contenzioso
tributario alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente
in base al proprio domicilio fiscale, oppure agli uffici locali e agli
altri uffici operativi individuati da ciascuna Direzione regionale. In
particolare, potranno chiedere l'accesso alla predetta banca dati i
seguenti soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni
tributarie, in quanto iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle
Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate di cui al D.M. 18 novembre
1996, n. 631:
- soggetti indicati nell'art. 63, comma 3, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (impiegati dell'Amministrazione finanziaria ed Ufficiali della
Guardia di finanza);
- dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel
CNEL ed i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente
alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e
le imprese o loro controllate.
I modelli di domanda sono disponibili sul sito Internet www.finanze.it
nella sezione servizi telematici - "Informazioni sul servizio telematico
per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati".
Ulteriori notizie e chiarimenti sono disponibili nella sezione sopra
menzionata.
In una fase successiva, si renderà disponibile il servizio ad altre
"parti" del processo tributario, quali, gli Enti locali, i Concessionari
della riscossione, gli uffici dell'Agenzia del Territorio e i singoli
contribuenti sprovvisti di rappresentanza difensiva.
CONTESTO D'USO
L'accesso al servizio avviene con le medesime chiavi di accesso (utente
e password) già in possesso dell'utente abilitato alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali.
La procedura di interrogazione dei dati in parola sarà proposta per
mezzo del servizio telematico ENTRATEL nella pagina "Servizi" e potrà
facilmente essere identificata dalla locuzione "Informazioni dati
commissioni tributarie".
Per l'utilizzo del servizio non è previsto alcun costo a carico
dell'utente.
VISIBILITÀ DEI DATI - Interrogazione giudici tributari
Selezionando la citata locuzione "Informazioni dati commissioni
tributarie" e dopo aver confermato di nuovo la chiave utente e la password,
si ha accesso ad una pagina dove è rappresentata la mappa dello Stato
italiano suddivisa per regioni; cliccando con il mouse la regione sulla
quale s'intende effettuare la ricerca, appaiono sullo schermo i link,
interni all'applicazione, di tutte le Commissioni tributarie provinciali
site nella regione medesima e della Commissione tributaria regionale.
Prescelta quella su cui si intende operare, nella parte superiore del
pannello compaiono una serie di informazioni (indirizzo, telefono, numero
delle sezioni, nome e cognome del Presidente); mentre nella parte inferiore
vengono mostrati i seguenti link di ricerca:
- identificazione delle vertenze tributarie;
- ricerca delle vertenze tributarie;
- elenco giudici tributari per Sezione.
Cliccando su quest'ultima scelta, accessibile a tutti, si visualizzano
le informazioni relative alla distribuzione dei giudici tributari sia in
tutte le sezioni, sia nella singola sezione che interessa, con
l'indicazione altresì del nome e cognome, della carica, della reggenza e
della eventuale posizione in sovrannumero.
VISIBILITÀ DEI DATI - Interrogazione dati ricorso
Per palesi motivi di riservatezza, è stata rilevata la necessità di
regolamentare l'accesso ai dati delle controversie limitandole ai diretti
interessati.
Pertanto, l'utente dovrà identificare i giudizi mediante il sopracitato
link "Identificazione delle vertenze tributarie", referenziandole con il
numero completo di presentazione dell'atto impugnatorio, la data di
rilascio della stessa ed il nome e cognome o la denominazione della parte.
La procedura dopo aver verificato l'esistenza dei dati nell'archivio
del sistema informativo del contenzioso tributario, abbinerà il ricorso
all'utente che effettua l'operazione, registrando il suo codice fiscale ed
associandolo all'impugnazione.
In buona sostanza, il professionista potrà consultare esclusivamente il
fascicolo "virtuale" in cui è coinvolto in qualità di difensore.
A questo punto, tramite il link "Ricerca delle vertenze tributarie", si
potrà navigare nei pannelli nei quali si trovano i dati processuali.
La ricerca si può svolgere utilizzando diversi accessi (n. ricevuta, n.
R.G.R./R.G.A., cognome del ricorrente o del difensore, n. sentenza
impugnata), come pure è possibile visualizzare tutte le vertenze già
identificate, seguite dallo stesso difensore.
Svolta detta operazione, si ottiene il pannello con i dati del ricorso
introduttivo ed esattamente:
- numero di protocollo (R.G.R./R.G.A.);
- tipo di ricorso;
- sezione di assegnazione;
- dati ricezione;
- identificativo ricevuta;
- data ricezione;
- dati atto
- ufficio
- tipo atto
- numero atto imposta
- anno imposta;
- dati ricorrente e difensore
- cognome e nome/denominazione
- cognome e nome difensore;
- presenza udienza (se celebrata);
- presenza allegati (atti depositati).
Da tale pannello, si possono poi attingere ulteriori importanti
informazioni relative ai dati fascicolo processuale e ai dati udienza e/o
pronunciamenti, e più precisamente:
a) Dati dei provvedimenti presidenziali e delle udienze:
- sezione;
- data ora udienza o data provvedimento;
- tipo documento in discussione;
- composizione collegio giudicante;
- tipo provvedimento;
- tipo di esito;
- sezione di rinvio;
- data ora invio udienza;
- data deposito;
- tipo comunicazione;
- destinatario;
- data invio.
b) Dati dei documenti presentati dalle parti:
- tipo documento;
- data di presentazione.
Si segnala, inoltre, la presenza di un link che mostra se, in relazione
alla controversia esaminata presso una determinata Commissione tributaria
provinciale, è stato presentato appello in Commissione tributaria
regionale.
Detto appello dovrà essere di nuovo identificato prima di procedere
all'interrogazione, atteso che il difensore potrebbe cambiare nelle more
dei due gradi di giudizio.
ASSISTENZA
Ogni pagina dell'applicazione è dotata di un'icona "Aiuto" che, se
selezionata, attiva un'altra pagina che guida l'utente sulle modalità per
procedere nella navigazione, fornendo chiarimenti nella lettura dei dati
ottenuti. Dalla pagina di aiuto si torna sempre al punto di richiamo.
In caso di ulteriori problemi riscontrati dall'utente durante
l'utilizzo della procedura, lo stesso potrà rivolgersi al servizio di
assistenza telefonica del Servizio Telematico.
In conclusione, l'introduzione della telematizzazione nel contenzioso
tributario, farà sì che gli Uffici di segreteria delle Commissioni
tributarie e gli studi professionali potranno conseguire da subito
significativi benefici.
Il vantaggio per le Commissioni tributarie consiste essenzialmente
nella diminuzione dei carichi di lavoro derivanti dalle informazioni
richieste allo sportello dai soggetti coinvolti nel processo tributario,
mentre per quanto riguarda i professionisti, lo stesso è costituito:
- dalla possibilità di seguire in tempo reale l'andamento dell'iter
processuale al fine di ottenere informazioni sullo stato di trattazione del
ricorso;
- dall'indubbia utilità pratica di non recarsi continuamente presso
la Commissione tributaria, e solo nei normali orari d'ufficio, per rilevare
se l'Ufficio impositore ha depositato un qualunque documento, ovvero per
conoscere a priori dell'esistenza di detto documento da ritirare, con un
oggettivo risparmio di tempo e danaro soprattutto se il consesso tributario
si trova in una provincia o regione diversa da quella in cui ha sede lo
studio del professionista.
Infine, è opportuno precisare che anche gli uffici locali e gli altri
uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate, nonché l'Avvocatura dello
Stato, relativamente alle controversie per le quali ha assunto la
rappresentanza e difesa dell'Agenzia, potranno, a loro volta, accedere alla
base informativa del contenzioso tributario.