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definitività accertamento scadenza termini impugnazione
Pubblicata il 29/03/2011
Commissione trib. reg. Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 4 febbraio 2011, n. 17
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Commissione trib. reg. Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 4 febbraio 2011, n. 17
Fatto
La società Centro T.F. sas di […], in persona del liquidatore […], proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Bologna avverso cartella di pagamento recante iscrizione a
ruolo di euro 207.659,06, emessa, per IRPEF 1986, a seguito di avviso di accertamento resosi
definitivo, come si legge nella controdeduzioni proposte dall'Ufficio in primo grado, per mancata
impugnazione della sentenza 235/02 della Commissione tributaria regionale di Bologna, depositata
il 20/12/2002.
Eccepiva decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo, notifica della cartella oltre i termini di
legge, avvenuta definizione degli importi richiesti mediante condono, difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio L'Agenzia delle entrate- Ufficio di Bologna 1. Deduceva l'inammissibilità
del ricorso, per violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/92, e del motivo di impugnazione concernente
l'asserita adesione al condono, non essendo riferita, tale eccezione, a vizi propri della cartella. In
merito a questo ultimo punto, faceva comunque presente di avere adottato provvedimento di diniego
del condono, non impugnato dal ricorrente. Con riferimento al difetto di motivazione, rappresentava
che la cartella conteneva tutte le indicazioni per comprendere le ragioni della pretesa fiscale e che
l'indicazione nella stessa di una imposta diversa da quella applicabile era da considerare mero errore
materiale, non comportante l'incomprensibilità della medesima. Si dichiarava, infine, d'accordo con
il ricorrente circa l'esigenza di riconoscere, a scomputo della richiesta, quanto versato per il
condono non andato a buon fine.
Si costituiva in giudizio anche Equitalia Polis spa che rappresentava la propria carenza di
legittimazione passiva con riferimento alle violazioni di cui agli artt. 17 e 25 del dPR 602/73 e alla
definizione della lite e sosteneva la legittimità della cartella impugnata. Con successive memorie la
parte ricorrente contestava le eccezioni sollevate dall'Ufficio in merito alla inammissibilità del
ricorso per tardività del medesimo e chiedeva l'annullamento della cartella per la mancata
indicazione del responsabile del procedimento.
Il giudice adito, con sentenza 36/11/2009 del 5/2/2009, riscontrata erroneità nella notifica della
cartella e, di conseguenza la tempestività del ricorso, accoglieva il gravame, valutata intempestiva
l'iscrizione a ruolo e compensava le spese di giudizio. I primi giudici ritenevano anche esistente
l'eccepito difetto di motivazione della cartella.
La Direzione provinciale di Bologna dell'Agenzia delle entrate propone appello- RGA 301/10.
Ribadisce che l'iscrizione a ruolo è intervenuta nei tempi previsti dalla normativa di riferimento e
l'inesistenza del difetto di motivazione. Chiede la riforma della sentenza impugnata, con vittoria
delle spese riferite ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio il sig. […], in qualità di liquidatore della sas Centro TF, con appello
incidentale e istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza. Ripropone le eccezioni di
violazione dell'art. 17 del dPR 602/73 per tardiva iscrizione a ruolo e di violazione dell'art. 7 della
legge 212/2000 per carenza di motivazione e per inesistenza della indicazione del responsabile del
procedimento. Eccepisce,inoltre, mancata notifica dell'appello ad Equitalia.
Chiede la conferma della sentenza impugnata e, in via incidentale, il rimborso delle spese,
compensate dai primi giudici, oltre che dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Motivi della decisione
In via preliminare, il Collegio prende atto della intervenuta notifica dell'appello ad Equitalia, come
da documentazione prodotta in pubblica udienza dal rappresentante dell'Ufficio.
Nell'atto di appello, l'Agenzia delle entrate contesta la decisione della Commissione tributaria
provinciale che ha ritenuto perfezionata la decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 17-10 comma
lett.c- del dPR 602/73. Quei giudici hanno valutato che trattandosi di accertamento divenuto
definitivo anteriormente alla abrogazione della norma medesima, le somme richieste dovevano
essere iscritte in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, cosa non verificatasi nel caso di specie.
L'Agenzia sostiene che essendo la sentenza divenuta esecutiva il 5/7/05, il termine decadenziale per
l'iscrizione a ruolo, alla luce di quanto disposto dall'art. 25 del dPR 602/73 nella vigente
formulazione- in vigore dal .10/8/05 , come da dl 106/05 veniva a scadere il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso esecutivo, cioè il 31/12/2007.
Ciò premesso, il Collegio rileva che l'elemento da cui partire è la sentenza 913/1999, depositata il
6/12/1999, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha respinto il ricorso
proposto dalla società per l'anno di Imposta 1986.
La società, avverso tale pronunciamento, proponeva tardivo appello alla Commissione tributaria
regionale che per questo motivo veniva ritenuto inammissibile con sentenza 235/02. Quanto sopra
riepilogato, si tratta di decidere se l'accertamento é divenuto definitivo alla scadenza dei termini per
la proposizione del ricorso-gennaio 2001 oppure alla data di definitività della sentenza della
Commissione regionale che ha ritenuto inammissibile l'appello per tardività-S/7/200S.
Ebbene, a parere del Collegio, la definitività dell'accertamento, nel caso di specie, non può che
essere conseguente alla scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza di rigetto del ricorso
e non può ritenersi, come chiede l'Ufficio, che la definitività decorra dalla scadenza dei termini per
l'impugnazione della sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello contro l'accertamento.
Ma pure ammettendo per Ipotesi che l'accertamento sia divenuto definitivo dopo il passaggio in
giudicato della sentenza della Commissione regionale che ha valutato inammissibile l'appello,
occorre rilevare che a tale data- 5/7/200S, era in vigore l'art.17 del dPR 602/73 che, prima della sua
abrogazione intervenuta a partire dal 10/8/2005, obbligava gli uffici delle imposte ad iscrivere in
ruoli esecutivi le somme dovute dal contribuente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, cioè entro il 31/12/ 2006, circostanza che porta a ritenere
tardiva l'iscrizione fatta nel 2007.
Per le ragioni esposte, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condanna l'Agenzia delle
entrate al pagamento delle spese riferite ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate dal Collegio in
euro 2.000,00(duemila/00).