Deducibili gli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto di immobili in cooperativa

Con risoluzione del 18 aprile 2007 n. 71/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla deducibilità degli interessi passivi applicati sui prestiti contratti a qualsiasi titolo (mutuo, prestito sociale, presito da enti pubblici) per l’acquisto di immobili in cooperativa. Il Fisco, partendo dall’assunto che le cooperative a proprietà indivisa sono assimilabili, (così come si desume dall’ art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) alle persone fisiche, ritiene applicabili anche a tali soggetti la previsione ordinariamente prevista per le sole persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito prodotto di un importo pari alla rendita catastale relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Dunque, tenuto conto che l’art. 15 del TUIR riconosce alle persone fisiche la detrazione per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto (comma 1, lett. b) e per la costruzione (comma 1-ter) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ragioni di simmetria inducono a ritenere che tali previsioni normative possano trovare applicazione nella determinazione del reddito delle cooperative a proprietà indivisa.



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Risoluzione del 18 aprile 2007 n. 71/E
Quesito
Con nota pervenuta alla scrivente, l’Associazione istante, in rappresentanza delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ha chiesto di sapere se sia consentita in capo a queste ultime la deducibilità, ai fini fiscali, degli interessi passivi di finanziamento relativi ai prestiti contratti a qualsiasi titolo (mutuo, prestito sociale, prestito da enti pubblici) per l’acquisizione degli immobili assegnati in godimento ai soci a scopo abitativo.
Parere
Relativamente al quesito posto, si rappresenta quanto segue. Le cooperative a proprietà indivisa si considerano, a tutti gli effetti, soggetti esercenti attività d’impresa; alle medesime si rendono, pertanto, applicabili le disposizioni contenute nel Titolo II del TUIR in materia di reddito d’impresa. In particolare, l’art. 90 del TUIR, come recentemente novellato dall’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, stabilisce che gli immobili patrimoniali (ad esclusione dei beni strumentali e dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) concorrono a formare il reddito sulla base delle risultanze catastali, ovvero, se locati, assumendo il maggiore dei valori tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15% per tener conto delle spese effettivamente sostenute per la manutenzione ordinaria degli immobili, sempreché le stesse siano rimaste a carico del locatore.Il comma 2, dell’articolo 90 in commento, detta una disposizione di chiusura in base alla quale “le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione”.
Sul punto, la circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 e successivamente la circolare n. 10 del 13 marzo 2006 dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che la norma di cui al secondo comma dell’art. 90 del TUIR ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito. Tale disposizione, infatti, contiene un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti relativi agli immobili, compresi anche gli interessi passivi ad essi relativi, sia di funzionamento, sia di finanziamento. Tanto premesso in via generale occorre, tuttavia, tenere conto della particolare natura delle cooperative a proprietà indivisa anche alla luce delle specifiche disposizioni normative che le disciplinano. Più precisamente, occorre considerare che la legge finanziaria per l’anno 2001 ha esteso anche alle cooperative a proprietà indivisa l’agevolazione tradizionalmente prevista per le persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.L’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che: “Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze”.
La ratio della disposizione è quella di favorire lo sviluppo di tali particolari forme associative, il cui scopo mutualistico concerne essenzialmente le attività di acquisto, costruzione e gestione di immobili, specie di edilizia economica e popolare, da assegnare in godimento d’uso ai propri soci attraverso lo strumento della proprietà cooperativa. A tale scopo, il legislatore ha operato una sorta di assimilazione delle cooperative a proprietà indivisa alle persone fisiche, ritenendo applicabile anche a tali soggetti la previsione ordinariamente prevista per le sole persone fisiche, consistente nella deducibilità dal reddito prodotto di un importo pari alla rendita catastale relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Tenuto conto che l’art. 15 del TUIR riconosce alle persone fisiche la detrazione per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto (comma 1, lett. b) e per la costruzione (comma 1-ter) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ragioni di simmetria inducono a ritenere che tali previsioni normative possano trovare applicazione nella determinazione del reddito delle cooperative a proprietà indivisa, senza per questo dover considerare superata l’interpretazione fornita in relazione all’art. 90 del TUIR.
Resta inteso, che la deduzione spetterà con le stesse modalità e nei medesimi limiti stabiliti dalla disposizione sopra richiamata.Le cooperative edilizie a proprietà indivisa potranno, dunque, applicare le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1 lett. b) e comma 1-ter, del TUIR, per gli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari erogati in proporzione al valore degli immobili assegnati ai soci e adibiti da questi ultimi ad abitazione principale.

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