ANche in caso assegnazione della casa coniugale al coniuge, l'Ici viene pagata dal proprietario

In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del dl.lgs. 3° dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituendo l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 25486)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE XXX CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Chiampo, in persona del sindaco pro tempore, autorizzato con Delib. 5 settembre 2005, n. 354, elettivamente domiciliato in Roma, Via Toscana 10, presso l'avv. Romolo Persiani, rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO ORLANDO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

St. Pi., elettivamente domiciliato in Roma, Via dell'Arte 66, presso l'avv. SBARRO Flavia, che, unitamente all'avv. Andrea Pilati, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia), Sez. 18, n. 43/18/04, del 5 luglio 2004, depositata il 20 settembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 settembre 2008 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso con il quale il Comune di Chiampo accertava l'omessa dichiarazione e il mancato versamento ICI per l'anno 1998, accertamento contestato sulla base della dedotta circostanza dell'affidamento dell'immobile al coniuge da parte del Tribunale in sede di separazione personale.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Chiampo propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3 articoli 922 e 978 c.c., nonche' vizio di motivazione, affermando che erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto che il coniuge assegnatario sia la parte passiva dell'obbligazione tributaria, laddove il diritto del coniuge non e' un diritto reale sull'immobile, bensi' un diritto personale di abitazione.

Il motivo e' manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprieta' (anche in parte) dell'altro coniuge non e' soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprieta' ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 3. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicche' in capo al coniuge non e' ravvisabile la titolarita' di un diritto di proprieta' o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Ne' in proposito rileva il disposto dell'articolo 218 cod. civ., secondo il quale il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente articolo 217 c.c. (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli e' inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprieta' dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva ne' da un mandato conferito dal secondo, ne' dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'articolo 218 c.c." (Cass. n. 6192/2007). Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

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