E' valido il controllo sui conti personali soci e amministratori ai fini dell'accertamento redditi SPA

Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 633/72, l'acquisizione, degli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 15 luglio 2008, n. 19362)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente

Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ER. CE. SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 30/02 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 07/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/08 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;

udito per il ricorrente l'Avvocato ZERMAN Paola Maria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Viterbo accoglieva i ricorsi proposti dalla s.p.a. Er. Ce. avverso avvisi di irrogazione sanzioni emessi a seguito della contestazione di acquisti di beni senza la prescritta fattura.

La C.T.R. Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo, rilevando che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51 nel consentire di porre a base delle rettifiche dati ed elementi risultanti dai conti bancari, fa riferimento esclusivo ai conti del contribuente e non a quelli di altri soggetti, ancorche' collegati al contribuente.

I giudici d'appello rilevavano altresi' che nella specie i verificatori avevano ritenuto che i conti fossero fittiziamente intestati all'amministratore della societa' sulla base di una dichiarazione dello stesso secondo la quale gran parte delle operazioni sui propri conti erano riferibili a rapporti della societa' coi propri clienti, ma, attesa la dubbia interpretabilita della dichiarazione dell'amministratore e la sua genericita', in presenza del divieto dell'uso di documentazione bancaria nella disponibilita' o titolarita' di soggetti diversi dal contribuente, non poteva che attribuirsi alla dichiarazione dell'amministratore valore esclusivamente indiziario e quindi occorreva una approfondita indagine su tutti i movimenti risultanti dai conti, affinche' il suddetto indizio potesse essere supportato da specifici elementi di riscontro, come nella specie non era accaduto.

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate; la societa' e' rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilita' del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, posto che dalla sentenza impugnata risulta che l'appello, depositato il 29 maggio 2001, fu proposto dalla sola Agenzia delle Entrate - Ufficio di Viterbo e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita', quando la successione ex lege dell'Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze si sia realizzata, in ragione della riforma dell'A.F. ai sensi del Decreto Legislativo n. 300 del 1999 dopo la conclusione del giudizio di primo grado e l'appello sia stato proposto esclusivamente dall'Agenzia (ovvero dalla relativa articolazione periferica di essa), si verifica l'estromissione implicita del Ministero sicche' quest'ultimo non puo' piu' essere considerato parte in causa (v. Cass. n. 3557 del 2005).

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51 comma 2 oltre che difetto assoluto e comunque vizio di motivazione, l'Agenzia ricorrente, in relazione alla utilizzazione a fini di accertamento dei dati emergenti da conti non formalmente intestati al soggetto verificato, rileva che in giurisprudenza si e' consolidato un orientamento secondo il quale, in caso di societa' di capitali, l'utilizzabilita' a fini fiscali non e' limitata ai soli conti formalmente intestati alla societa', ma si estende anche ai conti formalmente intestati a soci, amministratori o procuratori della stessa, ove risulti, anche per presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o comunque la sostanziale riferibilita' all'ente dei conti o di singoli elementi di essi, e che nella specie la natura fittizia dell'intestazione dei conti emergeva dalle dichiarazioni dello stesso amministratore, il quale aveva affermato che gran parte delle movimentazioni sui conti a lui intestati si riferivano all'attivita' della societa'.

Tanto premesso, i giudici d'appello avrebbero errato nel non considerare gli elementi gravi, precisi e concordanti evidenziati dall'Ufficio in ordine alla fittizieta' dell'intestazione dei conti, quali le dichiarazioni dello stesso intestatario, nonche' la sua qualita' di amministratore delegato e socio all'85% di una societa' a ristretta base azionaria.

Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici d'appello avrebbero errato nel rilevare la mancanza di precisione delle dichiarazioni dell'amministratore e la necessita' di una indagine per accertare quali dei movimenti bancari risultanti dal conto dello stesso fossero ascrivibili alla societa', ignorando che, in virtu' della presunzione legale posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 2 comma 2 spetta al contribuente dimostrare la non inerenza all'attivita' di impresa delle movimentazioni risultanti dai conti bancari.

Le censure esposte sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita' (che il collegio condivide, in assenza di valide ragioni per discostarsene), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51 comma 2, nn. 2 e 7 l'acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non, si riferiscono ad operazioni imponibili), non possono ritenersi limitate, in caso di societa' di capitali, ai conti formalmente intestati alla societa', ma riguardano anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorche' risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilita' all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi. (v. Cass. n. 2980 del 2002 e n. 13391 del 2003).

Nella specie, e' da ritenersi che sussistessero validi indizi sui quali fondare la presunzione de qua, posto che dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'Amministrazione aveva evidenziato che in signor Di. To., amministratore delegato della societa', ne era socio all'85%, mentre il residuo capitale sociale risultava sottoscritto dai genitori e dal coniuge del medesimo, e che lo stesso Di. To. aveva dichiarato che gran parte delle operazioni sui propri conti erano riferibili a rapporti della societa' con i relativi clienti.

Ritenuto pertanto che la disciplina di cui all'articolo 51 cit. si applica anche ai conti formalmente intestati a soci, amministratori o procuratori generali, allorche' risulti provata anche per presunzioni (come nella specie), la natura fittizia dell'intestazione, tale disciplina deve applicarsi nella sua interezza, ivi compresa la previsione di inversione dell'onere della prova, posto che, una volta parificato il conto intestato all'amministratore al conto intestato alla societa', scatta l'ulteriore presunzione legale di carattere relativo che consente all'amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti sui conti bancari, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (v. tra le altre Cass. n. 18421 del 2005).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto applicazione di una regula iuris diversa, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e della Finanze. Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa le sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contenzioso e Commissioni

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2630 UTENTI