Il possesso di auto incide sul redditometro prima della cessazione dell'attività

Il possesso di auto prima della cessazione dell'attività consente all'ufficio di apportare modifiche alla dichiarazione dei redditi. E' quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20708 del 3 ottobre 2007. I Supremi giudici hanno puntualizzato che l'accertamento sintetico scatta non tanto in funzione della proprietà dei beni, quanto all'utilizzo che necessariamente genera spese ed è, quindi, utilizzabile a determinare la capacità contributiva del privato.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In assenza di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'imponibile irpef ed ilor 1991 di Fe.Do. venne determinato dall'Ufficio, con accertamento sintetico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 38 comma 4, in base ai coefficienti presuntivi di reddito previsti dal Decreto Ministeriale 21 luglio 1983.

Il contribuente propose ricorso, deducendo l'illegittimita' dell'accertamento, fondato sul possesso di autoveicoli, rilevando che, nell'anno oggetto di accertamento, non aveva percepito e, conseguentemente, dichiarato alcun reddito, poiche' aveva cessato la propria attivita' di rappresentante di commercio il 23 ottobre dell'anno precedente.

L'adita commissione provinciale accolse il ricorso e annullo' l'accertamento, con sentenza che, in esito all'appello dell'Ufficio, fu confermata dalla commissione regionale.

Avverso tale decisione, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, in unico complesso motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 38 comma 4, e articolo 2697 c.c. nonche' contraddittorieta' della motivazione in relazione su punto decisivo della controversia.

L'intimato ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata cosi' motiva: "Avendo il sig. Fe. Do., con la dichiarazione presentata all'Ufficio Iva di Viterbo, provato di aver cessato la propria attivita' di rappresentante di commercio in data 23.10.90, appare giustificata la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il suddetto anno di imposta. La produzione di redditi occulti, che il contribuente non avrebbe denunciato al Fisco, non puo' desumersi, ad avviso di questa Commissione, dal semplice possesso, da parte dello stesso contribuente, di autoveicoli acquistati negli anni precedenti. Tale metodo di ricostruzione del reddito non dichiarato avrebbe potuto avere rilevanza, qualora fosse stato accertato che il contribuente avesse esercitato un'attivita' produttiva; nel nostro caso, invece, essendo cessata detta attivita', manca qualsiasi presupposto per l'applicazione del metodo induttivo".

Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria censura la decisione impugnata - sul piano della violazione di legge e su quello del vizio di motivazione - per non aver essa considerato che la prova dell'avvenuta cessazione della pregressa attivita' commerciale non consente di ritenere provata la mancata produzione di ogni reddito nell'anno in contestazione e rende, cosi', legittima la determinazione del reddito operata dall'Ufficio in funzione dei riscontrati elementi presuntivi. Cio', tanto piu' in considerazione del fatto che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio puo' servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, finanche, di presunzioni semplici, cosi' spostando sul contribuente l'onere della prova dei fatti estintivi della pretesa fiscale.

Il ricorso e' fondato.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 41 sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e, a tal fine, puo' utilizzare qualsiasi elemento probatorio e puo' fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici (prive, cioe', dei requisiti di gravita', precisione e concordanza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 38 comma 3), con conseguente inversione dell'onere della prova e imposizione a carico del contribuente dell'onere di provare la ricorrenza di elementi atti ad asseverare che il reddito presuntivamente definito non e' stato prodotto o e' stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio (cfr. Cass. 3115/06, 19174/03, 2605/00).

Alla luce di tale consolidato principio ed atteso che e' incontroverso che, in relazione all'annualita' dedotta in controversia, il Fe. non presento' dichiarazione dei redditi, va, in primo luogo, riconosciuta la ricorrenza, nella specie, dei presupposti legittimanti l'accertamento operato, in via presuntiva, dall'Ufficio e la conseguente inversione dell'onere della prova.

Cio' posto, deve, altresi', convenirsi con l'Amministrazione ricorrente, che la comprovata presentazione, nell'anno precedente a quello oggetto di accertamento, di dichiarazione di cessazione della pregressa attivita' commerciale e' evenienza inidonea a superare la portata presuntiva dell'indice costituito dalla disponibilita' di veicoli acquistati in anni precedenti (Panda del 1988, Peugeot 205 del 1990, autocarro del 1983), considerata dall'Ufficio (alla stregua del Decreto Ministeriale 21 luglio 1983 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 2 nella versione applicabile ratione temporis) quale circostanza di fatto certa, che, attestando un determinato ammontare di spesa, rivela, nel contempo, in capo al contribuente, almeno presuntivamente, corrispondente complessiva capacita' reddituale e contributiva.

In proposito, deve, invero considerarsi che il reddito in concreto sinteticamente definito dall'Ufficio e' il reddito globalmente riferibile al contribuente (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 41 comma 2, e articolo 38, comma 4), sicche' la prova dal contribuente medesimo fornita in contrapposizione alla presunzione oppostagli incidendo esclusivamente sull'avvenuta cessazione di pregresso reddito d'impresa e non offrendo indicazioni circa la ricorrenza di risorse idonee a fronteggiare le riscontrate occasioni di spesa, non puo' considerarsi, di per se' sola, decisiva. E', pertanto, certamente incoerente la motivazione della decisione impugnata, nella conclusione secondo cui, essendo cessata l'attivita' produttiva, mancherebbe, nel caso di specie, "qualsiasi presupposto per l'applicazione del metodo induttivo".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita', ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

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