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Il professionista che investe in beni strumentali eccedendo il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale è tenuto al pagamento dell'IRAP
Pubblicata il 13/10/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12826-2005 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA. MA. PI. ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3/2004 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 07/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente presento' istanza di rimborso dell'IRAP pagata per gli anni in contestazione, assumendo di svolgere la propria attivita' autonoma prevalentemente senza l'ausilio di organizzazione e di lavoro altrui, e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi.
Il ricorso fu accolto dall'adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all'appello dell'Agenzia, dalla commissione regionale, che rilevo', in particolare, che ai fini dell'assoggettabilita' al tributo dell'attivita' esercitata occorre verificare se nel caso esaminato sia prevalente l'intuitus personae, cosa che determina la non imputabilita', o la potenzialita' produttiva espressa dall'organizzazione, cosa che rende tassabile l'attivita' medesima. Aggiungeva che nell'anno in questione la ricorrente aveva esercitato l'attivita' di medico ed era stata in possesso di beni strumentali per lire 5.515.000, circostanze non sufficienti a provare l'assoggettabilita' ad IRAP dei redditi prodotti; a sostegno della pretesa tributaria, l'Ufficio avrebbe dovuto esperire indagini idonee a dimostrare l'esistenza delle condizioni giustificative dell'imponibilita' e non limitarsi ad esporre argomentazioni di carattere generale e a richiamare l'esistenza di immobilizzazioni di modesto valore.
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione; il contribuente non ha svolto attivita' difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce violazione degli articoli 2697 e 2033 c.c. perche' in controversia riguardante domanda di rimborso per insussistenza del presupposto impositivo incombeva sul contribuente l'onere di provare il proprio diritto, non potendosi addossare all'Ufficio l'onere di esperire indagini idonee a dimostrare l'esistenza delle condizioni giustificative dell'imponibilita'.
Con il secondo ed il terzo motivo l'Agenzia - deducendo sotto vari profili violazione e falsa applicazione della Legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 144, Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2, 3, 8, 27 e 36, nonche' vizio di motivazione - ha, in sostanza, censurato la decisione impugnata per aver affermato che le attivita' di lavoro autonomo potrebbero essere tassabili solo allorquando emergono elementi per i quali possa ritenersi che l'attivita' sia resa in forma "autonomamente organizzata", concetto da valutarsi anche sub specie di violazione e falsa applicazione di legge, non potendosi negare la soggettivita' passiva ai fini IRAP a tutte le attivita' in cui il rapporto con la clientela si fondi sull'intuitus personae.
Le censure che possono trattarsi congiuntamente, data la loro stretta connessione, si rivelano manifestamente fondate.
Questa Corte ha, infatti, puntualizzato che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attivita' di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attivita' autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilita' altrui, eserciti l'attivita' di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' autonomamente organizzata, per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che e' onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo" (cfr. Cass. n. 2311/09, 1300/09, 2293/09, 30159/08, 27720/08, 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3673/07, 3672/07).
Ne deriva che la sentenza impugnata non merita censura nella parte in cui afferma che la presenza dell'autonoma organizzazione assume rilievo decisivo ai fini della sussistenza del presupposto impositivo rispetto alle professioni protette. Tuttavia, diversamente da quanto affermato dalla C.T.R., incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non puo' essere esclusa allorche' l'attivita' del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attivita' intellettuale del singolo.
Pertanto, il ricorso dell'Agenzia va accolto, giacche' la sentenza impugnata - disattendendo i riferiti principi - ha ritenuto la contribuente non assoggettabile ad Irap.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R., che, nel procedere a nuovo esame e nel decidere la controversia, dovra' applicare i principi di diritto sopra indicati e determinera' le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. dell'Emilia Romagna.