accertamento sintetico presunzione relativa

In particolare priva di fondatezza risulta la contestazione circa l'illegittimità del metodo accertativo di tipo "sintetico" così come applicato dall'ufficio. Pare incontestabile infatti, che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del metodo sintetico sia perfettamente legittima e più volte confermata dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione che individuando il canone ermeneutico di tale procedimento su presunzioni fondate sull'"id quod plerumque accidit" ha ravvisato l'esistenza di tutte la garanzie in tema di prova dei fatti da parte del contribuente dispensando l'amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati dal "redditometro" stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere. Merita sottolineare che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del reddito sintetico si basa unicamente sul confronto tra il reddito dichiarato e quanto determinabile in base al possesso o alla disponibilità di beni o servizi descritti nel D.M. 10/09/1992.

Commissione trib. prov. Alessandria, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2011, n. 13



- Leggi la sentenza integrale -

Commissione trib. prov. Alessandria, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2011, n. 13

Svolgimento del processo

Con ricorsi pervenuti in data 11/03/2010 il sig. [...] opponeva gli avvisi di accertamento n. [...] con i

quali l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Tortona, in allora competente, accertava a suo carico

maggiori redditi, per gli anni di imposta 2004 e 2005. applicando la metodologia dell'accertamento

"sintetico" a norma dell'art. 38 c. 4 del D.P.R. n. 600/1973, tenendo conto dei beni di cui è risultato

intestatario il contribuente nelle citate annualità: un'auto alimentata a gasolio di HP 22

immatricolata nel 2004, quota di possesso 100% ed un immobile adibito ad abitazione principale di

mq 75, quota di possesso 100%.

A motivo dell'opposizione il ricorrente contestava in diritto l'illegittimità e l'inammissibilità della

tipologia di accertamento c.d. sintetico ex art. 38 c. 4 D.P.R. n. 600/73 applicata dall'Ufficio,

nonché la presunta carenza di motivazione in relazione al disposto dell'art. 42 stesso DPR. Nel

merito, eccepiva il fatto che in sede di accertamento l'Ufficio non avesse tenuto conto della

documentazione esibita a seguito di invito al contraddittorio, con specifico riferimento all'acquisto

dell'auto "Alfa Romeo 156 2,4 JTD". Forniva poi un ricalcolo del reddito riferibile alla predetta

auto basato sull'applicazione di dati relativi a presunti costi annuali desunti da tabelle pubblicate

dall'A.C.I.

Resisteva di contro l'Agenzia delle Entrate affermando la piena legittimità nonché la fondatezza

dell'applicazione, nel caso in esame, dell'art. 38 c. 4 D.P.R. n. 600/73 supportate peraltro da

consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Quanto al lamentato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, l'ufficio ne

rilevava la palese infondatezza considerato che la motivazione dell'atto stesso riportava in maniera

dettagliata sia i presupposti di fatto sia le ragioni giuridiche, per cui il contribuente è stato messo in

condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

Quanto infine alla richiesta avanzata dal contribuente del riconoscimento del minor reddito

accertato, con la proposta di un ricalcolo, l'ufficio rilevava che il reddito derivante dal predetto

ricalcolo risultava addirittura superiore a quello accertato. Concludeva pertanto per il rigetto del

ricorso e la conferma dell'avviso impugnato, con la condanna del contribuente alla refusione delle

spese di giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto in ogni sua parte.

A prescindere dall'eccezione in ordine alla pretesa carenza di motivazione dell'avviso impugnato, -

cui questa Commissione non ritiene di dover aderire in ossequio ad un ormai consolidato

orientamento giurisprudenziale, poiché è principio incontroverso che la motivazione di un atto

debba ritenersi sussistente ed esaustiva in tutti i casi in cui la stessa consenta al contribuente di

conoscere la natura e l'entità della pretesa tributaria e, nel caso in esame l'ufficio ha indicato i fatti

sui quali ha fondato la pretesa impositiva consentendo al ricorrente di contestarne la rilevanza e

concretando in tal caso la "provocatio ad opponendum "che la giurisprudenza di legittimità ed

anche di merito è concorde nel ritenere necessaria e sufficiente all'instaurazione del contraddittorio

tra contribuente e fisco, - anche le restanti eccezioni proposte dal ricorrente non sono condivisibili e

dovranno essere disattese. In particolare priva di fondatezza risulta la contestazione circa

l'illegittimità del metodo accertativo di tipo "sintetico" così come applicato dall'ufficio. Pare

incontestabile infatti, che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del

metodo sintetico sia perfettamente legittima e più volte confermata dalle sentenze della Suprema

Corte di Cassazione che individuando il canone ermeneutico di tale procedimento su presunzioni

fondate sull'"id quod plerumque accidit" ha ravvisato l'esistenza di tutte la garanzie in tema di prova

dei fatti da parte del contribuente dispensando l'amministrazione finanziaria da ulteriori prove

rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati dal "redditometro" stesso e posti

a base della pretesa tributaria fatta valere.

Merita sottolineare che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del

reddito sintetico si basa unicamente sul confronto tra il reddito dichiarato e quanto determinabile in

base al possesso o alla disponibilità di beni o servizi descritti nel D.M. 10/09/1992.

Sussiste un automatismo nel calcolo del maggior reddito, attraverso la moltiplicazione tra i beni

indice di capacità contributiva ed i coefficienti stabiliti dal citato D.M. e successivi decreti.

Risulta di tutta evidenza che sia posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito

presunto è costituito in tutto o in parte da redditi esenti già assoggettati ad imposta ovvero che esso

non esiste in misura inferiore, - e, poiché non pare che il ricorrente abbia dato le prove che a lui

competono per contrastare l'operato dell'ufficio, si deve considerare ulteriormente fondata la pretesa

tributaria vantata dall'ufficio.

Consegue pertanto, da quanto sopra esposto, che il ricorso va respinto.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria respinge integralmente il ricorso e condanna

parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di Euro 500,00 (cinquecento).

INDICE
DELLA GUIDA IN Contenzioso e Commissioni

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2520 UTENTI