Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario

Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 7 maggio 2010, n. 11087



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione

Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15165/2009 proposto da:

EQ. GE. S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI (OMESSO) ((OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 18, presso EQ. GE. S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato CASSONI SANDRA, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PA. LU. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1853/2008 del GIUDICE DI PACE di LATINA, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito l'Avvocato Paolo PANNELLA per delega dell'avvocato Sandra Cassoni;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.O.).

RILEVATO IN FATTO

Il sig. Pa.Lu. ha proposto opposizione, dinanzi al giudice di pace, avverso un preavviso di fermo amministrativo predisposto a carico di una sua autovettura, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86.

Il giudice adito, rigettando in parte l'eccezione di (totale) difetto di giurisdizione, sollevata dalla Eq. Ge. spa - Agente della Riscossione, si e' pronunciato sulla legittimita' del provvedimento impugnato, soltanto nei limiti in cui il fermo serva a garantire crediti extratributari (per i quali non e' competente il giudice tributario), annullando, entro tali limiti, il preavviso di fermo, ritenuto illegittimo "in caso di riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada".

L' Eq. ricorre per la cassazione della decisione del giudice di pace, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi.

Nessuna attivita' difensiva ha svolto la parte intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non puo' trovare accoglimento.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, la societa' ricorrente prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: "se, nel caso di impugnazione di un semplice preavviso di fermo, debba ravvisarsi la competenza del giudice tributario o la diversa competenza del giudice ordinario". Il quesito e' inammissibile per la sua genericita' ed astrattezza, mancando il riferimento alla fattispecie concreta. Non viene precisato, infatti, se nella specie, secondo la parte ricorrente, si discuta o meno soltanto di debiti tributari o anche di debiti di altro tipo. Il quesito non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro assolutamente corretta, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materia nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada). In altri termini, il giudice di merito ha tenuto discinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata del suo decisum soltanto a queste ultime.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.

Ne deriva che la tesi della non impugnabilita' del preavviso, prospettata con il secondo motivo, non puo' trovare accoglimento.

Infine, con il terzo motivo vengono denunciati vizi di motivazione (omissione, insufficienza e contraddittorieta') e viene prospettato alla Corte il seguente quesito di diritto: " se il preavviso e' l'unico provvedimento contro il quale il debitore puo' opporsi, oppure se il destinatario del preavviso di fermo debba invece attendere che il fermo venga effettivamente iscritto". A parte i profili di inammissibilita' del motivo con il quale viene contraddittoriamente prospettata la omissione (carenza) della motivazione e, contemporaneamente, la sua contraddittorieta' (sovrabbondanza); a parte che a fronte di una censura formulata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non viene indicato il fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma viene invece prospettato un quesito di diritto (altro profilo di inammissibilita'), il motivo e' infondato. Infatti, come gia' e' stato detto, il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimita' sostanziale della pretesa che e' alla base del preannunciato provvedimento cautelare.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato, senza la liquidazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attivita' processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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