In caso di accertamento con adesione imprescindibile la prestazione della garanzia

l' art. 9 del D. Lgs n. 218/1997 (nel testo, qui applicabile, antecedente il D.L. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni nella L. n. 111 del 2011), che reca la rubrica "perfezionamento della definizione", dispone che "la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8, comma 2": in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale seconda ipotesi l'esecuzione di entrambi i previsti adempimenti - pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (cfr. Cass. n. 26681 del 2009); a contrario, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8628 del 30/05/2012).

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 maggio 2013, n. 13750



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CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 maggio 2013, n. 13750

Tributi - Accertamento con adesione - Perfezionamento - Versamento della prima rata e garanzia fideiussoria - Necessità - Mancanza della fideiussione - Perdita di efficacia dell'accertamento con adesione - Sussistenza - Ritorno in vita della pretesa originaria - Sussistenza

Fatto

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 56/25/2007, depositata il 15.11.2007, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n. 83/03/2005, accoglieva il ricorso della società R. s.r.l., annullando la cartella di pagamento per l'anno di imposta 2000, relativamente all'avviso di rettifica del valore di un edificio destinato ad albergo, acquistato dalla società contribuente.

A fronte del rilievo dei primi giudici che l'accertamento con adesione non si fosse perfezionato a seguito della mancata presentazione della garanzia fideiussoria ed avendo la società interrotto i pagamenti secondo la rateazione concordata, la CTR rilevava come la mancata prestazione della garanzia non renda invalido l’accertamento con adesione ma consenta l'esercizio coattivo della pretesa da parte dell'A.F.

Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo, quale unico motivo di gravame la violazione degli articoli 8, 9, 12 e 13 D.lgs n. 218/1997, in relazione all'articolo 360, numero tre, c.p.c., avendo errato la CTR nel ritenere, comunque, perfezionato l'accertamento con adesione in mancanza della prestazione della garanzia fideiussoria, a fronte della rateizzazione dell'importo dovuto.

La società intimata si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità. L'Agenzia delle entrate presentava memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.4.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, dispone che "il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto", il comma 2 consente il versamento rateale delle somme dovute e prevede, in tal caso, che l'importo della prima rata va versato entro il termine indicato nel comma 1, e il contribuente è tenuto a prestare garanzia per il versamento di tali somme, e a far pervenire, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all'ufficio, che "rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione" (comma 3). Il successivo art. 9 (nel testo, qui applicabile, antecedente il D.L. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni nella L. n. 111 del 2011), che reca la rubrica "perfezionamento della definizione", dispone, a sua volta, che "la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8, comma 2": in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale seconda ipotesi l'esecuzione di entrambi i previsti adempimenti - pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (cfr. Cass. n. 26681 del 2009); a contrario, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8628 del 30/05/2012).

Anche la circostanza che il pagamento rateale, a garanzia del quale la garanzia deve esser prestata, venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, in base al sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati (mediante la prestazione della garanzia) e non rimessi alla mera diligenza del debitore.

Nel caso di specie, peraltro, la società ha anche interrotto i pagamenti, dopo il versamento della prima rata.

Il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione restituisce piena efficacia all'originario accertamento, non assumendo rilevanza la circostanza che, in sede di contraddittorio, l'ufficio abbia riconosciuto che i valori accertati avrebbero potuto essere eccessivamente alti, pervenendo ad una riduzione dei medesimi.

Nel caso in cui l'accertamento con adesione non si perfezioni è onere del contribuente impugnare l'avviso di accertamento, non essendo impugnabile la cartella esattoriale, conseguente alla definitività dell'accertamento, se non per vizi propri, non potendo rimettere in discussione il merito della rettifica resasi definitiva, come nel caso di specie, per mancata impugnazione. In conclusione, si ritiene che il ricorso vada accolto, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in merito, ex articolo 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso della società, compensando le spese dell'intero giudizio essendosi la giurisprudenza consolidata in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso.

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