Deve essere sottopostra a sequestro l’abitazione donata alla moglie dall’imprenditore che ha pendenze con il Fisco

Deve essere sottopostra a sequestro l’abitazione donata alla moglie dall’imprenditore che ha pendenze con il Fisco. Difatti spetta al debitore tributario dimostrare di non aver avuto conoscenza delle cartelle esattoriali: per cui, difettando questa prova, sussiste il fumus del reato contestato. Ne consegue la donazione de qua fu fittiziamente effettuata all'unico scopo di eludere l'assoggettamento del bene alle azioni erariali, per cui l'apparente trasferimento dell'immobile (con la concorrenza nel reato della moglie, che non risulta contestata) servi' a commettere il reato di fraudolenta evasione fiscale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, che punisce atti di siffatta specie su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: donde, l'applicabilita' della confisca, e quindi del sequestro ex articolo 241 c.p., comma 1, non trattandosi di confisca per equivalente: e cio' assorbe tutte le eccezioni sollevate al riguardo.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 22 settembre 2009, n. 36838).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) LA. MA. AN. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 19/12/2008 TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G.i.p. di S. Maria Capua Vetere disponeva il sequestro preventivo di un immobile donato alla moglie La. Ma. da Di. Ma. inquisito in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo 74 del 2000, articolo 11, per sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte.

Proponeva istanza di riesame la La. , che veniva rigettata dal Tribunale con la motivazione che segue:

1) nei mesi di (OMESSO) erano state notificate al coniuge Di. Ma. cartelle esattoriali per un totale di euro 4.959.190,2, relative ad IVA, IRAP ed IRPEF inevase;

2) il (OMESSO) il Di. aveva donato l'immobile alla moglie, con cui vigeva il regime di separazione dei beni;

3) il Di. non era titolare di altri immobili;

4) non aveva rilevanza che i fatti fossero avvenuti prima dell'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il cui articolo 1, comma 143, ha esteso la confisca per equivalenza ai reati tributari di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, in quanto sussistevano le finalita' preventive di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 1, per il pericolo che la libera disponibilita' del bene potesse aggravare le conseguenze del reato;

5) non poteva essere adottata una misura di tipo conservativo, avente un diverso presupposto contenutistico e funzionale.

Proponeva personalmente ricorso la La. , eccependo che:

a) sussisteva la violazione degli articoli 321 e 324 c.p.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, oltre che la mancanza o illogicita' della motivazione;

b) il Di. era destinatario di due cartelle esattoriali, notificate mediante affissione all'Albo Pretorio comunale rispettivamente il (OMESSO);

c) della prima non vi era prova dell'avvenuta notifica al Di. ;

d) quanto alla seconda, si era ritenuto che il (OMESSO) avesse ricevuto la raccomandata con l'avviso di deposito di quello d'accertamento presso l'Albo Pretorio del Comune di San Cipriano: ma la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento era del tutto dissimile dalla grafia del destinatario, il quale peraltro dal (OMESSO) era domiciliato con tutta la famiglia nel Comune di (OMESSO);

e) mancava quindi la prova della cognizione degli atti, e quindi del dolo, a parte che, come documentalmente dimostrato, fino al (OMESSO) l'immobile non si trovava nella disponibilita' esclusiva del Di. e della La. , bensi' dei congiunti del primo: ma su tutto cio' mancava la motivazione;

f) non sussisteva il periculum in mora, ritenuto nella possibilita' che il cespite potesse essere sottratto alla procedura di riscossione coattiva erariale: infatti, il bene non costituiva il prodotto, il prezzo o il profitto del reato;

g) l'unica confisca praticabile nella specie era quella "per equivalente" di cui all'articolo 322 ter c.p., estesa dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 134, anche al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11: ma, avendo essa natura sanzionatoria, non poteva avere applicazione retroattiva, come desumevasi dalla Legge n. 300 del 2000, articolo 15, dall'articolo 25 Cost., e dall'articolo 7, comma 1 CEDU, ratificata con Legge n. 848 del 1955.

Chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva questa Corte che nel fascicolo processuale si da atto che la prima cartella, previa raccomandata a.r., era stata comunicata mediante affissione all'albo comunale, cosi' come avvenuto per la seconda: e, quanto a quest'ultima, nessun elemento di comparazione e' stato fornito circa la diversa grafia.

Spetta alla ricorrente o al debitore tributario Di. dimostrare positivamente che quest'ultimo non aveva avuto conoscenza delle cartelle esattoriali: per cui, difettando questa prova, sussiste il fumus del reato contestato.

Ne consegue la donazione de qua fu fittiziamente effettuata all'unico scopo di eludere l'assoggettamento del bene alle azioni erariali, per cui l'apparente trasferimento dell'immobile (con la concorrenza nel reato della moglie, che non risulta contestata) servi' a commettere il reato di fraudolenta evasione fiscale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, che punisce atti di siffatta specie su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: donde, l'applicabilita' della confisca, e quindi del sequestro ex articolo 241 c.p., comma 1, non trattandosi di confisca per equivalente: e cio' assorbe tutte le eccezioni sollevate al riguardo.

Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.




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